Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1513 del 11/10/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1513 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AQUIL CHERKAUOI N. IL 28/11/1986
avverso la sentenza n. 1930/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. edmilt,9L0 SCrt k 44-ce( oulz-7che ha concluso per

41 A Alt MA

( Rti t. 1

Udito, per la arte civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

TA—

/

ripL

tz.(01-2e7e

Data Udienza: 11/10/2012

••1

,I11,

1. Aquil Cherkaoui venne condannato con sentenza emessa in data 15-10-2009 dal
Gup presso il Tribunale di Milano alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione ed
euro 9000 di multa per una serie di rapine aggravate dall’uso di uno strumento
da taglio tipo machete, commesse nel settembre —ottobre 2008, in Milano e in
Segrate . La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 1-3-2011, ridusse la
pena quantificandola in anni 12 e mesi 8 di reclusione ed euro 8000 di multa . La
Corte di cassazione, con sentenza in data 9-12-2011, annullò con rinvio
limitatamente all’aggravante di cui all’ad 61 n 11 bis cp , che ha eliminato , a
seguito dell’intervenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale , disponendo
la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la
rideterminazione della pena. Con sentenza in data 5-6-12, la Corte d’appello di
Milano, in sede di rinvio, ridusse la pena ad anni 12 e mesi due di reclusione ed
euro 6.000 di multa.
2. Avverso quest’ultima sentenza Aquil Cherkaoui ricorre per cassazione, tramite il
difensore, lamentando , con unico, articolato motivo, che la diminuzione di
pena calcolata dalla Corte d’appello, per effetto dell’espunzione dell’aggravante
di cui all’ art 61 n 11 bis cp , dichiarata incostituzionale, sia stata assolutamente
minima , avendo il giudice di secondo grado complessivamente diminuito la
pena di mesi 9 di reclusione ed euro 3000 di multa. La Corte territoriale avrebbe
invece dovuto applicare una diminuzione di pena nella massima estensione
possibile poiché la Corte d’appello , nella sentenza poi annullata , non aveva
precisato in che misura l’aggravante in
disamina avesse inciso sulla
determinazione della pena onde è da ritenersi che il relativo aggravamento
sanzionatorio fosse stato calcolato nella massima estensione. Correlativamente,
essendo venuta meno l’aggravante , la riduzione di pena andava quantificata
nella medesima misura.
2.1. Inoltre, in alcune imputazioni era contestata una sola aggravante ex art 61 cp ,
in altre due e in altre tre e dunque la Corte d’appello avrebbe dovuto
necessariamente tenere conto del diverso numero di circostanze contestato per
ogni reato , al fine di effettuare la corretta diminuzione di pena , per effetto
dell’eliminazione dell’art 61 n 11 bis cp . Né la Corte d’appello spiega in alcun modo
le ragioni per la quali la diminuzione per l’esclusione di una sola aggravante sia stata
calcolata in misura eguale per ognuno dei reati , così violando l’art 63 cp , in
relazione al combinato disposto degli artt 597 e 627 cpp . La motivazione della
sentenza impugnata è quindi viziata e la pronuncia è illegittima onde se ne chiede
l’annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

RITENUTO IN FATTO

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non è infatti supportato da alcun
valido sostrato argomentativo , né sul piano testuale né su quello logicosistematico, l’asserto secondo il quale, laddove il giudice non precisi in quale
misura un’aggravante incida sulla quantificazione della pena , debba ritenersi
che l’aggravamento sanzionatorio sia stato effettuato nel massimo. Anzi ,

territoriale, è immeritevole di censure la valutazione del giudice di merito
secondo cui l’aggravio sanzionatorio da essa derivante sia stato modesto.
4. Quest’ultimo rilievo introduce la disamina del secondo motivo di ricorso. E’ del
tutto corretto che, nel provvedimento della Corte d’appello, poi annullato da
questa suprema Corte , non fosse indicato l’aumento di pena derivante
dall’aggravante in disamina, relativamente ai reati —satellite. Delle circostanze
aggravanti o attenuanti concernenti i reati meno gravi , il giudice deve infatti
tenere conto solo al fine di determinare quale sia in concreto la violazione più
grave, che è la sola cui vanno applicate le circostanze che la riguardano . Le
circostanze inerenti ai reati-satelllite rimangono infatti

prive di efficacia

,dovendosi tener conto di esse , discrezionalmente , soltanto nella
determinazione dell’aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione
più grave ( Cass 10-8-2001, Cardamone , rv n. 219893; Cass Sez. VI, 17-12-2002
n. 6942 , rv n.223522). Il giudice di rinvio era pertanto tenuto ad alleviare il
carico sanzionatorio , a seguito dell’eliminazione della circostanza aggravante ,
sia relativamente alla pena-base sia relativamente agli aumenti , determinando
discrezionalmente, sulla base dei parametri di cui all’art 133 cp e fornendo, al
riguardo adeguata motivazione, l’incidenza dell’aggravante eliminata e dunque
il quantum della diminuzione , con il solo limite derivante dal rispetto del
principio del principio del divieto della reformatio in peius , che riguarda non
solo l’entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che
concorrono alla sua determinazione . Ne deriva che al giudice d’appello non è
consentito elevare la pena comminata , in relazione ai singoli elementi di calcolo
, pur risultando diminuita quella complessiva ( Cass. Sez. Un. 27-9-2005 Morales ,
in Cass. pen. 2006,408).
4.1. Nel caso in disamina , la Corte territoriale si è senz’altro uniformata a tali
principi onde le doglianze formulate esulano dal novero delle censure
deducibili in sede di legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le
2

laddove un’aggravante concorra con altre di ben più significativo rilievo
criminologico, secondo quanto rilevato, nel caso in disamina, dalla Corte

determinazioni del giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena sono
infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua
esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.
La motivazione del giudice d’appello risponde senz’altro a tali requisiti ,
avendo la Corte territoriale analiticamente indicato la pena-base da cui è
partita e gli aumenti nonché le diminuzioni di pena. Sia la pena-base sia gli

5. La manifesta infondatezza dei motivi e la loro estraneità al novero delle censure
deducibili in sede di legittimità comportano l’inammissibilità del ricorso, a norma
dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente condanna al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo
quantificare in euro mille.
PQM

DICHIARA INAMMISIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza dell’11-10-2012.

aumenti sono stati poi quantificati in misura inferiore a quella originaria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA