Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1509 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1509 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAGGIANO ANNA N. IL 14/01/1989
avverso la sentenza n. 241/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
19/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Ge,nerale in persona del Dott.
che ha concluso per D
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 21/11/2013

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Ritenuto in fatto

FAGGIANO Anna ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, l’ha riconosciuta colpevole del reato di furto aggravato dall’uso di un mezzo
fraudolento in danno di esercizio commerciale,apprezzando la sussistenza dell’aggravante

[unitamente ad una complice, separatamente giudicata] aveva superato la barriera delle
casse.

Con il ricorso ci si duole della ravvisata sussistenza dell’aggravante che, si sostiene,
poteva essere semmai ravvisata solo laddove fosse stato predisposto un mezzo che
avesse reso agevole l’occultamento o più difficoltoso l’accertamento della sottrazione (ad
esempio, doppio fondo, indumento da portare sotto gli indumenti normali e idoneo a
contenere la refurtiva, ecc.).

Per l’effetto, esclusa l’aggravante doveva annullarsi la sentenza, perché per il furto
semplice mancava la querela.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

Le Sezioni Unite, con sentenza in data 18 luglio 2013,n. 40354, Sciusco, risolvendo il
contrasto di giurisprudenza sul punto, ha condivisibilmente affermato che il furto
aggravato dall’uso del mezzo fraudolento è caratterizzato da un’aggressione unilaterale
del reo al patrimonio della persona offesa e l’impossessamento della cosa avviene
eludendo, grazie al mezzo fraudolento, la vigilanza del detentore contro la sua volontà.

Il furto, infatti, rientra tra i reati consumati contro la volontà della vittima e quindi con
atto aggressivo unilaterale, onde, in caso di uso del mezzo fraudolento, l’azione delittuosa
mira all’impossessamento della cosa mediante l’utilizzo di un mezzo che sorprenda o
soverchi con l’insidia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli
accorgimenti che questi abbia apprestato a custodia della cosa.

Ciò che non sussiste nel mero nascondimento della merce esposta in un esercizio di
vendita self service sulla persona o in una borsa, trattandosi di banale, ordinario

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nel fatto che la merce fosse stata occultata in due borse con le quali l’imputata

accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del
bene.

Si impone, pertanto, nel caso in esame, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente al riconoscimento della contestata aggravante.

Ciò premesso, trattandosi di furto semplice, va verificato se vi è stata proposizione di

Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza sopra indicata, hanno chiarito che il bene
giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e
personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria
della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione
di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, di gestirla o di disporne. Tale
relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica
disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si
costituisce in modo clandestino od illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa
esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della
querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di
custodire, gestire, alienare la merce.

Nella fattispecie, dall’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che
in data 4.8.2010 tale Meccariello Antonio, in qualità di responsabile sicurezza e tutela del
patrimonio aziendale, delegato dal legale rappresentante della società, ha presentato atto
di querela nei confronti della Faggiano, chiedendo di procedere nei confronti della
medesima per i reati ravvisabili.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno
per nuova valutazione sulla pena da infliggere.

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante prevista
dall’art. 625, n. 2 cod.pen. ( mezzo fraudolento); aggravante che elimina.
Rinvia alla Corte d’Appello di Salerno per nuova valutazione sulla pena da infliggere.
Così deciso in data 21 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

querela.

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