Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 151 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 151 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:.
CAROLEA FERDINAND N. IL 15/06/1986
avverso la sentenza n. 880/2012 GIP TRIBUNALE di VERCELLI, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che ji ricorso va dichiarato inammissibile, non contestandosi in esso che il giudizio
di equivalenza delle attenuanti generiche fosse conforme all’accordo raggiunto fra le
parti, e non risuli arido dedotta alcuna ragione per la quale, solo a cagione della
mancata attribuzione, alle medesime attenuanti, del carattere della prevalenza, il
giudice dovesse ifiutare la ratifica del suddetto accordo, posto che, per legge, non
avrebbe potuto apportarvi alcuna modifica;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in curo millecinquecento;
P. Q. M.
La Certe dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del proced: mento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così decir n P n. 23 settembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale C.A.R.OLEA Ferdinand, per i reati di associazione per delinquere, furto
aggravato e ricettazione, uniti per continuazione, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche valutate come equivalenti alle aggravanti, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di anni due e mesi due di reclusione, più euro
1100 di multa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imp -utatc, denunciando carenza di motivazione in ordine al mancato giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche;

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