Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15155 del 07/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15155 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ritorso proposto da:
COSCO ANDREA N. IL 27/12/1979
avverso la sentenza n. 739/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/03/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
COSCO A ndrea ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,
che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, lamentando che non sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano l’insussistenza dell’attenuante invocata (la
sostanza illecitamente detenuta era costituita da g. 195 di hashish con principio attivo
idoneo al confezionamento di ben 1.423 dosi medie singole).
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 marzo 2013.
§2.