Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1509 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1509 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. LUCA PISTORELLI
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEMETEL ELENA N. IL 24/07/1981
ASAN GEORGE N. IL 07/07/1986
avverso la sentenza n. 2496/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N. 4820/2015

Data Udienza: 04/12/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a MEMETEL ELENA e ASAN GEORGE, per i reati contestati, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di 1 anno, 10 mesi di reclusione e
250€ di multa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con
atto separato sottoscritto personalmente, deducendo mancanza di motivazione
della sentenza in relazione all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del
19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv.
225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun imputato;

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015
Il consigliere estensore

Il presiden

proc. pen.;

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