Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15190 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15190 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
TARROUX VINCENZO N. IL 10/07/1954
nei confronti di:
GRAUSO TERESA N. IL 18/10/1947
DE ROSA GIUSEPPE N. IL 14/03/1938
avverso la sentenza n. 6492/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in perso del Dott.
che ha concluso per

per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 13/12/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio,
della sentenza.
Udito il difensore della parte civile Tarroux Vincenzo avv.Alfonso Furgivele

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’avv.Claudio Sgambato sostituto processuale dell’avv.Giuseppe
Stellato difensore di fiducia di De Rosa Giuseppe e di Grauso Teresa che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi, e – in caso di rigetto del ricorso della parte
civile – chiede la rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio;
deposita nota spese nella quale l’avv.Stellato dichiara di essere difensore
antistatario.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.1.2012, la Corte d’Appello di Napoli confermava la
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Santa Maria Capua Vetere
che aveva assolto gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non
sussiste.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Napoli, deducendo il vizio di carenza e di illogicità della
motivazione, nonché l’erronea applicazione della legge penale per contrasto
con il principio della autosufficienza della testimonianza della parte lesa e
per il difetto della necessaria, ma omessa, valutazione di ulteriori elementi di
prova acquisiti nel processo, rilevando – in particolare – che erroneamente il
giudice d’appello ha omesso di considerare le dichiarazioni rese da Parillo
Giuseppe, il quale davanti alla polizia giudiziaria ha dichiarato di essere
i

stato presente presso l’abitazione del Tarroux in data 13.3.2008 e di aver
sentito senza ombra di dubbio da Grauso Teresa e De Rosa Giuseppe “le
accuse riportate nella querela ed indicate a pag.6 e 7 della stessa”.
Ricorre per cassazione, il difensore della parte civile Tarroux Vincenzo,
deducendo: 1) l’ inosservanza ed errata applicazione di norme della legge

penale (artt.594 e 595 c.p.) e mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. mancando
totalmente la motivazione in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni
del Tarroux dovrebbero essere dichiarate inattendibili, e non essendo state
valutate le dichiarazioni dell’ing.Parillo, puntuale riscontro dei fatti oggetto
delle dichiarazioni della parte offesa. Una volta accertata la reale dinamica
dei fatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto condannare gli imputati oltre
che per il delitto di ingiuria anche per quello di diffamazione ai danni di
Tarroux Vincenzo assente al momento delle accuse nei suoi confronti; 2) l’
inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale (art.629 c.p.)
e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai
sensi dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. laddove il giudice d’appello postula che
nel caso di specie il delitto di tentata estorsione sarebbe stato configurabile
soltanto nel caso in cui il soggetto agente avesse tentato di inibire alla
persona offesa la possibilità di formulare una controproposta transattiva,
mentre invero la transazione proposta dagli imputati si atteggia come un
mero strumento da loro ideato per conseguire un ingiusto profitto, costituito
proprio dalla differenza tra il valore reale dell’immobile e la somma richiesta;
3) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606
lett.e) c.p.p. in relazione all’imputazione di calunnia, in quanto nelle sentenza
manca qualsiasi riferimento a tutti gli elementi indicati nell’atto di appello
sulla base dei quali ben poteva essere esclusa al buona fede degli imputati
allorquando incolparono i Tarroux del reato di invasione di terreni per i

