Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1506 del 29/11/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1506 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NATOLI VINCENZO N. IL 14/08/1950
avverso l’ordinanza n. 980/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 22/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 29/11/2012
Ricorreva per cassazione il Natoli con atto a sua firma, deducendo violazione di legge penale e
processuale e vizio di motivazione: a fronte della necessità per la magistratura di sorveglianza
di valutare la personalità del detenuto ai fini della concessione dei benefici richiesti e quindi
della relazione di sintesi, non si poteva addebitare la mancanza di questa ai fini del decidere al
detenuto, il giudicante ben potendo attivare i propri poteri istruttori. Nel merito la sua condotta
processuale avrebbe consentito la concessione del beneficio, finalizzato alla ricerca di un lavoro
e alla richiesta di misure alternative. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni del ricorrente e in particolare
il dovere del giudice di merito di acquisire anche d’ufficio gli elementi di fatto da valutare per la
decisione, chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso, infondato, va rigettato. Invero il Tribunale di Sorveglianza ha confermato il rigetto
del permesso premio nei confronti del Natoli non per l’assenza della relazione di sintesi, ma
perché, come osservato dal Magistrato di Sorveglianza, non era stato completato il necessario
periodo di osservazione della personalità del detenuto. Per ciò (conseguenza e non causa) era
mancante la relazione di sintesi. Il giudizio, dunque, era dichiaratamente prematuro.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 29/11/12
cons.
Con ordinanza 22/5/12 il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava il provvedimento
17/2/12 con cui il Magistrato di sorveglianza di Cuneo rigettava l’istanza di Natoli Vincenzo
volta a ottenere un permesso premio per motivi di salute. Ciò (impregiudicata ogni valutazione
sull’ammissibilità dell’istanza ai sensi degli artt. 4-bis e 30-ter op) in assenza di un sufficiente
periodo di osservazione della personalità dell’istante e della relazione di sintesi, imprescindibile
presupposto per ogni valutazione di merito.