Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 152 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 152 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIGGIANO FRANCO N. IL 16/04/1946
MONSELLATO AGATA N. IL 05/02/1947
MIGGIANO GIUSEPPE N. IL 07/07/1965
MIGGIANO IVAN ANTONIO N. IL 29/07/1971
MIGGIANO GIANLUCA N. IL 04/08/1975
MIGGIANO SALVATORE CRISTIAN N. IL 31/01/1973
avverso l’ordinanza n. 14/2013 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 17/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Miggiano Franco, Monsellato Agata, Miggiano Giuseppe, Miggiano
Ivan Antonio, Miggiano Gian Luca, Miggiano Salvatore Christian
propongono ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte di
assise di appello di Lecce del 17 giugno 2014, con la quale è stato
confermato (salvo per un’autovettura) il decreto di sequestro dell’8

numerosi beni appartenenti a Monsellato Agata e riconducibili a
Miggiano Franco, in quanto ritenuti provento dell’attività illecita di
spaccio di stupefacenti. In primo luogo eccepiscono la illegittimità
costituzionale dell’articolo 12-sexies del decreto legge 306-1992, per
violazione degli articoli 3, 42, 27 della costituzione, nella parte in cui
non fissa un principio di corrispondenza tra la confisca e i beni
riconducibili alla sola sproporzione, consentendo invece la confisca di
tutti i beni del soggetto proposto o a lui riconducibili e dunque anche
di quelli legittimamente acquisiti, contrariamente a quanto previsto
per la confisca per equivalente. In secondo luogo, eccepiscono la
illegittimità costituzionale dell’articolo 12-sexies nella parte in cui non
fissa un termine entro il quale l’autorità proponente debba avanzare
la propria richiesta di confisca.
2. In relazione al contenuto della decisione, eccepiscono violazione di
legge e mancanza di motivazione con riferimento alla riconducibilità
di tutti i beni immobili sequestrati alla persona di Miggiano Franco,
nonché alle modalità di analisi e disamina delle sproporzioni tra
entrate e costo dei beni, anche con espresso riferimento alle modalità
di determinazione del valore dei beni stessi in luogo dei costi effettivi
necessari all’epoca per la loro realizzazione.
3. Con un secondo motivo di ricorso deducono violazione di legge e vizio
di motivazione in relazione alle modalità di analisi scelte dalla Corte
ed ai criteri utilizzati per la determinazione dei costi resisi necessari
all’epoca per la costruzione dei beni.
4. Con un terzo motivo di ricorso deducono violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alle modalità di analisi scelte dalla Corte e
per aver escluso dai redditi quelli scaturenti dall’attività di
autodemolizione e vendita di pezzi di ricambio per auto, secondo i
criteri indicati dalla suprema Corte nella sentenza di annullamento.
1

maggio 2009 che aveva disposto il sequestro e la confisca di

5. Con un quarto ed ultimo motivo di ricorso eccepiscono la violazione
dell’articolo 606, lettera d) del codice di procedura penale in
relazione alla richiesta avanzata dalla difesa di accertamenti in
Germania sui redditi prodotti.
6. Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor Galli, ha
concluso per il rigetto del ricorso. Il 18.11.2015 l’avv. Bellisario ha

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le conclusioni del

Procuratore generale vanno condivise

integralmente; deve preliminarmente dichiararsi la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità proposte. Sul punto, questa
Corte si è già pronunciata (“È manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 e 111 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992,
conv. con modd. nella L. n. 356 del 1992, nella parte in cui, a
differenza di quanto previsto dall’art. 2-ter L. n. 575 del 1965,
consente la confisca anche oltre il biennio dalla data di esecuzione del
sequestro dei medesimi beni, nonché nella parte in cui, secondo
l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, può disporsi la
confisca di beni nella disponibilità del condannato a prescindere da
qualsiasi nesso di pertinenzialità o cronologico con i delitti contestati
ed anzi con l’onere di allegazione o dimostrazione probatoria a carico
dello stesso condannato circa la liceità della provenienza. La diversità
di disciplina del sequestro e della confisca dei beni nel processo
penale, instaurato per l’accertamento della responsabilità
dell’imputato in ordine ad uno dei delitti di cui all’art. 12-sexies
predetto, rispetto alla parallela disciplina del sequestro e della
confisca nel procedimento di prevenzione ex art. 2-ter L. n. 575 del
1965, è, infatti, giustificata dalla obiettiva disomogeneità, strutturale
e funzionale, delle situazioni procedimentali considerate; né
contrasta con i parametri costituzionali suindicati la ragionevolezza
della presunzione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, posto
che l’elemento della “sproporzione” deve, comunque, essere
accertato attraverso una ricostruzione storica della situazione dei
redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei
singoli acquisti, il quale può esporre fatti e circostanza specifiche e
2

depositato memoria.

