Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15043 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15043 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Guerinoni Tiziano n. il 29.10.1959
avverso la sentenza n. 3218/2011 pronunciata dalla Corte d’appello di
Brescia il 15.5.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 7.3.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv.to S. Santarelli del foro di Roma che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 07/03/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 15.5.2013, la corte d’appello di
Brescia ha integralmente confermato la sentenza in data 22.4.2011
con la quale il tribunale di Bergamo ha condannato Tiziano Guerinoni alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda,
oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi, in relazione al reato di guida in stato di alterazione causato dall’uso di sostanze stupefacenti, aggravato dalla provocazione di un incidente, commesso in Bergamo il 6.4.2009.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata nel trascurare l’incidenza, sull’alterazione delle proprie condizioni fisiche in occasione del fatto de quo, dell’avvenuta assunzione, da parte
dell’imputato, di farmaci per la cura dell’epatite C dallo stesso sofferta, unitamente all’influenza di contingenti cause di stress legate a
motivi familiari, viceversa sovrastimando l’assunzione del modesto
quantitativo di eroina documentato dall’esito degli esami tossicologici, di per sé inidoneo a incidere in modo apprezzabile sulla stabilità
delle facoltà psicofisiche dell’imputato.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata
in relazione all’errata commisurazione della pena, determinata in
termini incongruamente eccessivi in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all’incidenza delle specifiche circostanze del caso concreto.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come la corte territoriale, con motivazione
completa ed esauriente, immune da vizi d’indole logica o giuridica,
abbia sottolineato come il Guerinoni fosse stato còlto, dagli agenti di
polizia giudiziaria intervenuti in occasione del sinistro in cui fu coinvolto l’imputato, in stato di incoscienza, riuscendo ad essere rianimato — una volta soccorso dal personale sanitario del servizio ‘118’ – attraverso la somministrazione del farmaco Narcan, ordinariamente
utilizzato nel trattamento dei casi di superdosaggio di stupefacenti.
Ciò posto, la corte territoriale ha altresì evidenziato come
l’imputato sia stato sottoposto ad analisi svolte sui liquidi biologici

t

prelevati sullo stesso, il cui esito è risultato positivo addirittura per
due diverse tipologie di stupefacenti (oppiacei e cannabinoidi).
A fronte di tale quadro obiettivo, la corte d’appello ha logicamente e coerentemente rilevato l’inidoneità delle argomentazioni difensive dell’imputato, rilevando il carattere meramente assertivo della pretesa modicità del quantitativo di eroina nell’occasione assunto
dal Guerinoni, sottolineando altresì il dato dell’indimostrabile capacità dei farmaci assunti per la cura dell’epatite C (financo associati
all’influenza di contingenti cause di stress legate a motivi familiari) a
provocare di per sé la conseguenza della perdita di conoscenza del
soggetto interessato.
La motivazione così compendiata dalla corte territoriale deve
ritenersi dotata di piena coerenza, sul piano logico, e di conseguente
linearità argomentativa, si dà sfuggire integralmente alle censure
contro la stessa sollevate dall’odierno ricorrente.
Analoghe considerazioni valgono per quel che riguarda l’entità
della pena, essendo sul punto sufficiente il richiamo ai princìpi enunciati da questa corte in materia, là dove, in tema di commisurazione
della pena, quando questa (come nel caso di specie) non superi il limite del medio edittale, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale richiamandosi alla gravità del reato (cfr. Cass., Sez. 4, n.
41702/2004, Rv. 230278).
Nel caso in esame, la corte territoriale ha correttamente valutato la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio imposto
all’imputato dal giudice di primo grado (esteso alla bilanciata valutazione delle circostanze), correlando tale giudizio alla gravità ‘tutt’altro
che trascurabile’ del fatto (potenzialmente idoneo a determinare conseguenze ben più tragiche), così radicando, il conclusivo giudizio
espresso sul trattamento sanzionatorio, al ricorso di specifici presupposti di fatto, sulla base di una motivazione in sé dotata di intrinseca
coerenza e logica linearità.
3. – L’accertamento dell’integrale infondatezza del ricorso
avanzato dall’imputato ne impone il conseguente rigetto, oltre alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi

,

4

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2014.

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