Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1504 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1504 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA
nei confronti di:
1) NACCARI DOMENICO N. IL 28/06/1979 * C/
avverso l’ordinanza n. 565/2010 TRIBUNALE di MESSINA, del
12/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sei
le conclusioni del PG Dott. e

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 29/11/2012

RILEVATO IN FATTO
Naccari Domenico è stato condannato dal Tribunale di Messina, con sentenza in data
30.6.2010 divenuta irrevocabile in data 13.11.2010, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro
300,00 di multa per il delitto di ricettazione.
Il P.M., in esecuzione della suddetta sentenza, ha emesso ordine di carcerazione.
Con istanza in data 14.12.2010 il difensore del Naccari ha sollevato incidente di esecuzione,
chiedendo la revoca dell’ordine di carcerazione, in quanto la sentenza non era regolarmente

detenzione e, in ulteriore subordine, ha chiesto la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell’art. 163 c.p..
Il Tribunale di Messina, sentite le parti in camera di consiglio, con ordinanza in data 12.1.2011
ha applicato il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena e,
conseguentemente, ha revocato l’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il Procuratore della Repubblica di
Messina, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale, in quanto il
beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso al di fuori del
giudizio di merito e con riguardo ad una sentenza che alla data dell’ordinanza risultava
irrevocabile, non avendo nulla disposto sul punto il giudice dell’esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le statuizioni di una sentenza non possono essere modificate nella sede esecutiva e, nel caso
in esame, il giudice dell’esecuzione non poteva concedere la sospensione condizionale della
pena né avrebbe potuto applicare, come era stato chiesto dal ricorrente, una misura
alternativa alla detenzione in carcere (per la quale è competente il Tribunale di sorveglianza).
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, non essendo ammissibile la
concessione della sospensione condizionale in sede esecutiva, se non nel caso indicato dall’art.
671 c.p.p..
La difesa del Naccari, peraltro, ha sollevato incidente di esecuzione contestando, innanzi tutto,
la regolare formazione del titolo esecutivo e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza.
Il punto non è stato in alcun modo affrontato dal giudice dell’esecuzione, e pertanto gli atti gli
devono essere restituiti affinché verifichi, nel contraddittorio delle parti, se la sentenza di cui
trattasi è regolarmente passata in giudicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di
Messina per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma in data 29 noveftnbre 2
Il Consigliere estensore

TATA

l Presidente

passata in giudicato; in subordine ha chiesto l’applicazione di una misura alternativa alla

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