Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1520 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1520 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

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sui ricorse’) proposte’) da:

SENTENZA

LEKHOUIDI AZIZE N. IL 14/05/1982
PALMERI FRANCESCA N. IL 25/05/1972
BITTORDO FRANCESCO N. IL 01/12/1954
avverso la sentenza n. 2436/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?c,-.c.s.s. -62-.,
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t/Il< • P'‘:2 Data Udienza: 10/12/2013 7 Lekhouidi ed altri Motivi della decisione 1. Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha affermato la responsabilità di Lekhouidi Azize e della convivente Palmeri Francesca in ordine a plurime violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché a numerosi reati I contro il patrimonio: furti ed in qualche caso estorsionf connesse alla restituzione della refurtiva; e di Bittordo Francesco in ordine ad un episodio di ricettazione in concorso con Ricorrono per cassazione gli imputati. 2.Lekhuouidi Azize e Bittordo Francesco, con unico atto deducono diversi motivi. 2.1 Con il primo si espone che si è proceduto con giudizio immediato ma l'iscrizione nel registro delle notizie di reato nei confronti di Lekhouidi è avvenuta il 23 aprile 2009 in ordine al reato di cui al richiamato art. 73 ma per tale titolo di reato l'evidenza probatoria, come è emerso in dibattimento, (con modifica del capo d'imputazione) si è protratta fino al mese di marzo 2010 e quindi oltre il novantesimo giorno. Se il termine in questione è ordinatorio quanto alla materiale richiesta di giudizio immediato, non lo è per ciò che riguarda il compimento delle indagini. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta che l'affermazione di responsabilità è stata basata su elementi indiziari inconsistenti. Quanto al reato di cui al capo A contestato a Bittordo non vi è prova del coinvolgimento nel nascondimento di un mezzo agricolo furtivo in un fondo (art. 648 cod. pen.) . L'imputato si è sempre difeso assumendo di esserne all'oscuro e tale tesi è stata confermata dalle indagini difensive, che danno una diversa spiegazione delle intercettazioni. Vengono a tale riguardo trascritti brani degli atti processuali. 2.3 Per ciò che attiene ai reati di cui ai capi D ed E contestati a Lekhouidi relativi al furto di un trattore e di attrezzature agricole, seguita da una richiesta estorsiva, le dichiarazioni dei testi al riguardo sono contraddittorie come emerge, si assume, da brani di atti istruttori che vengono trascritti. 2.4 Quanto ai capi B, C, H, I, L, M, Q contestati a Lekhouidi , si è in presenza di labili indizi, mere congetture, e non di prova certa. 2.4 Quanto ai capi F e G imputati a Lekhouidi, per ciò che attiene al furto di un motociclo ed alla successiva estorsione, la prova si desume dalle dichiarazioni della persona Lekhouidi. offesa che sono risultate contraddittorie, tanto che il P.M. ha chiesto l'invio degli atti al proprio Ufficio. Pure a tale riguardo vengono trascritti brani delle prove. 2.5 Ancora, quanto al capo N, afferente al furto di alcuni meloni, la prova viene desunta da intercettazioni telefoniche che, però, non sono di chiaro tenore. Vengono in proposito trascritti brani delle dichiarazioni dell'ispettore di polizia Coraci. 2.6 Quanto al capo O afferente a violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 non vi è prova del coinvolgimento nella detenzione del panetto di droga; e quanto agli unici due 2.7 Infine il diniego delle attenuanti generiche non è sorretto da puntuale motivazione. 3. Palmeri censura la pena per ciò che attiene ai criteri della sua determinazione. Il riconosciuto ruolo subalterno dell'imputata rispetto al convivente ha determinato la diminuzione della sanzione ma in misura che permane incongrua, lontana dal minimo edittale: la ragione viene ritenuta nella assidua partecipazione agli illeciti, trascurando però il ruolo subalterno. Si assume altresì che in congruamente è stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 in riferimento al furto di meloni. 4. I ricorsi sono infondati. 4.1 Quanto ai tempi del giudizio immediato, la sentenza impugnata evoca l'ordinanza del Tribunale secondo cui, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la valutazione del Gip in ordine ai requisiti per l'ammissione del giudizio immediato non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice del dibattimento. Tale enunciazione non è censurabile. Oltre a ciò, soprattutto, rileva il momento in cui l'evidenza probatoria sia insorta e sia stata utilizzata dal P.M. per le sue scelte processuali. In tale ottica è del tutto irrilevante che in un momento successivo si sia configurata un'ulteriore condotta illecita che, come esposto dallo stesso ricorrente, ha dato luogo, in dibattimento, alla modifica della contestazione: al momento dell'instaurazione del giudizio immediato non si poteva essere certamente a conoscenza di illeciti ancora non commessi. Né la difesa ha mai obiettato alla unitaria trattazione dei reati. Dunque, la questione dedotta è priva di pregio. 