Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1512 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1512 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLUCCIO GAETANO N. IL 10/02/1981
avverso la sentenza n. 838/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Ggnerale in persona del Dott.
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Data Udienza: 28/11/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Castelluccio Gaetano avverso la
sentenza emessa in data 12.12.2012 dalla Corte di Appello di Palermo che, in parziale
riforma di quella in data 28.9.2011 del Tribunale di Palermo in composizione
monocratica, rideterminava la pena inflitta e condizionalmente sospesa, esclusa la
recidiva, in mesi due di arresto ed € 1.000,00 di ammenda e la durata della
sospensione della patente di guida in mesi sei convertendo la pena pecuniaria in
giorni 4 di arresto e quella complessiva detentiva risultante di gg. 64 di arresto nel

comma II lett. b) C.d.S. (commesso il 7.12.2008).
Deduce la violazione dell’art. 354, 3 0 comma c.p.p., assumendo la nullità dell’alcoltest
atteso il mancato avviso all’interessato di farsi assistere da un difensore.
Si duole, altresì, della violazione di legge in ordine alla ritenuta prova della penale
responsabilità, rilevando come sulla insufficienza delle sole circostanze sintomatiche
riferite dagli agenti accertatori la Corte territoriale non avesse replicato alcunché e
contestando le modalità di esecuzione dell’alcoltest con copiosa messe di pronunce di
questa S.C..
Rappresenta, ancora, la violazione di legge, assumendo che la Corte di appello
avrebbe potuto non applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida, nonché la violazione di legge in ordine alla misura della pena inflitta che, a
seguito dell’esclusione della recidiva, avrebbe dovuto essere diminuita rispetto a
quella applicata in primo grado con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e
non già lasciata immutata.
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alcolica costituisce atto di polizia
giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere
previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona
sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Cass.
pen. Sez. IV, 8.5.2007, n.27736 Rv. 236933).
Infatti, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento
degli atti di cui all’art. 356 c.p.p.”avverte la persona sottoposta alle indagini, se
presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”; in mancanza di
questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio
come disposto per altri atti (v. artt. 350 e 364 c.p.p.).
La prova della penale responsabilità è stata raggiunta a mezzo dell’esito positivo dei
due sondaggi dell’alcoltest -e non già con il ricorso ad elementi sintomatici- che, come
rilevato dalla Corte territoriale, sono stati effettuati secondo i dettami di legge, a
distanza di oltre cinque minuti l’uno dall’altro.
2

pari numero di giornate di lavoro di pubblica utilità per il reato di cui all’art. 186

La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è obbligatoria a
norma dell’art. 186 comma 2 lett. b) C.d.S. ed è stata commisurata al minimo edittale
previsto.
E’ fondata, invece, l’ultima censura, dal momento che, essendo stata esclusa la
recidiva, in primo grado valutata equivalente alle concesse attenuanti generiche,
avrebbe dovuto essere comunque diminuita la pena irrogata.
Infatti, il quarto comma dell’art. 597 stabilisce che “In ogni caso, se è accolto l’appello
dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la

sicchè, essendo stata legittimamente determinata la pena dal giudice di primo grado,
l’esclusione della recidiva ad opera della Corte di Appello comporta la totale efficienza
riduttiva delle concesse attenuanti generiche, non più contenute nel giudizio
comparativo di mera equivalenza con la recidiva con la conseguente necessaria
diminuzione della pena inflitta in primo grado.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione
della pena con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Il ricorso dev’essere, nel resto, rigettato, con la conseguente irrevocabilità, ai sensi
dell’art. 624, 1° comma c.p.p., della sentenza impugnata per quel che concerne
l’affermazione della penale responsabilità.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28.11.2013

continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita”,

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