Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15047 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15047 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOCIU PAUL N. IL 11/07/1990
avverso la sentenza n. 13772/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 15/03/2016

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23.02.2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 21.02.2014, nei confronti
di Dociu Paul, in relazione ai reati di rapina aggravata, violenza sessuale, sequestro di persona
ed altro.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è generico.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.03.2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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