Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15188 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15188 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORABITO PERLA N. IL 15/05/1926
avverso l’ordinanza n. 278/2007 TRIB.SEZ.DIST. di SIDERNO, del
20/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA B NI;4
e/mfit4e le conclusioni del PG Dott. 0.(cot

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Data Udienza: 15/01/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 20 maggio 2013 il Tribunale di Locri, sezione
distaccata di Siderno, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, su istanza del
locale Procuratore della Repubblica, revocava nei confronti della condannata Perla
Morabito la sospensione condizionale della pena, concessale con sentenza del
Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, del 25/7/2008, irrevocabile il
7/1/2011; fondava la decisione sul rilievo della mancata ottemperanza da parte

all’edificio in rovina di sua proprietà, adempimento cui era stato subordinato il
beneficio e che, pur nella mancata previsione di un termine nel titolo giudiziale,
avrebbe dovuto avvenire con l’irrevocabilità della sentenza di condanna.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessata a
mezzo del difensore, il quale si duole di:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto
dell’art. 165 cod. pen.; il giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto revocare il
beneficio della sospensione condizionale della pena, versando la condannata in
condizioni di impossibilità di adempiere per le documentate condizioni di età e di
salute, che non erano state affatto considerate;
b) inosservanza di norme processuali, in quanto nel caso in cui la sentenza di
condanna non specifichi il termine entro il quale debba avverarsi la condizione cui è
subordinata la sospensione condizionale della pena, detto termine va individuato in
quello di due o cinque anni dall’irrevocabilità della pronuncia, stabilito dall’art. 163
cod. pen..
3. Con requisitoria scritta depositata il 3 ottobre 2013 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata, condividendo il secondo motivo di gravame.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato in tutte le sue deduzioni e va dunque accolto.
lrordinanza impugnata è affetta da motivazione carente sotto il profilo della
valutazione della concreta possibilità di adempiere alla condizione imposta per
beneficiare della sospensione condizionale della pena da parte della ricorrente, che
dalla documentazione versata agli atti risulta essere ottantasettenne, gravemente
inferma, perchè affetta dagli esiti di un pregresso ictus cerebrale e bisognosa di
assistenza continua, riscontrata da personale sanitario, nonché versare in precarie
condizioni economiche, attestate dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli
anni 2011 e 2012. A tali circostanze di fatto non risulta essere stata dedicata alcuna

1

della condannata all’obbligo di eliminazione della situazione di pericolo legato

attenzione da parte del giudice dell’esecuzione, anche soltanto per smentirne la
rilevanza o per ritenerle non probanti, siccome inattendibili, sicchè l’affermazione
circa la mancata prospettazione di elementi idonei da cui desumere l’impossibilità di
adempimento da parte della condannata risulta illogica, carente e frutto di
superficiale considerazione delle risultanze documentali.
2. Questa Corte ritiene di dover accogliere anche il secondo motivo di gravame
e di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nel caso di
mancata apposizione del termine per l’adempimento dell’obbligo cui sia stata

determina la nullità della relativa statuizione, che viene automaticamente integrata
con l’individuazione di detto termine in quello previsto dall’art. 163 cod. pen.,
comma 1, per fruire dell’estinzione del reato, ossia quello di due o di cinque anni
dall’irrevocabilità della pronuncia giudiziale che abbia accordato il beneficio
condizionato, a seconda che si tratti di contravvenzione o di delitto (Cass. sez. 1, n.
42109 del 19/06/2013, Damiano, rv. 256765; sez. 3, n. 7283 del 11/01/2007, P.M.
in proc. Faralla, rv. 235954; sez. 1, n. 41428 del 07/10/2004, Raffo, rv. 229939;
sez. 3, n. 33933 del 05/07/2001, Saglimbeni P., rv. 220197).
2.1 Ad opposte conclusioni non può pervenirsi in riferimento alla soluzione
prospettata per la diversa e specifica situazione dell’omessa demolizione di opere
edilizie abusivamente realizzate, imposta quale condizione per fruire della
sospensione condizionale: in questo caso l’obbligo di demolizione persegue finalità
proprie e distinte rispetto a quelle cui tende la previsione dell’art. 163 cod.pen., in
quanto, nel primo caso, il ripristino anticipato della integrità dei luoghi, turbata
dall’abuso urbanistico, mediante eliminazione delle conseguenze produttive di
effetti negativi sull’assetto territoriale, rappresenta un’esigenza collettiva distinta, e
da soddisfare con urgenza, anche tenendo conto del parametro temporale previsto
dall’art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rispetto allo scopo di dissuasione del
condannato dalla reiterazione del reato nei previsti ambiti temporali, onde
conseguire la estinzione del reato, propria degli obblighi e dei termini di cui all’art.
163 c.p.. Pertanto, soltanto nel primo caso l’ordinamento non può accettare che la
condizione apposta al beneficio in questione possa essere adempiuta fino alla
scadenza del termine stabilito, sia pure a scopo preventivo, per fare conseguire al
condannato il vantaggio della estinzione del reato (Cass. sez. 3, n. 23840 del
13/05/2009, P.G. in proc. Neri, rv. 244078; sez. 3, n. 10581 del 06/02/2013,
Lombardo, rv. 254757).
2.2 L’ordinanza impugnata si è immotivatamente discostata da tali principi,
per cui va annullata senza rinvio.

P. Q. M.
2

subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, ciò non

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014.

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