Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15045 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15045 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEPOSHI KORAB N. IL 04/07/1976
avverso la sentenza n. 239/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
23/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;

fio, per a pa e carileTliAvv)

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il 23/05/2011 il Tribunale di Genova ha condannato Peposhi Korab alla
pena di euro 1.600,00 di ammenda per il reato di cui all’art.116 d.lgs. 30 aprile
1992, n.285 per avere guidato l’autovettura Ford Mondeo tg.MI68A348 senza
aver conseguito la patente di guida.
2. L’imputato ha proposto impugnazione avverso la sentenza con atto di
appello, trasmesso a questa Corte con ordinanza della Corte di Appello di Genova

comma 5, cod.proc.pen., censurando la sentenza impugnata per avere
erroneamente sussunto il fatto nell’ipotesi astrattamente prevista dalla norma
incriminatrice contestata, pur essendosi l’imputato limitato ad accendere il
motore del motoveicolo in suo possesso senza metterlo in movimento, e
chiedendo la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione
pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E’ ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che il
ricorso deve dichiararsi inammissibile qualora l’atto difetti di specificità del
motivo (art.581 cod.proc.pen.) ovvero sia sostanzialmente tendente ad una
rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità (art.606
cod.proc.pen.). Deve rilevarsi, in particolare, che le doglianze difensive qui
proposte fanno generico riferimento al contenuto della decisione impugnata,
riportando erroneamente dati della vicenda, quali la mera accensione del motore
di un motoveicolo anziché la messa in moto dell’autovettura indicata nel capo
d’imputazione, che costituiscono, nella sostanza, eccezioni in punto di fatto,
poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata
ovvero a travisamento della prova, dirette esclusivamente a censurare le
valutazioni operate dal giudice di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di

cui

all’art.

606 cod.

proc.

pen.

(Sez. 4,

n. 31064

del 02/07/2002, P.O. in proc. Min. Tesoro, Rv. 222217; Sez. 1, n. 10527
del 12/07/2000, Cucinotta, Rv. 217048; Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, \#,
Dessimone,Rv. 207944;Sez. U, n.930

del 13/12/1995

(dep. 29/01/1996),

Clarke, Rv.203428). Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di

2

del 27/05/2013 in base al combinato disposto degli artt.593, comma 3, e 568,

Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente
la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne ‘ deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con ” i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento ” , secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 4,
n.47891 del 28/09/2004, n. 47891, Mauro, Rv. 230568; Sez. 4, n.4842 del
2/12/2003 – 6/02/2004, Elia, Rv. 229369).
2.1. La genericità dell ‘impugnazione è resa ancor più evidente dalla

non irrogata con la sentenza impugnata, che è ricorribile per cassazione proprio
in ragione dell ‘applicazione della sola sanzione pecuniaria.
3.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso sia

inammissibile per difetto di specificità del motivo.
4. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13.06.2000 e rilevato
che non sussistono elementi per ritenere che ” la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ” , alla
declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell ‘art.616 cod.proc.pen. l ‘onere
delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della
Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 7/03/2014

richiesta, formulata a conclusione dell ‘atto, di sostituzione di una pena detentiva

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