Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15051 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15051 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ciaramella Alfonso n. il 19.5.1989
nei confronti di:
De Marco Pasquale n. il 30.1.1931
avverso la sentenza n. 4/2012 pronunciata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, il
11.1.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 14.3.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Delehaye, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. C. Ferrucci del foro di Santa Maria
Capua Vetere che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. A. Fabrocile del foro di Maria Capua
Vetere che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 7.6.2010, il giudice di pace di
Piedimonte Matese ha condannato Pasquale De Marco alla pena di
euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della
parte civile costituita, in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai danni di Alfonso Ciaramella, in Alvignano il 17.11.2007.
In particolare, all’imputato era stata contestata la condotta di
guida consistita nell’essersi immesso, alla guida della propria trattrice agricola, sulla strada provinciale ex S.S. n. 158 senza osservare il
dovere di precedenza spettante ai veicoli circolanti su detta strada,
con la conseguenza che, per effetto di tale violazione, il De Marco era
entrato in collisione con la vettura condotta da Alfonso Ciaramella
(procedente sull’indicata strada a velocità moderata sul fronte destro
della propria carreggiata) provocandogli lesioni guaribili in complessivi dieci giorni.
Con sentenza in data 11.1.2013 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, in riforma della
sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato allo stesso
ascritto per insussistenza del fatto.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, Alfonso Ciaramella, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione
in cui sarebbe incorso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel
pronunciare l’assoluzione dell’imputato in contrasto con le risultanze
della documentazione redatta, in relazione al sinistro stradale, dagli
organi della polizia giudiziaria intervenuti in loco, nonché con le concordanti dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni escussi.
In particolare, il giudice d’appello avrebbe ricostruito la dinamica del sinistro secondo un criterio di mera verosimiglianza, sulla
base di una lettura degli atti non convincente e incompleta e in ogni
caso contraddetta dalle risultanze dell’intero impianto probatorio.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura il carattere apodittico
della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice
d’appello, senza alcuna adeguata motivazione idonea ad attestare
l’insussistenza di alcun profilo, sia pure parziale, di colpevolezza in
capo all’imputato, anche in applicazione della presunzione concernente il concorso di colpa dei conducenti di cui all’art. 2054 c.c..
2. –

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Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla ricostruzione del complessivo disegno riguardante l’effettiva dinamica del sinistro, osserva la corte come, sul
punto, la parte civile ricorrente si sia limitata a prospettare unicamente una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite, in difformità dalla complessiva ricostruzione del giudice d’appello, deducendo (peraltro, in modo solo ipotetico e congetturale) i soli elementi
astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto, senza tuttavia farsi carico della complessiva riconfigurazione del teatro del sinistro sulla base di tutti gli elementi istruttori
raccolti, che, viceversa, il tribunale (esplicitamente riconsiderando in
termini critici il ragionamento probatorio condotto dal primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la
modificazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n.
46/2006, consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato
della corte di cassazione rimane tuttavia quello di sola legittimità, sì
che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, una volta
riscontrata la coerente e logica ricostruzione operatane dal giudice di
merito (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art.
6o6, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare
una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione

Da ultimo, il ricorrente censura la violazione dell’art. 112 c.p.c.
in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel disattendere la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, nonostante l’imputato non
avesse mai contestato, in sede d’appello, la domanda risarcitoria proposta dal Ciaramella.

si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n.
35683/2007, Rv. 237652), segnatamente nei casi (come quello in
esame) in cui si prospetti con concretezza il ricorso di un fondato e
ragionevole dubbio sull’accertamento della responsabilità penale
dell’imputato.
Nel caso di specie, il giudice d’appello (dopo aver criticamente
evidenziato come la sentenza di condanna pronunciata dal primo
giudice si fondasse in via pressoché esclusiva sulle dichiarazioni rese
dalla persona offesa e dal riscontro alle stesse asseritamente fornito
dal rapporto redatto dai carabinieri) ha coerentemente e in modo logicamente corretto ricostruito in via alternativa la dinamica del sinistro, sottolineando come la stessa persona offesa (di là dalle incoerenze e delle incertezze evidenziate) avesse confermato di aver urtato,
con la parte anteriore destra della propria autovettura, la parte posteriore sinistra del veicolo dell’imputato, aggiungendo di aver visto il
trattore del De Marco nell’atto di immettersi sulla strada percorsa
dalla stessa persona offesa.
Da tale premessa, il giudice a quo ha tratto la coerente e verosimile conseguenza del già avvenuto impegno della strada principale,
da parte dell’imputato, prima ancora del sopraggiungere, sul punto,
della vettura del Ciaramella, così come peraltro confermato dalle risultanze dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine intervenute, che
hanno attestato come i danni all’autovettura del Ciaramella fossero
localizzati nella parte anteriore destra, la dove il trattore dell’imputato presentava danni nella propria parte posteriore sinistra (cfr. pag. 3
della sentenza d’appello).
Del tutto coerentemente il giudice d’appello ha pertanto tratto
la conclusione che il trattore del De Marco si fosse legittimamente
immesso lungo la strada percorsa dal Ciaramella ben prima dell’impatto successivamente verificatosi, la cui evenienza doveva dunque
ascriversi alla grave imprudenza del Ciaramella il quale, pur essendosi accordo della presenza del trattore lungo la propria direttrice di
marcia, ha omesso di moderare la velocità del proprio veicolo, per
collocarsi regolarmente a ridosso del trattore, concedendosi il tempo
necessario per l’esecuzione di tale manovra.
Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione della dinamica del
sinistro, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha inoltre evidenziato come l’incontestata circostanza (ammessa dallo stesso ricorrente) costituita dall’avvenuta rotazione di 360 gradi del veicolo del Cia-

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ramella dopo l’impatto, attestasse, sotto altro e concorrente profilo, il
dato dell’elevata (e in ogni caso inadeguata) velocità dallo stesso tenuta, avuto altresì riguardo alla mancata acquisizione di alcun riscontro in ordine alla circostanza, asserita dal Ciaramella, secondo cui il
trattore del De Marco non fosse dotato di alcun dispositivo di illuminazione.
Il complesso delle premesse sin qui richiamate impone pertanto di ritenere che la motivazione dettata dal giudice d’appello, circa la
mancata prova certa di alcuna responsabilità dell’imputato nella causazione del sinistro de quo, sia da ritenere pienamente esauriente e
immune da ogni vizio d’indole logica o giuridica, sì da sottrarsi integralmente a tutte le censure contro la stessa in questa sede sollevate
dall’odierno ricorrente.
Da ultimo, è appena il caso di rilevare l’erroneo richiamo, operato dal ricorrente, alla disciplina di cui all’art. 2054 c.c., nonché al
principio di cui all’art. 112 c.p.c., attesa la radicale estraneità di tali
canoni normativi, da un lato, all’accertamento sostanziale della responsabilità penale dell’imputato e, dall’altro, ai meccanismi, propri
del processo penale, concernenti le conseguenze implicate, anche ai
fini degli interessi civili, dall’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato in relazione all’accertamento della propria responsabilità penale.
4. — L’accertamento dell’integrale infondatezza di tutte le doglianze avanzate dal ricorrente, comporta il rigetto del relativo ricorso e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.3.2014.

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