Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1507 del 22/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1507 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTALBANO SAVERIO N. IL 25/04/1990
avverso la sentenza n. 1216/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per ll A4,2_ /1.4.AA
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4Le-elt) Lt-0-<—fb atAi q) CO(4.0 Data Udienza: 22/10/2013 Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Palermo, con sentenza in data 22/2/2013, dichiarava Montalbano Saverio
responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, c. 13 e 18 Divo 30 aprile 1992 n. 285,
per aver circolato alla guida di un'autovettura senza aver conseguito la patente di guida, e lo
condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di euro 1.600,00 di ammenda.
2.Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di riguardo all'affermazione della responsabilità penale. Rilevava che il fatto-reato contestato nel
decreto di citazione a giudizio e nell'imputazione della sentenza era datato 6/11/2008, mentre
il convincimento del giudicante era ancorato a un fatto avvenuto in una data (5/11/2008),
diversa da quella indicata nella contestazione. Considerato in diritto 3. La censura, così come articolata, si risolve nella denuncia della mancanza di corrispondenza
tra imputazione e sentenza.
3.1.AI riguardo va evidenziato che gli elementi relativi al fatto contestato sono fortemente
caratterizzati in ragione dei verbali redatti a seguito dell'intervento della Questura
nell'immediatezza dell'evento, talché non possono sorgere equivoci riguardo all'individuazione,
anche temporale, degli accadimenti, intervenuti in data 5/11/2008, ancorché nel capo
d'imputazione sia riportata la data del 6/11/2008. Di conseguenza, non possono ravvisarsi
riguardo alla individuazione del fatto incertezze idonee a incidere sull'esplicazione del diritto di
difesa.
3.2.Tanto premesso, va richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa
Corte in forza del quale "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione
di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di
impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato"(Sez. 6, Sentenza n. 6346 del
09/11/2012 Rv. 254888). Riguardo al tema specifico, la giurisprudenza di legittimità ha avuto
modo di chiarire che, in caso di divergenze attinenti alla data, non si determina mancanza di
correlazione fra accusa e sentenza allorché, come nel caso in esame, tali divergenze non
abbiano impedito ne' menomato il diritto di difesa dell'imputato, verificandosi l'incidenza sul
diritto di difesa soltanto quando dalla mutazione della data derivi una mutazione degli elementi
essenziali dell'ipotesi accusatoria, nel suo raccordo con gli elementi probatori e gli argomenti
di difesa (Cass., Sez 1, 8-3-94, Rampinelli, rv n. 198273). Al contrario, è da escludere che
l'indicazione di una data diversa del fatto possa dar luogo a nullità per violazione del principio
di cui all'art. 521 c.p.p. - integrando, piuttosto, la non corrispondenza della data indicata
nell'imputazione la differente ipotesi di errore materiale - quando tale fattore temporale non legge e vizio motivazionale in ragione del mancato raggiungimento della prova a suo carico .4 determini alcuna incertezza, né provochi alcun cambiamento sostanziale della fisionomia del
fatto stesso (Cass. Sez. 4 18-12-2003 n. 18611/04, rv. n. 228342).
4. Dall'iter argomentativo svolto è evincibile la manifesta infondatezza del ricorso. Ne consegue
l'inammissibilità dello stesso, la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e,
non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22/10/2013
Il Consigliere Est. Il Presidente ,•