4.2 Per ciò che attiene al quadro indiziario, quanto al reato di cui al capo A contestato a Bittordo la sentenza trae decisivo argomento da una conversazione telefonica, nella quale la moglie dell'imputato viene invitata da Lekhouidi a riferire al marito di non più nascondere i ferri in un terreno di cui aveva l'uso, intendendosi pacificamente fare riferimento alla circostanza che due giorni prima nello stesso terreno era stata rinvenuta una motozappa di provenienza furtiva. L'argomentazione appare del tutto priva di vizi logici, fornendo piana e plausibile lettura del tenore della conversazione nella quale si fa riferimento alle condotte compromettenti del ricorrente. episodi di cessione, si tratta di quantitativi di modesto effetto drogante. 4.3 Quanto ai reati di cui ai capi D ed E contestati a Lekhouidi relativi al furto di un trattore e di attrezzature agricole, la sentenza impugnata considera che l'appello non ha minimamente preso in considerazione le intercettazioni telefoniche di contenuto assolutamente nitido quanto al coinvolgimento negli illeciti, e si attarda su presunte incongruenze nelle diverse deposizioni, discrasie che trovano agevole giustificazione nel possibile coinvolgimento negli illeciti di uno dei personaggi escussi. Tale argomentato, logico apprezzamento non trova adeguata confutazione nel ricorso. definite censure. La parziale genericità delle doglianze era stata del resto posta in luce già dalla Corte d'appello. 3.5 Quanto ai capi F e G imputati a Lekhouidi, la sentenza considera che la difesa non ha minimamente preso in considerazione le copiose prove desunte dalle intercettazioni telefoniche ed ha fatto leva sulle reticenze del derubato che risultano irrilevanti ai fini della responsabilità. Anche con riguardo a tale presa di posizione il ricorso è sostanzialmente silente. 4.6 Per ciò che attiene al capo N, la sentenza considera che si è in presenza di intercettazioni ambientali eseguite nell'auto di Lekhouidi che mostrano all'evidenza l'attività di sottrazione ripetuta di ceste di meloni, confermata in un'occasione da controllo di polizia: argomentazione logicamente ineccepibile. 4.7 Quanto al capo O afferente a violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 la pronunzia d'appello richiama plurime intercettazioni che mostrano la illecita attività di spaccio posta in essere da Lekhouidi in combutta con la convivente, acquisizioni confermate dai servizi di osservazione e dalle dichiarazioni degli acquirenti. Le dosi non erano per nulla prive di effetto drogante, come si desume dalle indagini tossicologiche. Quanto al panetto di hashish rinvenuto nell'abitazione dei conviventi, si considera che, sebbene il tentativo di nascondimento della sostanza sia da attribuire alla donna, non vi è dubbio in ordine al coinvolgimento concorsuale, considerato che i due agivano sempre in combutta. Anche qui la logicità della compiuta e coerente argomentazione non è in discussione. 4.8 Infine il diniego delle attenuanti generiche trova razionale fondamento nei precedenti penali, nel notevole spessore criminale, nella varietà e pluralità di reati espressione ( di uno stile di vita illecito. Si tratta di apprezzamento discrezionale ben razionalmente basato su ponderose acquisizioni. 5. Quanto alla Palmeri la sentenza considera che la donna ha dimostrato piena condivisione di quasi tutte le plurime condotte illecite del convivente, anche quelle afferenti allo spaccio di droga. Tale ponderazione fonda correttamente l'apprezzamento in ordine al trattamento sanzionatorio. 4.4 Quanto ai capi B, C, H, I, L, M, Q il ricorso è aspecifico, non essendo prospettate Per ciò che attiene all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., già la prima sentenza ne ha riconosciute l'esistenza nei confronti di tutti gli imputati concorrenti, in considerazione del modesto valore dei meloni sottratti ed occultati nell'auto. Per Tarantola, che rispondeva solo di tale illecito, la diminuzione di pena ha assunto evidenza formale; mentre per gli altri imputati, essendo stata ritenuta la pluralità di reati più gravi in continuazione, la diminuzione di pena afferente a tale reato non ha assunto rilievo esplicito, essendo stata inglobata nel complessivo incremento di pena ex art. 81 cod. pen. Tale situazione è stata colta e registrata dalla Corte d'appello che, correttamente, ha ritenuto l'inesistenza di violazioni della legge in I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. P qm Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma 10 dicembre 2013 tema di determinazione della pena.

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