Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15042 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15042 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZIO VINICIO N. IL 25/06/1960
avverso la sentenza n. 3336/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;

dito, per la parte civile,1 4Avy

Uditi difensor ikyv,

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con pronuncia del 19/07/2013, ha
confermato la sentenza di condanna emessa il 27/04/2010 dal Tribunale di
Sondrio nei confronti di Pizio Vinicio, imputato del reato di cui all’art.186, commi
1,2 lett.b) e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 per essersi posto alla guida di
un autoveicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche
con tasso alcolemico accertato alla prima prova 1,35 g/I e alla seconda prova
1,47 g/I.

con unico motivo di ricorso violazione dell’art.186, comma 9-bis, cod. strada per
avere la Corte territoriale negato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità affermandone l’incompatibilità con la già concessa conversione della pena
detentiva in pecuniaria. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto sostituire
la sanzione con il lavoro di pubblica utilità che, non previsto dalla legge all’epoca
dell’emissione della sentenza di primo grado, era stato da lui richiesto in
sostituzione della sanzione penale, con implicita rinuncia alla conversione in pena
pecuniaria ai sensi dell’art.53 I. 24 novembre 1981, n.689.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come recentemente affermato da questa Sezione (Sez. 4, n.37967 del
17/05/2012, P.G. in proc. Nieddu, Rv.254361), i due regimi sanzionatori
sostitutivi del lavoro di pubblica utilità, come previsto dall’art.186 comma 9-bis,
cod. strada, e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi
dell’art.53 I. n. 689/1981, non possono essere applicati cumulativamente.
Infatti, avendo una totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione, alle
modalità esecutive ed

alle conseguenze in caso di violazione (cfr. I. n.

689/1981, artt. 53, 59, 71 e 102 e art. 186, comma 9-bis, cod. strada), non
possono che trovare applicazione individualmente e senza che i benefici connessi
alla sostituzione si sommino. Diversamente facendo, si applicherebbe un
trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene
(Sez.5, n.13807 del 21/02/2007, Meoli, Rv. 236529).

2. La questione che qui si pone concerne, tuttavia, la soluzione del quesito
se, una volta applicata dal giudice di primo grado la conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell’art.53 I. n.689/1981, sia ammessa la
riforma in grado di appello di tale statuizione, qualora l’appellante abbia
formulato richiesta di applicazione della diversa sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità in virtù di normativa entrata in vigore successivamente alla
pronuncia della sentenza di primo grado.

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2. Ricorre per cassazione Vinicio Pizio, a mezzo di difensore, denunciando

3. Con la I. 29 luglio 2010, n. 120, da un canto, è stato introdotto l’art.186,
comma 9 bis, cod.strada (che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica

utilità, con l’aggiunta, in caso di esito positivo, dell’estinzione del reato, della
riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca
della confisca del veicolo sequestrato) e, dall’altro, è stata inasprita la pena
detentiva prevista (dal previgente d.l. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4) per il solo
reato di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 186 cod.strada. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, anche ai fatti sussumibili nell’ipotesi di cui

precedente regime è applicabile siffatta pena sostitutiva; a maggior ragione la
nuova disciplina può trovare applicazione con riguardo alle fattispecie, come
quella in esame, regolate dall’art.186, comma 2, lett.b) cod. strada, la cui
sanzione edittale è rimasta immutata.
3.1. Seguendo il principio sopra affermato, ne discende il corollario per cui il
giudice (di primo come di secondo grado) che pronunci la decisione dopo
l’entrata in vigore della I. 120/2010 è tenuto, anche in assenza di una esplicita
richiesta in tal senso delle parti, ad individuare il trattamento sanzionatorio
‘legale’, che potrà essere tale solo se risultante dalla corretta applicazione, tra gli
altri, dell’art. 2 cod. pen. In caso di modifica legislativa intervenuta dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado, per rimuovere la statuizione viziata,
secondo il costante orientamento di questa Corte, sussiste poi l’obbligo del
giudice di appello di applicare ex officio la disciplina più favorevole (Sez. 4, n.
39631 del 24/09/2002, Gambini, Rv. 225693. Sempre in un caso in cui la
modifica era intervenuta dopo la sentenza di primo grado il principio è stato
ribadito da Sez. 5, n. 4790 del 29/10/2010, Attanasio).
3.2. Non vale, in senso contrario, richiamare quell’indirizzo della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice di appello non può
applicare la sanzione sostitutiva quando la richiesta non sia stata fatta oggetto di
apposito motivo di appello (Sez. 5, n. 44029 del 10/10/2005, Della Cerra, Rv.
232536; v. anche, Sez. 4, n. 31024 del 10/01/2002, Rv. 222313;Sez. 5, n.9391
del 04/06/1998, Rv. 211446; Sez. 1, n. 166 del 26/09/1997, Rv. 209438; Sez.
6, n. 4302 del 20/03/1997, Rv. 208887; Sez. 5, n.2039 del 17/01/1997, Rv.
208671; contra v. Cass., Sez. 6, n. 786 del 12/12/2006, Rv. 235608; Sez. 3, n.
9496 del 08/02/2005, Rv. 231122), posto che nel caso concreto la sanzione
sostitutiva risultava già applicata, ai sensi dell’art.53 1.689/1981, dal giudice di
primo grado.
3.3. Né costituisce ostacolo all’applicazione d’ufficio della diversa sanzione
sostitutiva il principio affermato da questa Sezione, secondo il quale “qualora
l’imputato non abbia proposto appello avverso la decisione di primo grado che
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all’art.186, comma 2, lett.c) cod. strada commessi sotto la vigenza del

