Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1504 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1504 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI LUCA N. IL 01/01/1964
avverso la sentenza n. 6378/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 04/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ROSSI
LUCA è stato condannato per il reato di furto aggravato alla pena di due mesi e
20 giorni di reclusione e C 140 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Domenico Naccari, deducendo vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità ed alla valutazione delle prove;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a lamentare violazione di legge e carenza di motivazione, evitando di
confrontarsi con la motivazione della sentenza, che comunque dava atto della
responsabilità dell’imputato pur in assenza di motivi diversi da quelli riguardanti
il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di equivalenza delle attenuanti
generiche;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015
Il consi liere st nsore

Il presid

CONSIDERATO IN DIRITTO

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