Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15087 del 27/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15087 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vettori Mario, nato a Gorgo al Monticano il 25/03/1964

avverso la ordinanza del 04/07/2014 del GIP presso il Tribunale di Treviso

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Mario Vettori ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del GIP di Treviso
del 4 luglio 2014, che aveva convalidato – su conforme richiesta del P.M. – il
provvedimento emesso il 26 giugno 2014 dal Questore di Treviso.

2. Con l’impugnazione – articolata in tre motivi – il ricorrente si duole,
rispettivamente: del vizio di motivazione in ordine alla pericolosità sociale dello
stesso Vettori ed, in generale, dell’insussistenza dei presupposti di legge

Data Udienza: 27/01/2016

riguardanti l’adozione dell’atto; della violazione dell’art. 6 comma 2° bis I. n.
401/89, perché la notifica del provvedimento non avrebbe contenuto l’avviso
della facoltà di presentare memorie o deduzioni al GIP; della violazione dei
termini di cui all’art. 6 comma 3° I. n. 401/89, giacché il Gip avrebbe provveduto
alla convalida, senza dargli un termine ragionevole per controdedurre.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha sollecitato
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio ad altro giudice.

1. Per ragioni logiche e preliminari va scrutinata prioritariamente la terza
censura, che è fondata.
2. Va ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002,
ha affermato che la misura di prevenzione di cui alla L. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 6, comma 2, e succ.modif., rientra tra le forme di restrizione della
libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 13
Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell’A.G. e nei soli casi
e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di
pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto (comma 3).
Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte
Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui alla citata legge, art.
6, comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento
restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria
all’autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell’art. 13 Cost., comma 3,
ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè
la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia
“una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale
giudizio”.
Con riguardo a quest’ultimo diritto, la Consulta ha ribadito che il soggetto
destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando
memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l’adozione
della misura e che è stata trasmessa dal Questore (“Diversamente la possibilità
di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza
degli atti e la possibilità di interloquire – già sensibilmente ridotta per un

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

contraddicono solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristrettisarebbe sostanzialmente elusa).
Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero,
che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine per
poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni. E poiché il P.M. ha il
termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere
o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche
l’interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli

Aderendo a tale lettura costituzionalmente orientata della L. n. 401 del 1989,
art. 6, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima
per l’esercizio del diritto di difesa: “le memorie e le deduzioni depositate entro
tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore sono sempre
tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza
(motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della
scadenza di tale termine; ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non
faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di 48 ore,
l’ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge” [cfr. Sez. 3,
sentenza n. 20776 del 15/04/2010 (dep. 03/06/2010) Rv. 247182].
Poiché la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta il 2/7/2014 alle
ore 15,35 e la relativa convalida è stata depositata il 4 luglio 2014, alle ore
12,40 dunque a meno di quarantotto ore, l’ordinanza va annullata.
Restano assorbiti, ancorché non preclusi, gli ulteriori rilievi del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Treviso in data 26 giugno 2014 limitatamente
all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Treviso.
Così deciso il 27/01/2016

consenta di esercitare il suo diritto di difesa.

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