Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15191 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15191 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
CAMMAROTA BRUNO N. IL 26/10/1965
avverso la sentenza n. 1163/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in p sona del Dott.
che ha concluso per

Udi i, er la parte civile, l’Avv
dit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/12/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio,
della sentenza,

Con sentenza del 21 novembre 2003, il Gip del Tribunale di Vallo della
Lucania dichiarò Bruno Cammarota responsabile del reato previsto
dall’art.73 dpr 309/90 e lo condannò alla pena di mesi sei di reclusione ed
€ 4000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte
d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello, assolveva il Cammarota
perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato. Proposto ricorso
per cassazione da parte del Procuratore Generale, questa Corte, sezione VI,
con sentenza in data 9.12.2009, annullava la sentenza della Corte d’Appello,
rilevando un vizio di motivazione in ordine alla non effensività della
condotta (coltivazione di 15 piante di marjuana).
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 18.10.2012,
pronunciando in sede di rinvio, assolveva il Cammarota dal reato ascrittogli
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte d’Appello di Napoli, deducendo l’erronea applicazione dell’art.73
d.p.r.309/90 e la mancanza, illogicità e contraddittoriatà della motivazione ai
sensi delYart.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. rilevando che ogni riferimento alla
offensività della condotta, pur legittimo in via di principio, appare del tutto
inconferente e che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività
non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze

Svolgimento del processo

stupefacenti anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad
uso personale.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato, e va rigettato.
E’ principio pacificamente affermato da questa Corte (v.Cass.Sez.VI,
sent.n.22110/ 2013 Rv.255773; S.U. sent.n.28605/ 2008 Rv.239921) che, ai fini
della punibilità della coltivazione, non autorizzata di piante dalle quali sono
estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto
l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a
produrre un effetto drogante rilevabile.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto non dimostrata
l’offensività della condotta, né l’idoneità della stessa a porre in pericolo il
bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in considerazione non
solo del numero esiguo delle piantine di marijuana, ma anche del
quantitativo minimo di sostanza dalle stesse estraibile. E pertanto, la
sentenza non appare censurabile in quanto rispettosa dei principi di diritto in
materia affermati da questa Corte e non illogicamente motivata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso
Così del’ .erato, il 13.12.2013.
Il ‘onsi liere estensore
la Cerva oro

Il Presidente

Do nico

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Motivi della decisione

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