Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15174 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15174 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Amati Alberto, nato in Novara il 09/01/1964
avverso la sentenza del 21/02/2013 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelo
Di Popolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio essendo i reati
estinti per prescrizione;
udito per l’imputato

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

– 3 .Arr? 7014

Data Udienza: 06/02/2014

RITENUTO IN FATTO

i

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 21 febbraio
2013, confermava la sentenza in data 1 dicembre 2012 del Tribunale di La
Spezia, impugnata da Alberto Amati e con la quale quest’ultimo era stato
condannato alla pena, interamente condonata, di mesi sei di reclusione per il
reato 10 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché nella sua qualità di legale
rappresentante della Works La Spezia s.a.s. non versava entro il 30 settembre

dichiarazione annuale del sostituto d’imposta per l’anno 2004) ritenute alla fonte
relative ad emolumenti erogati nell’anno di imposta 2004 per un ammontare
complessivo di € 71.497,00.
La Corte territoriale giungeva a tale conclusione ritenendo che la fattispecie
incriminatrice, entrata in vigore 11 gennaio 2005, fosse applicabile anche con
riferimento alle ritenute operate nel corso dell’anno 2004, tanto sul rilevo che la
condotta omissiva propria, avente ad oggetto il versamento delle ritenute
afferenti all’intero anno di imposta, si fosse protratta fino alla scadenza del
termine utile per il versamento delle somme all’erario, e dunque sino al
settembre 2005, che coincideva quindi con la data di commissione del reato,
mentre a nulla rilevava il già verificatosi inadempimento agli effetti fiscali.

2. Per l’annullamento della sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del
proprio difensore, Alberto Amati affidando il gravame ad un unico motivo con il
quale lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 2 cod. pen.
Si premette che la fattispecie relativa all’omesso versamento delle ritenute
di imposta era stata depenalizzata con l’entrata in vigore del digs n. 74 del
2000, che aveva diversamente disciplinato la materia dei reati tributari.
Solo il 01.01.2005, con l’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005
l’art. 1, comma 414, legge n. 311 del 2004 reintrodusse l’incriminazione con
l’inserimento dell’art. 10 bis nel citato d.lgs. n. 74 del 2000.
Si sostiene quindi che gli omessi versamenti posti in essere nel corso del
2004 non possono assumere rilevanza penale dal momento che, quando venne
compiuta la condotta omissiva, era prevista la sola sanzione amministrativa
Il fatto poi che l’art. 10 bis sia entrato in vigore il 01.01.2005 con la legge
311 del 2004, ed abbia indicato per l’adempimento del medesimo obbligo
disciplinato dalla norna tributaria, ed ai soli effetti penali, un “nuovo” termine
annuale, successivo alla sua entrata in vigore, per il versamento delle ritenute
operate, non consente l’applicazione della norma penale ai comportamenti
omissivi che si erano già perfezionati nel corso del 2004, prima cioè della sua

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2005 (data di scadenza del termine previsto per la presentazione della

entrata in vigore, per il divieto sancito dall’art. 2, comma 1, cod. pen., in
conformità al disposto dell’art. 25, comma 2, Cost.
In caso contrario, sarebbe violato proprio tale parametro costituzionale
sicché il ricorrente propone eccezione di costituzionalità dell’art. 10 bis del d.lgs.
n. 74 del 2000 per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. laddove la sanzione
penale si dovesse ritenere applicabile agli omessi versamenti delle ritenute
operate per i quali il termine di pagamento era scaduto al 31 dicembre 2004.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. Le Sezioni Unite penali, convalidando la tesi interpretativa sostenuta dalla
Corte territoriale nella sentenza impugnata, hanno chiarito che il reato di omesso
versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000), entrato in
vigore il 10 gennaio 2005, che punisce il mancato adempimento dell’obbligazione
tributaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto d’imposta relativa all’esercizio precedente, è applicabile
anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno 2004, senza che ciò comporti
violazione del principio di irretroattività della norma penale (Sez. U, 28/03/2013,
n. 37425, Favellato, Rv. 255760) e tanto sul rilievo che il reato si consuma con
il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle
ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione
annuale (Sez. U, 28/03/2013, n. 37425, Favellato, Rv. 255759).
Siccome la condotta omissiva è stata realizzata nella vigenza, ratione
temporis, della norma incriminatrice contestata (settembre 2005) non sussiste
alcun problema di diritto intertemporale e di conseguente violazione dei principi
che regolano la successione delle norme penali nel tempo.
E’ pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 6/02/2014

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