Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 151 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 151 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto in data 10/04/2015 da Barbu Mihal n. in Romania il 9/05/1969,
avverso l’ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p. in data 31/03/2015 con cui il Tribunale del Riesame di
Trento rigettava la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale del
16/03/2015, con cui veniva applicata al ricorrente la misura coercitiva degli arresti domiciliari
emessa nell’ambito del proc. pen. nr . 1112/2015 per il delitto di concorso in furto aggravato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per
l’inammissibilità dl ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Trento rigettava la richiesta di
riesame avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale del 16/03/2015, con cui veniva
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Data Udienza: 12/11/2015

applicata al ricorrente la misura coercitiva degli arresti domiciliari emessa nell’ambito del proc.
pen. nr. 1112/2015 per il delitto di concorso in furto aggravato, osservando che dalle indagini
emergevano gravi indizi di colpevolezza — essendo stato l’indagato rinvenuto all’interno di una
vettura a brevissima distanza dal luogo in cui era in corso di consumazione il furto di danaro
sottratte da due postazioni bancomat, con l’utilizzazione di strumenti di effrazione da parte di altri
complici, ed essendosi egli sottratto alla vista della guardia giurata per due volte, cercando di
nascondersi all’interno del veicolo dove sono stati rivenuti abiti e sacchi dello stesso tipo di quelli

alla sua presenza in quel luogo ed in quel contesto temporale — ed esigenze cautelari
specialpreventive per le modalità organizzate del fatto e per i precedenti gravi e specifici a carico
dell’indagato.

2. Il Barbu Mihail, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Jacopo Trevisan, ricorre avverso
l’ordinanza in premessa indicata ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p., rilevando la insussistenza dei
gravi indizi: il ricorrente avrebbe avuto modo di avvisare i suoi complici essendosi reso conto della
presenza della guardia giurata, ed il fatto che ciò non sia avvenuto dimostra la sua presenza casuale
sul luogo, in quanto egli stava dormendo nella sua auto; anche l’assenza di riscontri dai tabulati
telefonici rende evidente la fondatezza della tesi difensiva, così come del tutto irrilevante appare la
presenza di abiti e scarpe nella vettura, dato che il ricorrente stava viaggiando, e la presenza dei
sacchetti, trattandosi di comuni sacchi per i rifiuti; né appare plausibile che la guardia giurata avesse
riconosciuto la lingua straniera parlata dai presunti complici datisi alla fuga come lingua rumena,
ossia la stessa lingua del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le doglianze poste a fondamento del ricorso si risolvono in una rivisitazione in fatto del materiale
costituente i gravi indizi di colpevolezza, del quale si tende a dare una lettura alternativa rispetto a
quella del provvedimento impugnato.

Pacificamente in tema di misure cautelari personali le doglianze attinenti alla sussistenza o meno
dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari possono assumere rilievo in sede ricorso
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abbandonati dai complici poi fuggiti, non avendo egli fornito una plausibile spiegazione in merito

per cassazione solo nell’ottica della previsione di cui all’art. 606, comma primo lett. e), c.p.p.,
concernente mancanza o manifesta illogicità della motivazione, esulando dalle funzioni della
Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari,
essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito ed, in particolare, prima, del
giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del
riesame.

dell’ 11/08/2015, Rv. 261400) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’ attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza
dei dati probatori, per cui sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già
esaminate dal giudice di merito.

Nel caso di specie con i motivi di ricorso si esamina comparativamente la versione dei fatti fornita
dalla difesa alla luce delle risultanze delle indagini preliminari, al fine di evidenziare l’insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Dalla declaratoria di inammissibilità deriva, ai sensi dell’art. 616 c..p., la condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Ti Consigliere estensore

Il Pre dente

Come più volte affermato da questa Corte (da ultimo Sezione Feriale, sentenza n. 47748

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