ritenga viziata per non aver applicato la disciplina più favorevole, viene a
formarsi una preclusione. Infatti, la mera richiesta di sostituzione della pena non
equivale ad impugnazione del punto concernente la determinazione della pena,
posto che il motivo di impugnazione si concreta in una censura alla decisione,
per aver questa errato ‘per omissione o per commissione’. Da un canto
l’appellante può formulare, oltre ai motivi, richieste sollecitatorie dei poteri di
ufficio del giudice del gravame. Dall’altro, deve ritenersi che la mera richiesta di
sostituzione della pena non valga a devolvere il punto della sentenza relativo al

una pena non legale ex art. 2 cod. pen., evidenzia che non intende veder
modificata la pena principale” (Cass. Sez. 4, n. 705 del 28/03/2013, Russo).
Trattasi, infatti, di principio espresso con riferimento al distinto caso in cui la
nuova disciplina abbia inasprito il trattamento sanzionatorio, segnatamente
all’ipotesi in cui il reato contestato si concreti nella violazione dell’art.186,
comma 2, lett.c) cod. strada, nel qual caso al giudice dell’impugnazione deve
essere espressamente sottoposta la censura relativa al trattamento sanzionatorio
nel suo complesso.

4. Analizzando, quindi, l’appello proposto da Vinicio Pizio avverso la
sentenza di primo grado, risulta presente l’unico motivo tendente alla riforma
della sentenza, con assoluzione dell’imputato. Con successivi motivi aggiunti, la
difesa ha chiesto che, nel caso di mancato accoglimento della richiesta
assolutoria, la sanzione penale venisse sostituita con lavori di pubblica utilità,
alla luce di quanto disposto dall’art.9-bis cod.strada.
4.1. Premesso che di tale pena sostitutiva possono usufruire coloro che
siano stati condannati per una delle due ipotesi contravvenzionali
rispettivamente previste dall’art. 186 o 187 cod. strada (con le uniche limitazioni
ostative rappresentate dalla eventuale sussistenza della circostanza aggravante
prevista nel comma 2 bis dell’art. 186 – l’aver provocato a causa della guida in

stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, un sinistro stradale – e
dalla precedente fruizione di analoga sanzione), è stato più volte affermato da
questa Corte, in linea con il dettato normativo, che non è necessario il consenso
da parte dell’interessato attraverso una esplicita richiesta di applicazione,
essendo invece sufficiente la semplice non opposizione. Ciò rafforza l’ipotesi che
possa essere il giudice – nell’ambito del suo potere discrezionale – a valutare
anche ex officio l’opportunità di modulare la pena in relazione alle concrete
esigenze di recupero sociale del condannato, in linea con quanto già previsto
dall’art.58 1.689/1981. La nuova disciplina si giustifica in relazione alla peculiare
natura del reato previsto dall’art.186 cod. strada ed alle sottese finalità che il
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trattamento sanzionatorio, posto che l’appellante, tacendo della applicazione di

legislatore intende perseguire: è evidente, infatti, lo scopo di consentire a
soggetti che si siano resi responsabili di violazioni delle regole sulla circolazione
stradale legate all’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di essere avviati ad
un recupero sociale specifico, comportante una vera e propria opera di
rieducazione al rispetto delle norme stradali nell’ottica di un maggiore rispetto
verso la collettività attraverso l’espletamento di attività collegate alla normativa
generale della circolazione stradale ed agli enti che operano in tale specifico
settore dell’ordinamento (Sez.3, n.20726 del 07/11/2012, dep. 14/05/2013,

4.2. Rispetto alla sanzione sostitutiva di pena detentiva breve, prevista
dall’art.53 1.689/1981, che viene considerata alla stregua di una sanzione
pecuniaria (art.57, comma 2,1.689/1981), la nuova disciplina prevede, in caso di
positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, che il giudice in sede di
esecuzione, previa fissazione dell’udienza camerale e con decisione ricorribile
unicamente in Cassazione, dichiari l’estinzione del reato, contestualmente
revocando la confisca del veicolo eventualmente disposta e riducendo la
sospensione della patente di guida in ragione di metà, tanto confermando
l’introduzione di una normativa, seppur non modificativa della pena edittale con
riguardo al reato di cui all’art.186, comma 2, lett.b) cod. strada, sicuramente di
maggiore favore per il condannato sotto il profilo del complessivo trattamento
sanzionatorio, con specifici obiettivi di recupero sociale.

5. Nel caso in esame il giudice di primo grado, avendo pronunciato la
sentenza in data anteriore al 30 luglio 2010 (entrata in vigore della
1.n.120/2010), aveva inflitto una pena pari a giorni 20 di arresto ed euro 712,00
di ammenda, convertita in complessivi euro 5.712,00 di ammenda. Con l’atto di
appello l’imputato non ha espressamente richiesto l’applicazione della nuova
disciplina, ma ha sollecitato con motivi aggiunti l’esercizio del potere officioso di
applicazione della diversa sanzione sostitutiva, negata dalla Corte territoriale
sulla base della non cumulabilità delle due sanzioni sostitutive, laddove avrebbe
potuto e dovuto valutare, in applicazione dell’art.2 cod. pen., alla luce della
disciplina più favorevole intervenuta dopo la pronuncia di primo grado e
nell’esercizio del suo potere discrezionale, se la sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità fosse più idonea al reinserimento sociale del condannato rispetto
alla sanzione applicata dal primo giudice.

6. La motivazione indicata dalla Corte d’Appello a sostegno del rigetto della
sostituzione della pena deve ritenersi pertanto viziata per violazione di legge,
da tanto derivando la necessità di procedere all’annullamento della sentenza
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Cinciripini, Rv. 254996).

impugnata limitatamente a tale punto, con il conseguente rinvio alla Corte
distrettuale competente.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni in materia di
sanzioni sostitutive applicabili e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di
Appello di Milano.

Così deciso il 7/03/2014

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