Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1518 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1518 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CIARELLI MASSIMO N. IL 25/09/1983
avverso l’ordinanza n. 1697/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 28 febbraio 2011 la Corte di appello di
L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Ciarelli Massimo
avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Pescare, in data 25 ottobre 2007, di condanna alla pena di anni uno e mesi
sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati, unificati nella

1967.
A ragione la Corte ha addotto che l’appello non conteneva censure
specifiche della sentenza impugnata, mancando ogni correlazione critica tra
le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione, in punto di
elementi costitutivi del reato e di trattamento sanzionatorio, e gli assunti
meramente apodittici e congetturali dell’appellante.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il
Ciarelli tramite il difensore, il quale deduce la specificità dei motivi di
appello proposti, per aver confutato l’attendibilità del testimone, Saganogo,
esaminato in sede di incidente probatorio, e l’omesso riconoscimento del
fatto di lieve entità, insistendo pertanto nella richiesta di annullamento
dell’ordinanza impugnata, a suo avviso funzionale al mero
decongestionamento dei carichi giudiziari con ingiusta negazione del
secondo grado del giudizio di merito, rilevando altresì la compiutasi
prescrizione e, comunque, l’imminenza di essa per molti dei fatti contestati.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La lettura dell’atto di appello, cui questa Corte ha accesso in ragione
della natura processuale della violazione denunciata, rivela, infatti,
l’assoluta genericità dei motivi di impugnazione, che, ignorando l’accurata
valutazione critica cui sono state sottoposte le dichiarazioni della persona
offesa, Sagonogo Yacouba (v. pp. 5-7 della sentenza impugnata), si limita a
confutarne l’attendibilità sulla base del mero adagio “unus testis nullus
testis”, ovvero della pregiudiziale squalifica della funzione di “buttafuori”,
svolta dal Sagonogo in occasione dei fatti contestati. Del tutto apodittica è,
poi, la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.
5 legge n. 895 del 1967 e delle circostanze attenuanti generiche, non
sorretta da alcuna critica delle argomentate ragioni di negazione dell’una e
delle altre da parte del decidente. In sintesi, l’appello si risolve in
1

continuazione, di cui agli artt. 612, 582 e 703 cod. pen. e 2 legge n. 895 del

apodittiche asserzioni e nella mera richiesta di modifica del trattamento
sanzionatorio, senza che siano state formulate specifiche censure
dell’articolata motivazione della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione dei reati compiutasi dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in

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