Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1510 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1510 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
PINNA LEONARDO N. IL 18/12/1963
avverso la sentenza n. 178/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Grerale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv ///
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Data Udienza: 21/11/2013

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Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale di Sassari ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena
per il reato di cui all’articolo 186 del codice della strada pronunciata dal Tribunale di

Il giudicante, in relazione alla contestazione di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b),
e 2 sexies del codice della strada, sull’accordo delle parti ha applicato la pena finale di
1 mese di arresto ed euro 750 di ammenda, convertita nel lavoro di pubblica utilità per
n. 126 ore.

Ciò sul presupposto che, per il ragguaglio e la determinazione del periodo di lavoro di
pubblica utilità, dovesse considerarsi l’unità di misura di giorni 63.

Il giudicante, inoltre, per l’ipotesi dell’esito negativo del lavoro di pubblica utilità, riteneva
di dover concedere “fin d’ora” il beneficio della sospensione condizionale della pena
rispetto alla pena detentiva e pecuniaria sostituita e che avrebbe dovuto essere
ripristinata.

Il ricorrente articola un duplice ordine di doglianze.

Con il primo, deduce l’illegalità della pena, evidenziando come il giudice [evidentemente
incorrendo in un errore materiale di calcolo], aveva considerato che dovessero
“sostituirsi” n. 63 giorni, mentre in realtà la sostituzione doveva effettuarsi avendo
riguardo a n. 33 giorni.

Con il secondo contesta il provvedimento nella parte in cui ha concesso la sospensione
condizionale della pena, in relazione ad una pena futura ed incerta, siccome connessa
all’eventuale violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo, risulta evidente l’errore materiale in cui è incorso il giudice, che
lo ha portato a determinare la sostituzione in misura illegale, avendo cioè a base una
misura della pena da sostituire diversa da quella applicata in sede di patteggiamento.
2

Sassari- sezione distaccata di Alghero nel procedimento a carico di PINNA LEONARDO.

E’ però evidente che si è trattato di un errore materiale, cui, senza alcun effetto [ed anzi
in linea] con la volontà pattizia, può porsi rimedio in questa sede ex articolo 619, comma
2, c.p.p.: per l’effetto, dovendosi correggere la misura della pena sostitutiva,
rideterminando in 66 le ore di lavoro di pubblica utilità da scontarsi.

Va eliminata, inoltre, la parte della decisione con cui il giudice ha concesso il beneficio

Da un lato, perché il lavoro di pubblica utilità è istituto più favorevole rispetto al
beneficio della sospensione condizionale della pena della pena, con la conseguenza che la
richiesta di sostituzione implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione
condizionale della pena (cfr. Sezione III, 7 novembre 2012, Cinciripini).

Dall’altro, perché è fuori sistema la concessione del beneficio de quo rispetto ad una
pena meramente eventuale: la disciplina dell’articolo 186, comma 9 bis, del codice della
strada, prevede, in caso di esito negativo del lavoro di pubblica utilità, una disciplina
articolata, che passa attraverso la revoca della pena sostitutiva ed il ripristino della pena
originaria, in termini che non ammettono apprezzamenti preventivi in ordine alla
concedibilità del beneficio in discussione.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente :
1) alla durata del lavoro di pubblica utilità, che ridetermina in ore 66;
2) alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all’esito negativo dello
svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed elimina la relativa statuizione sul punto.
Così deciso in data 21 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

della sospensione condizionale della pena, viziata sotto diversi profili.

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