2

lavori eseguiti in reazione all’immobile di Caserta, avendo la certezza della
loro innocenza.
Chiedono pertanto entrambi l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere entrambi rigettati per la non condivisibilità od
inammissibilità delle censure articolate nei motivi che li compongono.
1. Nessun dubbio è stato sollevato dai ricorrenti circa la forte
conflittualità tra le parti, sicchè non appare censurabile l’affermazione del
giudice d’appello, che in pieno accordo con il giudizio di primo grado ha
ritenuto insufficienti le dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione
alle presunte frasi ingiuriose riferite, alla luce dell’assenza di riscontri esterni.
Sul punto, entrambi i ricorrenti lamentano la mancata valutazione delle
dichiarazioni dell’ing.Parillo, omettendo però di allegarle o di trascriverle
integralmente.
La nuova formulazione dell’art.606 lett. e) c.p.p., in ragione delle
modifiche apportate dalla 1.46/2006 art.8, consente per la deduzione dei vizi
di motivazione il riferimento agli “altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame” (c.d. “travisamento della prova”consistente
nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della
valutazione di una prova) (v. Cass.Sez.II, 13994/2006; Sez.II, 45256/2007
Rv.238515); ribadisce a riguardo il Collegio che è però a carico del ricorrente
l’onere di specifica indicazione e allegazione di tali atti, nonchè di
illustrazione della necessità del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per
il caso in cui l’esame sia stato compiuto, della manifesta illogicità o
contraddittorietà del risultato raggiunto. E nel caso di specie, nessuno dei
due ricorrenti ha ottemperato a tale onere; i ricorsi, per quanto riguarda tale
motivo, sono quindi privi del requisito dell’autosufficienza.
3

2. Anche per quanto riguarda il delitto di tentata estorsione, la sentenza
non appare censurabile, dal momento che le frasi pronunciate sono state
correttamente inquadrate nell’ambito della complessa vicenda che ha come
protagonisti gli imputati e i Tarroux (e in particolare Tarroux Vincenzo
accusato” a suo dire dagli imputati di aver sposato la moglie defunta,

//

Grauso Adele, solo per interessi economici); in tale contesto, non appare poi
illogico ritenere che la proposta di concludere la controversia mediante il
versamento di 500.000 euro debba intendersi come mera proposta
transattiva, in quanto l’asserita sproporzione tra il prezzo proposto per
l’acquisto e il valore effettivo del bene non può essere ritenuta – da sola circostanza sufficiente a ritenere il reato ipotizzato o altra ipotesi di reato.
3. Circa il delitto di calunnia, la Corte ha rilevato che, partendo da
presupposto che vi fosse una vertenza da risolvere tanto che intervenne una
proposta transattiva, non ricorrono gli elementi per ritenere che la
presentazione della denuncia da parte degli imputati “consistesse
nell’attribuzione “falsa” di un fatto-reato, ovvero che vi fosse una falsa
incolpazione, elemento costitutivo del delitto di calunnia”.
La parte civile ricorrente rileva a riguardo che l’intero compendio
probatorio induce a ritenere sia la volontà di accusare che la scienza
dell’innocenza dell’incolpato, evidenziando che in data 6.4.2007 il direttore
dei lavori ed il legale di fiducia della famiglia Tarroux “mostrarono agli
imputati tutta la documentazione relativa alle opere che stavano realizzando,
dalla quale si evince in maniera chiara ed inequivocabile l’assoluta legittimità
dei lavori in corso”.
Rileva il Collegio che non appare chiaro cosa “offrisse” la
documentazione esibita agli imputati in termini di certezza della legittimità
dei lavori dagli stessi contestati, non specificandolo il ricorrente; e pertanto
anche il motivo in questione non può essere accolto in assenza di alcuna
4

manifesta illogicità della motivazione. A ciò aggiungasi, che anche sul punto
il ricorso della parte civile non è poi autosufficiente, non essendo stato
allegato alcun atto concernente gli elementi di prova indicati nell’atto
d’appello, e asseritamente travisati dal giudice d’appello.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

pagamento delle spese del procedimento. Nulla può essere liquidato al
difensore degli imputati dichiaratosi antistatario in quanto la distrazione
delle spese in favore del difensore è prevista dall’art.93 c.p.c. e non è pertanto
applicabile al difensore dell’imputato.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente Tarroux al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato, il 13.12.2013.
liere estensore
a Cerva. p■ TO
411a(

Il Presidente
D

s£22k-

enico Gall

r

,f)

rigetta i ricorsi, il ricorrente Tarroux Vincenzo deve essere condannato al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA