Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15201 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15201 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 20/03/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Paonessa Angelo, nato il 10.7.1977 avverso la
sentenza della corte di appello di Milano in data 8 febbraio 2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Eduardo Scardaccione,
sull’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al
reato contestato al capo c), prescritto; rigetto nel resto.

OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado,
Paonessa Angelo è stata condannato per il delitto di rapina.
Nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati personalmente dall’imputato si
lamenta che la corte di appello avrebbe reso una motivazione illogica, si
provvede ad una analitica critica della ricostruzione dei fatti proponendo
versioni alternative.
Circa la critica al giudizio sulla penale responsabilità il ricorso tende a
sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto

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e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, il giudice di merito ha
ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell’imputato si
desumeva sia dalla deposizione della persona offesa, dimostratasi sempre
certa nel riconoscere dell’odierno imputato il rapinatore, sia per la
implausibilità dell’alibi offerto ai giudici dall’imputato; il tutto, secondo la
puntuale argomentazione in fatto contenuta nell’ultimo foglio della decisione.

La conclusione circa la responsabilità del ricorrente risulta quindi
congruamente giustificata dal giudice di merito attraverso una puntuale
valutazione delle prove e una ricostruzione del fatto esente da incongruenze
logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata
incensurabile in questa sede essendo il controllo di legittimità diretto a
sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito,
ma solo verificare se la valutazione dei fatti sia sorretta da validi elementi
dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Nondimeno, la contravvenzione contestata al capo c) dell’imputazione, ai
sensi dell’art. 4 I. n. 110 del 1975, è estinta perché prescritta, essendo stato
commesso il reato (relativo a porto abusivo di un coltello) in data 10.9.2007
ed essendo intervenuta la sentenza di appello in data 8.3.2013, dunque una
volta maturato il relativo termine di prescrizione. Poiché per tale ultimo reato
era stata comminata la pena di giorni 5 di reclusione ed euro 50 di multa, tale
pena deve essere eliminata dal trattamento sanzionatorio complessivamente
inflitto.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato
al capo c) perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di giorni
5 di reclusione ed euro 50 di multa. Inammissibile nel resto.
Roma, li 20.3.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
Il Presidente
Ciro Pe tj
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