Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1519 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1519 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PATALANO GIUSEPPE N. IL 03/02/1973
avverso la sentenza n. 4436/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 settembre 2010 la Corte di appello di Firenze ha
confermato la sentenza emessa il 19 agosto 2009 dal Tribunale di Firenze,
con la quale Patalano Giuseppe era stato condannato alla pena di un anno e
sei mesi di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel
agosto 2009, alle ore 2,45.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Patalano personalmente, il quale deduce il vizio di motivazione.
CONSIDERATO in DIRI1TO
Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità del motivo che si
risolve nelle seguenti parole: “non appaiono adeguatamente chiariti gli
elementi di fatto e di diritto in base ai quali si è ritenuto di motivare
l’impugnata sentenza”.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.
P. Q., M.
Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 novembre 2012.
comune di Latina, essendosi recato a Firenze, dove era sorpreso, il 18