Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 152 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 152 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARLESCO ALBERTO N. IL 20/12/1961
avverso la sentenza n. 302272/2011 TRIBUNALE di VENEZIA, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONY.DERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso aa dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di let.:,,g,e ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
2252(8; Cass. IV, 3 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, IO gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre H2,011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, m.i12. l applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo tissETe in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del pi-oced: mento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa dA!,2 armnende
:1 23 settembre 2013

,

—ATA

N CCE:L.L.EFZIA

– 7 BEN 2B14

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a CARL ESCO Alberto, per il reato di cui all’art. 483 c.p., consistito nell’aver
presentato una falsa denuncia di smarrimento di due blocchetti di moduli per assegni
postali, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi sei di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputate:, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione con
riguardo, in particolare, alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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