Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1509 del 17/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1509 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Chirico Josaa James Edoardo

n. il 22 ottobre 1985

avverso
l’ordinanza 26 ottobre 2011 — Tribunale di Sorveglianza di Salerno;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Pro-

curatore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Salerno per nuovo esame;

Data Udienza: 17/12/2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 26 ottobre 2011, depositata in cancelleria
il 27 ottobre 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno revocava la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26
luglio 1975, n. 354) posto che il Chirico, nel corso di tre controlli effettuati dalle
forze dell’ordine, non si era fatto trovare nella propria abitazione in violazione delle

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che non appariva verosimile che fossero rimasti infruttuosi tutti e tre i tentativi esperiti nella vicenda dalle
forze dell’ordine né che l’apparecchiatura citofonica dell’abitazione del ricorrente
fosse stata nell’occasione non funzionante.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Chirico )esse Janes Edoardo chiedendone l’annullamento per violazione dl legge e vizi motivazionali.
In particolare venivano sviluppati tre motivi di gravame:
a) con Il primo motivo di impugnazione veniva rilevata la mancata assunzione di
una prova decisiva e l’omessa violazione, ai sensi dell’art. 606 comma primo lett.
d) ed e) cod. proc. pen.; la difesa aveva richiesto l’espletamento di accertamenti
sui tabulati telefonici onde verificare la localizzazione geografica del Chirico al momento del fatto e il mancato rispetto da parte dei Carabinieri dell’onere di contattare il prevenuto all’utenza fissa e mobile;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva rilevata la manifesta illogicità della
motivazione e il travisamento della prova; il giudice non ha neppure preso in considerazione le dichiarazioni scritte e allegate dei genitori circa il mancato funzionamento dell’impianto citofonico;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva rilevata la mancata valutazione da
parte del giudice circa la compatibilità del comportamento tenuto in violazione delle
prescrizioni e la prosecuzione della prova.

Udienza in camera di cenatile: 17 diCentbre 2012 — Chrico Jesse janas Edoardo RG:19506/12, RU: 18;

prescrizioni imposte.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve per vero osservarsi che, dall’interrogazione del sistema informatico del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria effettuata in data odierna, è risultato

2012. Ne consegue che lo stesso, non ha più, con evidenza, interesse all’accoglimento del proprio ricorso volto ad accedere a quella stessa misura alternativa
che ha poi ottenuto nelle more. Si impone pertanto la declaratoria di cui in dispositivo, nulla disponendo sulle spese processuali.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 dicembre 2012
Il q. nsigliere estensore

Il Presidente

che il ricorrente è stato ammesso all’affidamento al servizio sodale in data 2 luglio

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