Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1518 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1518 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORDI SIMONE N. IL 29/12/1981
avverso la sentenza n. 25087/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
L•
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1 -1-sn- n; o R.
che ha concluso per
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Udito, per parte civile, l’Avv
Uditi di7i or Avv.

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Data Udienza: 03/12/2013

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Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18.12.2012, dichiarava Sordi
Simone responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, relativo al
procedimento n. 27231/2010, commesso in data 16.11.2008, condannando il
prevenuto alla pena di C 1.600,00 di ammenda.
Il Tribunale assolveva di converso l’imputato dai reati ex artt. 116, comma
13, cod. strada e 496 cod. pen., relativi al procedimento riunito n. 25058/2010,
risalenti al 6.09.2008, per insussistenza del fatto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello

2.

l’imputato, a mezzo del difensore.
La parte si sofferma unicamente sul fatto datato 6.09.2008, afferente al
procedimento 25058/2010. Ed infatti, l’esponente argomenta la richiesta difensiva
osservando che solo in data 10.11.2008 al Sordi era stata notificata la revoca della
patente di guida. In via gradata, l’esponente si duole della entità della pena.

Considerato in diritto
3. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
sentenza non appellabile, è inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che ratto di appello che occupa è stato sottoscritto
dalrAvv. Patrizia Teramo, difensore che non risulta iscritto nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Oltre a ciò, si osserva che il ricorrente non propone alcuno specifico motivo
di censura, che attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza
di condanna impugnata, in riferimento alla intervenuta affermazione di
responsabilità penale. Tanto si afferma, atteso che il prevenuto si sofferma
unicamente sui fatti oggetto del procedimento 25058/2010, per entrambi i quali è
intervenuta assoluzione; e non deduce alcuna doglianza con riguardo all’episodio
del 16.11.2008, di cui al procedimento n. 27231/2010, per il quale Sordi ha
riportato condanna. E questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il
ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa
prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da
ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv.
246980).

2

A

Si osserva, infine, che anche il motivo di doglianza afferente al trattamento
sanzionatorio risulta inammissibile per genericità, essendo formulato in termini
meramente assertivi. Preme, per completezza rilevare che il giudicante ha
comunque riconosciuto al Sordi le attenuanti generiche, di talché, la doglianza
relativa al diniego delle predette attenuanti risulta destituita di ogni fondamento.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013.

1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

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