Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15168 del 15/02/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15168 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORRONI ANNA RITA N. IL 11/03/1948
avverso la sentenza n. 29/2012 GIUDICE DI PACE di SIENA, del
02/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 15/02/2016
- Udite le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, che chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Borroni Anna Rita ha proposto appello avverso sentenza del Giudice di pace di
Siena – che l’aveva condannata per ingiuria in danno di Masia Maria Maddalena per insufficienza e contraddittorietà del quadro probatorio e per l’omessa
2. Il Tribunale di Siena, rilevato che l’imputata era stata condannata solo a pena
pecuniaria e che la sentenza non conteneva statuizioni civili, ha rimessa gli atti a
questa Corte, rilevata comunque la sussistenza di una voluta impugnationis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che il reato di cui all’art. 594 cod. pen. è
stato trasformato in illecito civile dal d.lgs 15/1/2016, n. 7, in vigore del 6
febbraio 2016, e che le nuove disposizioni si applicano ai fatti anteriori, in virtù
della disposizione contenuta nell’art. 12 dlgs cit.
La sentenza va pertanto annullata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 15/2/2016
applicazione della esimente di cui all’art. 599, comma 1, cod. pen..