Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1504 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1504 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERESER ALDO N. IL 21/09/1956
avverso la sentenza n. 114/2010 GIUDICE DI PACE di SUSA, del
06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per Q.Q_ Lousk,L.,g-d2w
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Data Udienza: 22/10/2013

Il Giudice di Pace di Susa, con sentenza in data 6.12.2012, assolveva Salusso
Vittorio dal reato di lesioni colpose in danno di Cereser Aldo. Al Salusso, quale
responsabile per la sicurezza delle piste da sci della Via Lattea della Società
Sestriere S.p.A., era mosso l’addebito di aver omesso di segnalare una buca
nella neve a bordo della pista e in prossimità di un rifugio e, quindi, di non aver
impedito che il Cereser vi cadesse.
Il giudice rilevava che il terreno privato circondante il rifugio La Coche costituiva

prossimità della pista”, insisteva una buca, evidentemente realizzata dal gestore
del rifugio per accedere al locale, posto più in basso rispetto alla pista.
Osservava, inoltre, il giudicante che il luogo della caduta del Cereser non
costituiva passaggio obbligato, bensì luogo di sosta nei pressi dell’accesso
all’immobile.
Concludeva affermando che l’imputato era esente da responsabilità, non potendo
rispondere di manufatti posti in essere da terze persone e fuori dell’area di sua
competenza.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, per i soli effetti civili, il
Cereser, costituitosi parte civile.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge, con riferimento all’art. 590 c.p.
e alle previsioni in materia di sicurezza delle aree sciabili di cui alla I. 363/2003 e
alla I. r. 2/2009.
Rileva che la sentenza poggia sull’erroneo presupposto secondo cui l’obbligo di
sicurezza del gestore dell’area sciabile riguardi esclusivamente quanto compreso
nella mappa regionale che definisce le piste da sci e i loro confini.
Osserva che tale asserzione era sfornita di aderenza al dato normativo, poiché
l’art. 21 comma 4 della I. r. 2/2009 prevede espressamente che i bordi delle
piste, in corrispondenza di dirupi strapiombi o crepacci, debbano essere segnalati
e protetti da adeguati sistemi di protezione.
Richiama, inoltre, le pronunce delle Corte di legittimità, la quale più volte si <9.. espressa nel senso di non limitare la tutela dello sciatore, in termini di segnalazione e messa in sicurezza, alla sola area sciabile, ma anche alle pertinenze di essa in caso di presenza di pericoli. Deduce con il secondo motivo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di esclusione dell'obbligo giuridico di protezione e prevenzione in capo al gestore dell'area sciabile. Evidenzia il contrasto logico contenuto nella motivazione della sentenza che, per un verso, evidenzia l'attività posta in essere dagli addetti al soccorso sulle piste dopo l'incidente, per altro verso rileva che essa non comporta un riconoscimento 2 un'area a sé stante esterna alla superficie sciabile e che in tale area, "in di una disattesa attività della Sestrieres S.p.A. nella persona del responsabile della sicurezza sulle piste da sci. Allo stesso modo evidenzia l'illogicità dell'argomento utilizzato in sentenza, in forza del quale una diversa possibile traiettoria sarebbe valsa a scriminare l'omissione delle cautele di legge, posto che il materiale fotografico dimostrava inequivocabilmente, rendendo visibili le tracce lasciate dagli sci di altri utenti, come non vi fosse soluzione di continuità tra la pista e la buca, talché era Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alle previsioni in materia di sicurezza delle aree sciabili, con riferimento all'esclusione dell'obbligo di delimitazione della pista ai sensi degli artt. 23 e 16 I. r. 2/2009. Rileva che la previsione di una palinatura di delimitazione laterale e la segnalazione del pericolo, imposte dalla norma richiamata, avrebbero consentito la corretta percezione dell'area sicura ed evitato l'incidente. Vi è memoria del difensore dell'imputato. Considerato in diritto Deve essere affrontato in primo luogo il tema dell'impugnazione consentita avverso la pronunzia in esame. Al riguardo occorre considerare che le Sezioni unite di questa Suprema Corte (S.U. n. 27614 del 29/3/2007 RV 236538) hanno enunciato il principio in forza del quale, anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6 all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. La richiamata sentenza reca un'ampia analisi del sistema alla luce della giurisprudenza costituzionale e dei lavori preparatori della I. n. 46 del 2006 ed evidenzia, tra l'altro, che la riforma dell'art. 576 c.p.p. è finalizzata a garantire, quanto all'ambito civilistico "quel doppio grado di giudizio a cui il danneggiato dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato l'azione in sede propria". Le S.U. hanno affermato, inoltre, che il principio enunciato è applicabile anche per l'impugnazione delle sentenze pronunciate nel procedimento dinanzi al giudice di pace e a tale affermazione si è attenuta la giurisprudenza successiva (Cass. 5, 31/03/2010 Rv. 247509, Cass. n. 41578 del 03/11/2010, Rv. 248459). Tanto premesso, va rilevato che il ricorso per cassazione in esame non può essere qualificato come ricorso per saltum, poiché tra le censure, specificamente al secondo motivo, sono stati dedotti vizi riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 569 c. 3 c.p.p., va disposta la ravvisabile un travisamento del materiale probatorio in atti. conversione dell'impugnazione in appello, con trasmissione degli atti al Giudice competente. p.q.m. La Corte Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per la celebrazione del giudizio d'appello. Così deciso in Roma il 22/10/2013 gliere relatore Il

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