Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1506 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1506 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTAGNERI GERMANO N. IL 05/07/1931
avverso la sentenza n. 39/2012 TRIBUNALE di CHIAVARI, del
05/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,p (901 rum etzuu,,k_00 up, ro u o
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Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi dife sor Avv.

Data Udienza: 22/10/2013

I

Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Chiavari, con sentenza in data 5.3.2013, confermava la
Yta,■(- 0
sentenza di primo grado con la quale Castagneri Germano era iaichiarato
,

responsabile del reato di lesioni colpose in danno di Arata Chiara.
Al predetto imputato era mosso l’addebito di avere – per colpa, consistita in
negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nella violazione delle disposizioni

manovra di svolta a sinistra nei pressi di un’intersezione, omettendo di dare la
precedenza e di azionare gli indicatori di direzione, invaso la corsia opposta di
marcia, impegnata dalla persona offesa alla guida della propria bicicletta, la
quale era costretta ad attuare una brusca frenata, cadendo a terra e riportando
le lesioni sopra specificate.
2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge, oltre a mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che la
sentenza impugnata si era limitata a un rinvio a quella di primo grado, senza
motivare adeguatamente in ordine alle doglianze specifiche sollevate con l’atto di
appello, con particolare riguardo all’attendibilità intrinseca del racconto della
persona offesa ed al contrasto della medesima con la deposizione del teste
Cavallero.
Deduce, ancora, mancanza di motivazione e vizio motivazionale in relazione alla
omessa considerazione della doglianza relativa al concorso di colpa della persona
offesa e alla conseguente applicabilità dell’art. 35 D.Ivo 274/2000, osservando
che, in ragione della misura del concorso di colpa riconosciuto, è stata ritenuta
non congrua la somma corrisposta dall’assicurazione ai fini dell’applicazione della
predetta causa di estinzione del reato.
Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione e vizio motivazionale
rilevando che, al fine di valutare la congruità dell’importo pagato dal
responsabile civile alla persona offesa, i giudici di merito si erano addentrati in
un complesso calcolo per la determinazione dell’entità dell’invalidità permanente
e temporanea, in assenza della più volte richiesta perizia medico legale.
Deduce, infine, con l’ultimo motivo, mancanza di motivazione e vizio
motivazionale in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

3.11 primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero la ricostruzione della dinamica
dell’incidente è stata adeguatamente argomentata dai giudici del merito mediante

sulla circolazione stradale – alla guida di un ciclomotore, al fine di effettuare una

riferimento alle deposizioni, ritenute tra loro non contrastanti, rese dalla persona
offesa e dal teste Cavallero, puntualmente esaminate nel loro contenuto. Quanto al
profilo attinente al presunto illegittimo rinvio alla sentenza di primo grado da parte
del Tribunale, va rilevata l’infondatezza dell’assunto alla luce del principio,
consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale le argomentazioni
contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, tra loro conformi in punto di
affermazione di responsabilità, si integrano a vicenda (Cass. n. 13926 del

considerazione dei rilievi svolti in sede d’appello in relazione alla ricostruzione dei
fatti effettuata dai giudici del merito. Ed invero l’unica critica che esula dalla
riproposizione delle questioni già affrontate dalla sentenza di primo grado è
connessa alla mancata collisione tra i mezzi e risulta essere stata adeguatamente
considerata da parte del giudice d’appello, il quale ha evidenziato l’incidenza
causale assunta nella determinazione dell’evento lesivo dalla condotta colposa del
conducente del motociclo, idonea a indurre la vittima a una manovra di emergenza
che ha determinato la caduta e le conseguenti lesioni.
4. I successivi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione
della stretta connessione. Entrambi, infatti, sono relativi a presunti vizi attinenti alla
mancata considerazione di fattori idonei a giustificare l’applicabilità della causa
estintiva del reato di cui all’art. 35 Divo 274/2000. Premesso, infatti, che la
corresponsione della somma di C 6.000,00 alla parte lesa ad opera della compagnia
assicuratrice può essere in astratto idonea a integrare la condotta riparatoria del
danno cagionato dal reato ai sensi della citata norma, i summenzionati vizi vengono
in rilievo sotto un duplice profilo. In primo luogo, in ragione della determinazione
nella misura del 30%, piuttosto che in una più ampia percentuale, del concorso di
colpa in capo alla persona offesa; in secondo luogo, in ragione dell’avvenuta
superficiale quantificazione dell’entità dei danni subiti dalla vittima, effettuata senza
l’adeguato ausilio di una perizia.
4.1.Le censure sono fondate.
Difetta, infatti, nella specie una valutazione congrua in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l’applicazione della norma invocata, giacché la motivazione
evidenzia gravi carenze per l’omessa considerazione della specifica doglianza
formulata con l’appello circa la necessità di attribuire alla persona offesa una
maggiore percentuale di concorso di colpa di quella ritenuta dal giudice di primo
grado, nonché della censura relativa alla mancata disposizione della perizia d’ufficio
per stabilire la durata e l’entità delle lesioni. Inoltre, pur essendo stata riconosciuta
la responsabilità della persona offesa nella misura del 30%, contraddittoriamente a
pg. 13 della sentenza si fa riferimento a “una pari responsabilità della persona
offesa e dell’imputato nel sinistro de quo”.

1/12/2011). Del pari infondato si rivela il profilo di censura relativo alla mancata

4.2. Orbene, nel rito in argomento entrambe le indagini trascurate (riguardo alla
corretta individuazione della percentuale di concorso di colpa e della durata ed
entità delle lesioni) risultano essenziali ai fini della correttezza della statuizione
penale, in forza della necessaria valutazione della possibilità di applicazione della
peculiare causa di estinzione del reato di cui al citato art. 35 del D.Lgs. n. 274 del
2000, configurabile anche in caso di avvenuta corresponsione della somma a titolo
risarcitorio da parte della compagnia assicuratrice dell’imputato (in proposito la

procedimento davanti al giudice di pace, è onere del giudice, ai fini della
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000,
accertare – compiendo al riguardo ogni possibile indagine – l’effettività della
condotta riparatorian, anche con riferimento alla concreta efficacia della medesima
(Cass. Sez. 5, n. 14988 del 11/01/2012 Rv. 252490).
4.3.Non è consentito, di conseguenza, rimandare al giudice civile, come in ultima
analisi ha fatto il Tribunale, la determinazione della percentuale di responsabilità a
carico dell’imputato e la quantificazione in termini economici dell’entità delle lesioni,
assumendo tale indagine rilevanza ai fini penali in funzione dell’applicazione dell’art.
35 D.Igs. n. 274 del 2000.
Ne consegue che la motivazione della sentenza appare al riguardo gravemente
carente e manifestamente illogica, talché s’impone l’annullamento della stessa con
rinvio al Tribunale di Genova, al fine di consentire al giudice d’appello di effettuare
un’adeguata indagine sugli evidenziati aspetti problematici e in tal modo supplire
alle rilevate mancanze e illogicità. L’accoglimento dei predetti motivi di ricorso
rende superfluo l’esame dell’ultima censura formulata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ai Tribunale di Genova per
nuovo esame.
Così deciso in Roma il 22/10/2013
Il Consigliere relatore

Il P idente

giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “in tema di

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