Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15072 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15072 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MAZZEO Gabriele, nato a Caserta il 26/2/1986

avverso la sentenza in data 10/2/2015 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere °ronzo De Masi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Cassino, sostituto processuale, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

MAZZEO Gabriele ricorre, personalmente,

per cassazione, impugnando la

sentenza emessa in data 10/2/2015 dalla Corte di Appello di Napoli che, in
parziale riforma di quella resa in data 11/4/2014 dal G.I.P. del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, io ha assolto dal reato ascrittogli, limitatamente alla
detenzione della cocaina, ed ha conseguentemente ridotto la pena inflitta

attenuanti generiche), ad anni tre di reclusione ed euro 18,000 di multa.
L’imputato, in primo grado, ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo
73 comma 1 bis, D.P.R. n. 309/1990,

per aver detenuto per uso non

esclusivamente personale sostanza stupefacente del tipo marijuana e del tipo
cocaina, rispettivamente del peso di gr. 596,955, per un totale di principio attivo
di gr. 63,113, corrispondente a 2.524 dosi medie singole, e di gr. 5,865, per un
totale di principio attivo di gr. 3,196, pari a 21 dosi medie singole, era stato
condannato ad anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa.
Con un unico ed articolato motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
c.1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 73, D.P.R. n.
309/1990, quanto alla pena edittale comminata ed alla mancata esclusione della
aggravante contestata e comunque alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Evidenzia che la
Corte territoriale si è appiattita sulla decisione del giudice di primo grado,
partendo da una pena base piuttosto elevata (anni 4 e mesi 6 di reclusione),
stante una forbice edittale che va da un minimo di 2 anni ad un massimo di 6
anni di reclusione, senza considerare che l’aumento di pena per la recidiva, ai
sensi dell’art. 99, c. 4. c.p., è facoltativo e che nel caso di specie il giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche non può dirsi affatto precluso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Al MAZZEO è stata contestata la recidiva reiterata e specifica perché, come
anche si legge nella impugnata sentenza, l’imputato ha “riportato in precedenza
più condanne per spaccio di sostanze stupefacenti”.
Per la Corte di Appello dunque “va confermato … il giudizio di equivalenza delle
attenuanti generiche alla recidiva, in quanto la natura di tale aggravante non

(confermato il giudizio di equivalenza tra la recidiva contestata e le concesse !e

consente di escluderla e neppure di effettuare una valutazione di prevalenza,
peraltro vietata per espressa disposizione normativa”.
La Corte territoriale ha dunque ritenuto di non poter procedere all’invocato
giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, concesse dal primo giudice con
il criterio della equivalenza, stante il divieto, previsto dall’art. 69, CA, c.p., di far
prevalere sulla recidiva reiterata le circostanze attenuanti.
Orbene, secondo la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, la
recidiva prevista dall’art. 99 c.p., c. 4, come modificata dalla L. n. 251/2005,

dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) (art. 99 c.p., comma 5) – per cui allorché il
giudice ritenga di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non
reputandola espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è
operante il divieto di prevalenza delle circostante attenuanti, previsto dall’art. 99
c.p., comma 4 (Sez. 4, n. 1675 del 11/4/2007, Rv. 236412; Sez. 5, n. 40446
25/9/2007, Rv. 237273), per cui quando la recidiva reiterata concorre con una o
.più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento – soggetto al
regime limitativo di cui all’art. 69 c.p., comma 4, come modificato dalla L. n. 251
del 2005 – solo ove ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire,
di per sè, sul trattamento sanzionatorio_del fatto per cui si procede (Sez. 5, n.
22871 del 15/5/2009, Rv. 244209, Sez. 4, n. 29228 del 2/7/2007, Rv. 236910;
Sez. 6, n. 10405 del 7/2/2008,Rv. 239018).
La Corte territoriale non ha quindi proceduto, con riferimento alla personalità
dell’imputato, alla valutazione della rilevanza, sul trattamento sanzíonatorio,
della contestata recidiva, e non si è pronunciata sulla idoneità della recidiva
reiterata ad influire sul trattamento sanzionatorio determinato, per tale ragione,
in misura superiore al minimo edittale.
In conclusione, fermo il giudizio di responsabilità dell’imputato, si impone
l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di appello che,
per quanto detto, si dovrà pronunciare sulla valutazione di rilevanza della
recidiva e sulla richiesta di giudizio di prevalenza sulle concesse attenuanti
generiche.

P .Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata in punto di valutazione della recidiva
ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015.

deve ritenersi tuttora facoltativa – salvo che si tratti di uno dei delitti previsti

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