Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15198 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15198 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Antonino,

Oliverio

nato a Bagnara Calabra il 31.5.1960,

avverso la sentenza della Corte di Appello di
Reggio Calabria, in data 20 dicembre 2012, di
parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Locri – Sezione distaccata di Siderno, in data 24
luglio 2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo

Data Udienza: 06/03/2014

Viola, che ha concluso per annullamento senza
rinvio per prescrizione dei reati di cui ai capi
B), N), P), Q), R),

Il, con rinvio ad altra sezione

della Corte di Appello di Reggio Calabria per la
determinazione della pena;

Udito il difensore, avv. Sandro Furfaro, il quale
chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso sulla
responsabilità e, comunque, in subordine, aderisce
alle conclusioni del P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con
sentenza in data 20 dicembre 2012, riformava
parzialmente la condanna pronunciata il 24 luglio
2009 dal Tribunale di Locri – Sezione distaccata di
Siderno, in esito a giudizio abbreviato, nei
confronti di Oliverio Antonino in ordine a
molteplici reati di truffa aggravata, falso in
scrittura privata, ricettazione, esercizio abusivo
dell’attività di promotore finanziario, dichiarava
non doversi procedere con riferimento a tutti i
reati di truffa, falso ed esercizio abusivo
dell’attività di promotore finanziario e a molti
reati di ricettazione, perché estinti per
prescrizione, rideterminando la pena per i restanti

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Udito, per la parte civile, l’Avv.

reati in anni due mesi otto di reclusione ed euro
3.200 di multa.
Secondo l’accusa, l’imputato, abusando del rapporto
di prestazione d’opera con la Compagnia di
Assicurazione ma – Assitalia di cui era all’epoca

vita mediante scannerizzazione di documenti
originali acquistati o comunque ricevuti
illegittimamente.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
l) violazione dell’art. 191 c.p.p.
Il ricorrente osserva che la prova delle contestate
ipotesi di ricettazione trova sostegno nel
materiale sequestrato, ma soprattutto nelle
dichiarazioni dell’avv. Claudia Simonetta, legale
dell’Agenzia Generale, che, peraltro, non sono
state verbalizzate e sono state riprese dal
contenuto di una informativa di P.G. Poiché,
pertanto, le suddette dichiarazioni non sono state
recepite in nessun atto di indagine, esse sarebbero
inutilizzabili.
2)

violazione dell’art. 648 c.p., per mancata

integrazione degli elementi costitutivi della
fattispecie.

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sub-agente, formava contratti assicurativi sulla

Il ricorrente osserva che non sono stati rinvenuti
i documenti originali ma – Assitalia, ma solo i
file realizzati mediante acquisizione di documenti
tramite scanner, pertanto, non sarebbe provato che
l’imputato, per ogni singole ricettazione, si sia

state le polizze ritenute false.
3) violazione degli artt. 129 c.p.p. e 157, 160
c.p.
Il ricorrente afferma che il giudice di appello
avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione
il delitto di ricettazione di cui al capo R), in
quanto il momento consumativo del reato di
ricettazione con riferimento ai due contratti
assicurativi di cui alla contestazione dovrebbe
essere individuato in una data precedente al 26
gennaio 2002 per una polizza e al 5 febbraio 2001
per l’altra.
4) violazione degli artt. 81, comma 2, 597, comma 3
e 4,

c-P-P-,

in quanto il giudice di appello

avrebbe determinato la pena base del reato più
grave in misura superiore a quella determinata dal
primo giudice, nonostante la identità del reato più
grave.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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servito di tanti documenti originali quante sono

Il motivo di ricorso con il quale si deduce la
violazione dell’art. 191 c.p.p. è infondato, in
quanto è utilizzabile nel giudizio abbreviato
l’annotazione di polizia giudiziaria nella quale è
riportato il contenuto delle dichiarazioni rese

informazioni, costituendo la stessa atto d’indagine
alla quale la scelta dell’imputato di accedere al
rito alternativo ha attribuito valenza probatoria.
Il motivo di ricorso con il quale si deduce
l’insussistenza degli elementi costitutivi del
delitto di ricettazione non è consentito nel
giudizio di legittimità, in quanto pretende una
inammissibile “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il
vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (per
tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Invero, i giudici di merito, le cui decisioni
conformi sul punto si integrano a vicenda, hanno

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agli operanti dalle persone assunte a sommarie

evidenziato che è stato accertato il possesso “in
sede di operazioni compiute e sequestro dei
documenti originali in bianco necessari alla
formazione di polizze ma, documenti che di volta
in volta Oliverio utilizzava per formare, usando lo

polizze ma” (pag. 61 sentenza di primo grado).
E’ fondato, invece, il motivo di ricorso con il
quale si lamenta la violazione del divieto di
reformatio in peius,

in quanto effettivamente il

primo giudice aveva determinato la pena base,
fissandola in anni due di reclusione ed euro 2.400
di multa, considerando più grave il delitto di
ricettazione, mentre il giudice di secondo grado,
in mancanza di impugnativa del P.M., ha modificato
una componente fondamentale nella determinazione
della pena, quale appunto la pena base, fissandola
in anni tre di reclusione ed euro 1.800 di multa,
senza modificare, peraltro, l’individuazione del
delitto più grave.
Fondato è anche il motivo di ricorso concernente la
prescrizione, intervenuta anteriormente alla
pronuncia della sentenza di appello, del reato di
cui al capo R).

Deve rilevarsi, peraltro, che nel

frattempo, pur considerando il periodo di

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scanner collegato al proprio computer le false

sospensione rilevabile dagli atti

(

v. pag. 10

sentenza impugnata), è intervenuta la prescrizione
anche dei reati di cui ai capi N), P), Gl), e Il),
nonché con riferimento ai fatti di cui ai capi El),
M1), 01), Ql), Si) e Ul) commessi fino alla data

Pertanto,

la sentenza impugnata deve essere

annullata senza rinvio con riferimento ai capi e ai
fatti per i quali è intervenuta prescrizione,
mentre deve essere disposto il rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria
per la rideterminazione della pena con riferimento
ai residui reati.
Deve essere affermata ex art. 578 c.p.p. la
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati
estinti per prescrizione e deve essere, altresì,
dichiarata irrevocabile la sentenza impugnata nel
capo relativo alla responsabilità per i residui
reati non attinti dalla prescrizione. Pertanto,
devono essere confermate le statuizioni civili, con
la condanna dell’imputato alla refusione delle
spese sostenute dalle parti civili anche nel
presente grado, alla cui liquidazione provvederà il
giudice di rinvio.
P .Q.M.

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del 6 novembre 2003.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con
riferimento ai reati di cui ai capi N), P), R),
G1), e I1), nonché con riferimento ai fatti di cui
ai capi El), M1), 01), Q1), Si) e U1) commessi fino
alla data del 6 novembre 2003, perché estinti per

della Corte di Appello di Reggio Calabria per la
rideterminazione della pena e dichiara irrevocabile
la sentenza impugnata nel capo relativo alla
responsabilità. Conferma le statuizioni civili e
riserva al giudice di rinvio la liquidazione delle
spese processuali anche con riferimento al presente
capo di giudizio.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2014.

intervenuta prescrizione; rinvia ad altra sezione

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