rilevanti, indicando puntualmente le proprie giustificazioni (v.Corte
cost. n. 18 del 1996)”; Sez. 1, n. 21357 del 13/05/2008, Esposito,
Rv. 240091) per cui, non essendovi motivi per discostarsi dal
precedente orientamento, si fa integrale rinvio alla relativa
motivazione.
2. La prima sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento
con rinvio della precedente ordinanza di rigetto dell’opposizione, ha
evidenziato la mancata considerazione da parte del giudice dei redditi dei

nel 1989 a titolo di rimborso assicurativo, dei redditi derivanti dal lavoro
svolto in Germania da componenti della famiglia, dei redditi del 2009 e
della pensione mensile della Monsellato, stigmatizzando l’assenza di
motivazione in merito all’esclusione, dal novero delle entrate,
dell’indennizzo per ingiusta detenzione conseguito da uno dei figli e del
reddito del condannato relativo alla sua attività di autodemolitore; il
provvedimento è stato pertanto annullato per la carenza di una disamina
globale della complessiva capacità reddituale della famiglia del Miggiano
nel periodo considerato, non essendo invece oggetto di censura il
sistema di valutazione utilizzato dal giudice per la determinazione del
reddito globale del nucleo familiare.
3. Così determinato il perimetro dell’annullamento, occorre rilevare in
questa sede che le censure sollevate con il ricorso risultano infondate,
avendo la Corte di rinvio non solo applicato correttamente i principi di
diritto in materia, ma soprattutto, correggendo l’ordinanza sotto il profilo
motivazionale, ha risposto alle censure evidenziate nella sentenza della
suprema Corte; la Corte di assise di appello ha disposto una consulenza
di ufficio per integrare le carenze riscontrate, giungendo alla conclusione
dell’assoluta sproporzione tra il reddito dichiarato dagli interessati e le
attività economiche al momento dei singoli acquisti. L’eccezione difensiva
di un’errata imputazione di tutti i beni immobili alla moglie del Miggiano
Franco è infondata, atteso che il collegio ha comunque inserito tra i
redditi della famiglia anche il risparmio imputabile all’attività diretta
svolta dagli stessi familiari nella realizzazione degli immobili, in virtù
delle loro capacità tecniche. La Corte, alle pagine 3 e seguenti
dell’ordinanza, calcola il costo dell’incidenza del lavoro personale dei
familiari sul costo delle opere ed aggiunge poi analitiche considerazioni
sui redditi di ognuno di essi, in relazione alle correlative attività.

3

figli dei coniugi Miggiano-Monsellato, dell’attivo conseguito dalla famiglia

4. La motivazione della Corte risponde anche al secondo motivo di
censura; il criterio di valutazione “bene per bene” non solo non è l’unico
idoneo alla verifica della riconducibilità del bene al condannato, ma è
assai più proficuo il criterio sistematico, che trae indizi alla valutazione
complessiva delle possidente familiari, atteso il comune interesse
familiare alla realizzazione degli immobili, nonché la diffusione e
comunanza dei redditi dei partecipi del suddetto nucleo. Peraltro, la
sentenza di annullamento nulla aveva eccepito in ordine a tale criterio

alcuni redditi rapportabili al nucleo familiare. Anche con riferimento ai
redditi derivanti dalla attività di autodemolizione, vi è stata una risposta
specifica da parte della Corte, la quale ha rilevato l’assenza di allegazioni
che documentassero tale attività e consentissero lo scorporo dalla stessa
dei proventi illeciti.
5. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, la Corte ha
escluso che i redditi relativi ad attività lavorativa in Germania da parte di
taluni familiari siano potuti confluire, per la particolarità della loro natura
di guadagni all’estero in una parentesi di vita di alcuni di essi, nelle casse
del nucleo familiare.
6. In conclusione, considerato che la sentenza di annullamento ha
censurato esclusivamente la mancanza di motivazione su alcuni redditi
del nucleo familiare, senza individuare violazioni di legge nelle modalità
di calcolo e considerato altresì, da un lato, che la Corte ha rimediato a
tali omissioni, motivando in modo specifico sui predetti redditi, dall’altro,
che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari di natura
reale non può essere dedotto per vizi della motivazione (peraltro
esistente e priva di vizi logici), ne consegue, sotto il primo profilo, la
infondatezza del ricorso e la inammissibilità dello stesso nella parte in cui
lamenta il vizio di motivazione, non prospettabile in questa sede (e
comunque infondato). Ne consegue che i ricorsi devono essere rigettati,
con condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento.
p.q.m.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così de

il 25/11/2015

metodologico, esclusivamente lamentando la mancata considerazione di

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