Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 151 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 151 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Di Dio Gennaro,
avverso la sentenza 4.10.2011 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Aldo Policastro, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 4.10.2011 il Tribunale di Napoli condannava Gennaro Di Dio alla
pena di euro 300,00 di multa (oltre al risarcimento dei danni nei confronti della
parte civile) per il delitto p. e p. ex artt. 633 e 639 bis c.p. (rubricato al capo2)
avente ad oggetto un terreno di proprietà del Comune di Napoli (per il capo 1
relativo a violazioni edilizie il Tribunale ha, invece, dichiarato non doversi
procedere per prescrizione).
Tramite il proprio difensore il Di Dio ricorreva per saltum contro la sentenza, di
cui chiedeva l’annullamento perché dall’istruttoria non era emersa prova certa
della proprietà, in capo al Comune di Napoli, del terreno che si asseriva essere
stato arbitrariamente occupato. Tale doglianza veniva fatta valere sotto forma sia

Data Udienza: 27/11/2012

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di violazione di legge (senza che, però, fosse indicata una qualsiasi nonna di
legge violata o erroneamente applicata) sia di vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Le censure svolte dal ricorrente sono, in realtà, tutte relative alla ricostruzione
in punto di fatto accolta dalla sentenza impugnata.

lett. e) dell’art. 606 c.p.p. e ciò per l’espresso divieto in tal senso opposto dall’art.
568 co. 3° c.p.p. — dovrebbe, in virtù della disposizione contenuta nel secondo
periodo dello stesso comma, essere convertito in appello.
Tuttavia nel caso di specie prevale su tale conversione l’obbligatorietà
dell’immediato proscioglimento ex art. 129 co. 10 c.p.p. perché il fatto non
sussiste.
Invero, dalla stessa motivazione della sentenza di prime cure si evince che
l’odierno ricorrente era, all’epoca degli accertamenti che ne hanno poi provocato
l’incriminazione, concessionario (giusta delibera regionale) dell’area di cui al
capo di imputazione.
Di conseguenza, a prescindere dall’individuazione dell’effettivo (ente pubblico)
proprietario del terreno in discorso (il cui accertamento involge apprezzamenti di
merito), emerge che lo stesso Tribunale ha appurato una preesistente situazione di
possesso del bene (ancorata al suddetto titolo concessorio) e ha ravvisato
l’elemento materiale del delitto in contestazione nell’aver il Di Dio protratto
l’occupazione oltre il termine della concessione (che era di 36 mesi).
Dunque, è proprio la sentenza impugnata ad escludere quelle condotte di
arbitraria invasione in difetto delle quali non sussiste il reato p. e p. ex art. 633
c.p., nonna posta a tutela non già di un diritto, bensì di una situazione di fatto tra
il soggetto e la cosa, sicché ogni qual volta il primo si limiti a possedere un bene pur non avendone, in ipotesi, diritto – non commette il reato in discorso.
In proposito la giurisprudenza di questa S.C. è costante: v., ad es., Cass. Sez. II
n. 23756 del 4.6.09, dep. 8.6.09, rv. 244667; Cass. Sez. H n. 43393 del 17.10.03,
dep. 12.11.03, rv. 227653; Cass. Sez. lI n. 4230 del 14.1.94, dep. 13.4.94, rv.
197419).
In altre parole, alla stregua delle stesse affermazioni del Tribunale emerge una
situazione di pregressa legittima occupazione del bene di asserita proprietà

Trattandosi di ricorso per saltum — che non può essere presentato ai sensi della

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pubblica, divenuta illegittima a seguito del venir meno del titolo concessorio; ma
tale situazione è reprimibile non già in sede penale mediante il combinato
disposto degli artt. 633 e 639 bis c.p., bensì con gli strumenti dell’autotutela
amministrativa o con gli ordinari rimedi civilistici.
2- Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo 2) non
sussiste.
Così deciso in Roma, in data 27.11.12.

fatto di cui al capo 2) non sussiste.

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