Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1508 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1508 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BARBERIO LUIGI N. IL 02/12/1981
BARBERIO SALVATORE N. IL 08/01/1988
nei confronti di:
GROPPALI ISABELLA N. IL 09/01/1953
GROPPALI RICCARDO N. IL 12/12/1949

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avverso la sentenza n. 1321/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
25/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aeot,
che ha concluso per _e’ ueefo c tk
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Data Udienza: 24/10/2013

1. Con sentenza del 3\10\2012 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza
di primo grado con la quale Groppali Isabella e Groppali Riccardo erano stati assolti
dall’imputazione di omicidio colposo in danno di Barberio Gregorio e Barberio
Domenico, per non aver commesso il fatto.
Agli imputati, in cooperazione tra loro, in qualità di comproprietari di un alloggio sito
in Cremona viale Po n. 11, era stato addebitato di avere concesso in locazione alle
vittime il predetto immobile che non si trovava in situazione di sicurezza. In
particolare la stufa a gas (in realtà una vecchia cucina-stufa), di antica fattura (anni ’50)
sita nella camera da letto, priva di idonea ventilazione, era sprovvista del dispositivo
di sorveglianza della fiamma ed inoltre non era collegata, per lo smaltimento e scarico
dei fumi, con l’esterno. Pertanto, durante l’utilizzo della caldaia le due vittime, nel
tardo pomeriggio, decedevano per la inalazione di monossido di carbonio (fatti acc. in
Cremona il 2\2\2005).
Osservava il giudice di merito, nel pronunciare l’assoluzione, che :
– non era provato che il contratto di locazione fosse già stato concluso, anzi dalle
deposizioni raccolte emergeva che la consegna delle chiavi era stata fatta al solo
scopo di consentire ai Barberio una preliminare visita dell’immobile;
– non era certo che prima dell’ingresso dei Barberio nell’appartamento il tubo non
fosse presente, anzi, la circostanza che uno dei cadaveri fosse sporco di vernice e su
parte del pavimento vi fossero teli di plastica, lasciava ipotizzare che in occasione di
lavori di imbiancatura fossero state le stesse vittime a rimuovere il tubo;
– gli imputati avevano delegato la completa gestione degli affitti immobiliari alla
madre comproprietaria (deceduta in corso di causa) ed al fratello (posizione stralciata),
per cui a costoro spettava il controllo della efficienza e sicurezza dell’alloggio. Tali
considerazione erano comunque assorbite dalla circostanza della mancanza della
prova della stipula del contratto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, il
difensore delle parti civili lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla
ritenuta mancata stipula del contratto di locazione. Invero il giudice di merito aveva
confuso il momento della stipula dell’accordo, con quello della sua formalizzazione in
un atto scritto. Se è vero che il secondo momento non si era realizzato, vi erano
sufficienti elementi di prova per ritenere stipulato l’accordo quali : la circostanza che
ai Barberio erano state consegnate le chiavi dell’immobile e quindi la detenzione
dell’alloggio; a riprova di ciò, non era stata richiesta dalla madre degli imputati la
restituzione immediata delle chiavi se essa fosse stata finalizzata ad una mera visita;
la circostanza che nell’immobile era state attivate le utenze di fornitura gas ed
elettricità, su richiesta del Barberio; il primo febbraio l’Azienda Municipale aveva
attivato l’erogazione del gas su richiesta ed i Barberio avevano iniziato ad abitarlo.
2.1. la erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in ordine alla
causalità della negligente condotta degli imputati, che avevano dato in uso una casa
priva dei minimi requisiti di sicurezza.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso che la sentenza che conferma l’assoluzione si basa eminentemente
sulla circostanza della provata assenza dell’esistenza di un contratto di locazione. Da
ciò hanno desunto i giudici di merito che non si era radicata in capo agli imputati
alcuna posizione di garanzia idonea a configurare la causalità di un’eventuale condotta
colposa.

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RITENUTO in FATTO

3.2. La sentenza impugnata, però, manifesta illogicità e contraddittorietà, laddove
una volta ribadita la assenza di un negozio scritto, sottovaluta in modo assoluto altre
circostanze emerse in sede di istruttoria dibattimentale : le vittime avevano le chiavi
dell’appartamento; avevano iniziato lavori di imbiancatura (v. pg. 14 sent. primo grado);
avevano allacciato utenze a loro nome ed ivi avevano iniziato ad abitare.
Tali comportamenti non possono che ritenersi sintomatici dell’esistenza di un costituito
legame tra le parti, in base al quale vi è era stata un’anticipazione di parte degli effetti
della locazione, in particolare dell’uso dell’immobile.
L’esistenza di contratti ad effetti anticipati è riconosciuta pacificamente nel nostro
ordinamento. A titolo esemplificativo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto
che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima
della stipula del contratto definitivo, la disponibilità conseguita dal promissario
acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente
collegato al contratto preliminare (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008, rv.
602815).

Ebbene partendo da tali considerazioni, va osservato che il giudice di merito non ha
valutato la possibilità che tra le parti fosse stato effettivamente già stato stipulato (per
fatti concludenti) un contratto, di comodato gratuito, finalizzato alla anticipazione degli
effetti del futuro contratto scritto di locazione (con il trasferimento della detenzione
dell’immobile), da cui originava in capo ai proprietari una posizione di garanzia della
sicurezza del bene che andavano a consegnare in uso.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza, ai soli effetti civili,
affinché il giudice di rinvio valuti la possibilità dell’esistenza di un legame contrattuale
in corso tra i proprietari dell’immobile e le vittime e, di conseguenza, la presenza di
una posizione di garanzia in capo agli imputati e la sussistenza di condotte colpose
causalmente legate agli eventi mortali.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese
tra le parti del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013

Il Pr sidente

Ciò detto, va rammentato che il quarto comma dell’art. 1 della legge 431 del 1998,
stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”.
Ne consegue che attualmente nel nostro ordinamento la forma del contratto di
locazione deve essere quella scritta “ad substantiam”.
Ben può sostenersi, pertanto, che nel caso che ci occupa, tra le vittime ed i
proprietari, al momento del sinistro, non vi fosse in atto alcun valido contratto di
locazione, in quanto è provato che nessun accordo scritto era stato stipulato e che la
sua redazione era stata prevista per una data successiva.

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