Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1505 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1505 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GIAGNOLI GIUSEPPE N. IL 01/03/1955
2) GIAGNOLI DAMIANO N. IL 03/08/1987
3) GIAGNOLI FEDERICA N. IL 05/12/1975
4) FARRIS DIEGO N. IL 10/05/1972
5) TESSICINI IVANA N. IL 17/05/1950
6) MASELLI RICCARDINA N. IL 31/12/1929
avverso l’ordinanza n. 63/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/stie le conclusioni del PG Dott.kck.grarz/in. ‹,’-a,C,„
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41L04.0211.9.4-N12.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto

Secondo l’eccezione, la competenza funzionale (inderogabile) era dell’A.G. di Tivoli, il proposto
(accreditato di pericolosità generica) essendo residente a Palestrina. Il Tribunale replicava che
il luogo rilevante per la competenza era quello in cui il soggetto aveva tenuto comportamenti
sintomatici della sua pericolosità, traendo vantaggi dalla sua attività, e che nel caso quel luogo
era Roma, ivi il Giagnoli (emissario del pregiudicato Nicoletti Enrico, per il quale gestiva saloni
d’auto di lusso e d’epoca nella Capitale) avendo espletato la sua attività associativa (ancorché
derubricata in appello da mafiosa a semplice) ed ivi essendo stati commessi svariati episodi di
usura ed estorsione.
Ricorreva per cassazione la difesa di Giagnoli Giuseppe e Giagnoli Damiano, Giagnoli Federica,
Farris Diego, Tessicini Ivana e Maselli Riccardina (terzi), deducendo violazione di legge là dove
era stata disattesa la competenza inderogabile del giudice della dimora; essendosi comunque
in presenza di una pericolosità semplice e non qualificata del soggetto proposto, la competenza
alla proposta era del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e non della DDA.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevata l’inoppugnabilità (immediata e autonoma)
dei provvedimenti sulla competenza, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria di replica (dep. 4/10/12) la difesa, richiamando il recente disposto dell’art. 10.4.
d.lgs. n. 159/11 in tema di impugnazioni in materia di prevenzione, l’ivi richiamata procedura
per le misure di sicurezza e l’art. 313 cpp che a questi fini le equipara alla custodia cautelare in
carcere (la cui normativa prevede il ricorso immediato per cassazione per violazione di legge),
ribadiva l’ammissibilità del proprio ricorso (in tal modo era interpretabile il detto art. 10.4. del
d.lgs. citato, il decreto di prevenzione essendo in mancanza appellabile, e nel senso del ricorso
per cassazione erano in generale l’art. 127 cpp per i procedimenti in camera di consiglio e l’art.
666 cpp, richiamato dall’art. 7.9 dello stesso d.lgs.).
Considerato in diritto
Sulla competenza il ricorso immediato e autonomo per cassazione è inammissibile. Il principio
per cui i provvedimenti sulla competenza sono inoppugnabili ha portata generale (non solo per
il paradigmatico processo di cognizione penale ma anche per quello in materia di prevenzione).
La scelta del mezzo di impugnazione si pone, evidentemente, solo qualora il provvedimento sia
impugnabile. L’art. 568, co. 1, cpp afferma il principio della tassatività delle impugnazioni e il
successivo co. 2 precisa che le sentenze (pronunce) sulla competenza possono dar luogo solo a
un conflitto a norma dell’art. 28. Nel caso in esame, come in casi consimili, la parte può solo
proporre la questione in sede di cognizione o, in genere, di trattazione e successivamente con
il gravame avverso l’eventuale sentenza (pronuncia), sicché risulta garantita la sua possibilità
di svolgere le proprie ragioni sulla dedotta incompetenza del giudice procedente. Il rilievo è del
tutto preliminare al merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno di una adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
1

Con ordinanza 15/6/12 il Tribunale di Roma, sezione per le misure di prevenzione, rigettava
l’istanza sollevata all’udienza del 18/5/12 nell’interesse del proposto Giagnoli Giuseppe e di
terzi (non proposti) volta alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di prevenzione per
incompetenza funzionale della Direzione Distrettuale Antimafia (in favore del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del processo e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 29/11/12

Il Presidente

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