Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1513 del 03/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1513 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SHEHI KLODIAN N. IL 02/05/1986
avverso la sentenza n. 1771/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ( -1,0- 9 ;’ 0 Fl-a- a
che ha concluso per
L

C

r t

[-L ‹,(e

11:covi-,»

Udito, per l arte civile, l’Avv
Udit i difensfAvv.

ec

Data Udienza: 03/12/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 10.12.2010, resa all’esito di
giudizio abbreviato, dichiarava Shehi Klodian responsabile dei reati di cui agli artt.
73, comma V, d.p.r. n. 309/990, 337 e 582 cod. pen. Il Tribunale condannava il
prevenuto alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed C 6.000,00 di multa.
2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 20.09.2011, in
parziale riforma della richiamata sentenza del Tribunale di Livorno, rideterminava la

nel resto.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.
Con unico motivo, la parte deduce il vizio di motivazione, in riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Con riguardo al diniego della sospensione condizionale, l’esponente rileva
che la Corte territoriale, pure a fronte di espressa richiesta dedotta dall’appellante,
non ha effettuato alcuna valutazione.
Considerato in diritto
4. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.
4.1 La doglianza afferente al diniego delle attenuanti generiche non ha
pregio.
Al riguardo, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa il relativo l’obbligo motivazionale. E’ appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di
specie. La Corte di Appello ha infatti valorizzato la capacità criminale di cui il
prevenuto aveva dato prova, in riferimento alla non trascurabile gravità dei fatti.
4.2 Del pari infondato risulta il rilievo afferente alla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

2

pena in un anno e quattro mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa e confermava

La Corte territoriale, nel censire le doglianze che erano state dedotte dalla
parte appellante e che oggi vengono in rilievo, ha osservato che l’esponente
lamentava il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena. Sui
predetti temi, il Collegio ha considerato che la capacità criminale e l’indole violenta
di cui il prevenuto aveva dato prova, in riferimento alla non trascurabile gravità dei
fatti, erano evenienze ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche; non di
meno, la Corte territoriale ha provveduto a mitigare il trattamento sanzionatorio

Tanto chiarito, deve osservarsi che la motivazione espressa dalla Corte di
Appello non risulta carente rispetto ai temi che erano stati devoluti al giudice di
secondo grado e che la sentenza impugnata neppure risulta censurabile laddove
non contiene l’espressa disamina dei presupposti per l’eventuale concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
4.2.1 Invero, l’esponente, nei motivi che erano stati dedotti in sede di
gravame, non aveva conferentemente devoluto il tema del mancato riconoscimento
della sospensione condizionale della pena al giudice di secondo grado. L’esame
dell’atto di appello evidenzia che la parte si era limitata ad un generico ed assertivo
riferimento alla concessione dei benefici di legge, senza indicare alcun elemento di
fatto astrattamente idoneo a fondare l’accoglimento della richiesta, con specifico
riguardo alla sospensione condizionale della pena. E deve altresì osservarsi che dal
verbale di udienza celebrata avanti alla Corte distrettuale – atto al quale questa
Corte pure accede direttamente a fronte della natura della eccezione in oggetto risulta che in sede di discussione il difensore ebbe unicamente a riportarsi ai motivi
già dedotti nell’atto di appello.
Orbene, il caso di specie risulta pertanto regolato dal principio di diritto
affermato dalla giurisprudenza dei legittimità, in forza del quale il giudice di appello
non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, quando
l’interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione né nell’atto di
impugnazione, né in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del
beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di
motivazione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43113 del 18/09/2012, dep. 07/11/2012,
Rv. 253641).
La sentenza gravata risulta, per quanto detto, immune dalle dedotte
censure.
5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

3

inflitto dal primo giudice, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA