Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15047 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15047 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINELLI MARCO N. IL 08/08/1985
avverso la sentenza n. 3372/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Udito, per la arte civile, l’Avv
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Data Udienza: 11/03/2014

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 12.05.2011, assolveva Minelli
Marco dal reato di cui all’art. 187, comma 1 e 1 bis, cod. strada, per insussistenza
del fatto. Il giudicante osservava che per l’accertamento dello stato di alterazione
psicofisica riconducibile alla assunzione di sostanze stupefacenti era necessaria
l’effettuazione di una visita medica, secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto.
2. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 11.04.2012, in
riforma della sentenza assolutoria resa dal Tribunale di Brescia, dichiarava Minelli

Marco colpevole del reato di cui all’art. 187, cod. strada, condannando l’imputato
alle pene ritenute di giustizia.
La Corte territoriale rilevava che l’appello proposto dal Procuratore Generale
era fondato. Il Collegio osservava che l’esito positivo degli esami effettuati sul
campione di sangue del prevenuto risultava indicativo di una recente assunzione di
cannabinoidi, di talché doveva pure ritenersi provata l’attualità dello stato di
alterazione del prevenuto, al momento in cui si era posto alla guida dell’autoveicolo.
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale affermava la penale
responsabilità dell’imputato, per il reato in addebito.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione Minelli Marco, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale. Osserva che
la Corte di Appello ha illogicamente ritenuto accertata l’intervenuta assunzione di
sostanze stupefacenti, pur in assenza degli accertamenti medici, richiesti dalla
norma incriminatrice, nel testo vigente all’epoca del fatto.
Con il secondo motivo, la parte osserva che la Corte di Appello ha omesso di
motivare, in riferimento alla attualità dello stato di alterazione, rispetto alla
condotta di guida.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato
contravvenzionale per il quale si procede, essendo spirato il relativo termine di
prescrizione massimo pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non
presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze
ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque,
da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i
presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto
processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie,
successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è
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stata resa in data 11.04.2012, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il
3.12.2012). E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno dell’assunto del ricorrente, è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,
non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o

incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dai giudici del gravame, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputato, ma sono contenute, anzi,
valutazioni di segno opposto.
5. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2014.

di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è

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