Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1507 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1507 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTALBANO SAVERIO N. IL 25/04/1990
avverso la sentenza n. 1216/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
,,,,,t,t4pf
che ha concluso per ll A4,2_ /1.4.AA
ruS
eld Nevo e IQ(-4.42,~_seAdot-a-qtz0 Q-U.
f-C tx-Clb
12ti LAAAA) flP
eri_ cv.44.
9ett_ chge

t44,9-Ce9 02,1– i

-Udito, -per la94te
UditziedifensoroAvv. avka-e, \ -(Deunigio
cL CaL uLtSifrveo
4Le-elt) Lt-0-<—fb atAi q) CO(4.0 Data Udienza: 22/10/2013 Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Palermo, con sentenza in data 22/2/2013, dichiarava Montalbano Saverio responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, c. 13 e 18 Divo 30 aprile 1992 n. 285, per aver circolato alla guida di un'autovettura senza aver conseguito la patente di guida, e lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di euro 1.600,00 di ammenda. 2.Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di riguardo all'affermazione della responsabilità penale. Rilevava che il fatto-reato contestato nel decreto di citazione a giudizio e nell'imputazione della sentenza era datato 6/11/2008, mentre il convincimento del giudicante era ancorato a un fatto avvenuto in una data (5/11/2008), diversa da quella indicata nella contestazione. Considerato in diritto 3. La censura, così come articolata, si risolve nella denuncia della mancanza di corrispondenza tra imputazione e sentenza. 3.1.AI riguardo va evidenziato che gli elementi relativi al fatto contestato sono fortemente caratterizzati in ragione dei verbali redatti a seguito dell'intervento della Questura nell'immediatezza dell'evento, talché non possono sorgere equivoci riguardo all'individuazione, anche temporale, degli accadimenti, intervenuti in data 5/11/2008, ancorché nel capo d'imputazione sia riportata la data del 6/11/2008. Di conseguenza, non possono ravvisarsi riguardo alla individuazione del fatto incertezze idonee a incidere sull'esplicazione del diritto di difesa. 3.2.Tanto premesso, va richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato"(Sez. 6, Sentenza n. 6346 del 09/11/2012 Rv. 254888). Riguardo al tema specifico, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in caso di divergenze attinenti alla data, non si determina mancanza di correlazione fra accusa e sentenza allorché, come nel caso in esame, tali divergenze non abbiano impedito ne' menomato il diritto di difesa dell'imputato, verificandosi l'incidenza sul diritto di difesa soltanto quando dalla mutazione della data derivi una mutazione degli elementi essenziali dell'ipotesi accusatoria, nel suo raccordo con gli elementi probatori e gli argomenti di difesa (Cass., Sez 1, 8-3-94, Rampinelli, rv n. 198273). Al contrario, è da escludere che l'indicazione di una data diversa del fatto possa dar luogo a nullità per violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p. - integrando, piuttosto, la non corrispondenza della data indicata nell'imputazione la differente ipotesi di errore materiale - quando tale fattore temporale non legge e vizio motivazionale in ragione del mancato raggiungimento della prova a suo carico .4 determini alcuna incertezza, né provochi alcun cambiamento sostanziale della fisionomia del fatto stesso (Cass. Sez. 4 18-12-2003 n. 18611/04, rv. n. 228342). 4. Dall'iter argomentativo svolto è evincibile la manifesta infondatezza del ricorso. Ne consegue l'inammissibilità dello stesso, la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P. P. Q. M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/10/2013 Il Consigliere Est. Il Presidente ,•

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA