Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1505 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1505 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINI WALTER N. IL 16/01/1969
avverso la sentenza n. 544/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

Udito, per la part ivile, l’Avv
Udit i difenso Avv.

Data Udienza: 22/10/2013

l

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 7.3.2012, in parziale riforma
della sentenza del giudice di primo grado, riconoscendo all’imputato l’attenuante
di cui all’art. 62 co. 1, n. 4 c.p. e rideterminando la pena, confermava nel resto
la statuizione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato Costantini Walter
responsabile del reato di cui all’art. 624 bis c.p., per essersi impossessato,
introducendosi nell’abitazione di Benda Alberto e sottraendolo a quest’ultimo, di

La decisione si fondava sulle deposizioni di due testi (il soprintendente della
Polizia di Stato che intervenne in occasione del fatto e la custode dello stabile
ove abitava la parte offesa) e sulle dichiarazioni rese in fase d’indagini da
Gonzales Campuzano Karina, acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. Con
riferimento a queste ultime, la Corte d’Appello rigettava i rilievi svolti in sede
d’impugnazione riguardo all’asserita loro inutilizzabilità, osservando che al
momento in cui le dichiarazioni erano state rese non era prevedibile la futura
irreperibilità della teste e che non assumeva rilievo la corrispondenza al vero
delle dichiarazioni, prima facie non inverosimili, rese dalla teste in ordine al luogo
di dimora e di lavoro.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo,
con unico motivo, violazione di legge e illogicità della motivazione.
Osservava che dal verbale di sommarie informazioni emergeva che il dato
relativo alla residenza ed al lavoro della teste era stato acquisito solo perché
riferito dalla medesima, la quale non risultava identificata mediante documento
d’identità, talché il PM avrebbe dovuto dubitare sin dall’inizio della successiva
reperibilità della predetta e, di conseguenza, utilizzare lo strumento dell’incidente
probatorio, come era confermato dalla successiva dichiarazione resa dal titolare
della ditta presso la quale la dichiarante aveva affermato di lavorare e dalla
relata conseguente alla mancata notifica della citazione a testimone.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato. Ed invero, facendo adeguata applicazione del principio di
diritto di seguito enunciato: “In tema di letture dibattimentali, la valutazione
sulla non ripetibilità e sulla imprevedibilità dell’evento che rende impossibile la
ripetizione, legittimando la lettura dell’atto precedentemente assunto, è rimessa
al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito un giudizio di cosiddetta
“prognosi postuma”, con motivazione logica ed adeguata. (La Corte ha precisato
che il controllo di legittimità è limitato a quest’ultimo profilo)” (Cass. Sez. 1,

un borsello contenente penne, biglietti da visita e altri oggetti.

.

.

Sentenza n. 45862 del 17/10/2011 Rv. 251581),

la Corte territoriale ha

effettuato una congrua valutazione riguardo alla credibilità e verosimiglianza ex
ante delle indicazioni rese dalla teste circa i luoghi di dimora e di lavoro, tanto da
dedurne la prevedibile ripetizione dell’esame testimoniale.
Risultano in tal modo rispettati i parametri richiesti per il ricorso alla lettura degli
atti, talché resta irrilevante la successiva evidenza della non corrispondenza al
vero delle dichiarazioni della teste riguardo alla sua reperibilità.

degli atti, i rilievi relativi alle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario dopo le
dichiarazioni rese dalla teste restano argomentazioni aggiuntive, poiché fondate
su valutazioni ex post, essendo il nucleo motivazionale originario idoneo di per sé
a sorreggere la decisione.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22/10/ 2013
Il Consigliere relatore

Il Presidente

Rispetto a tali argomenti, di per sé sufficienti a legittimare il ricorso alla lettura

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