Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15039 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15039 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
VIDAL GUERRA YEINER N. IL 14/10/1981
inoltre:
VIDAL GUERRA YEINER N. IL 14/10/1981
avverso la sentenza n. 2648/2010 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 16/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l’annullamento con
rinvio;

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bologna ricorre per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa ai
sensi dell’art.129 cod.proc.pen. dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Emilia il 18/03/2011. Su richiesta di decreto penale di
condanna nei confronti di Vidal Guerra Yeiner, per il reato previsto dall’art. 186,
comma 2, lett.b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, il Giudice ha
pronunciato l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, rilevando

l’avviso previsto dall’art.114 disp. att. cod.proc.pen.
2. Nel compimento dell’attività ex art. 354 cod.proc.pen., caratterizzata da
urgenza ed indifferibilità, secondo il Procuratore ricorrente, non sussiste l’obbligo
per gli agenti di provvedere, in caso di mancata nomina da parte dell’indagato di
un difensore, a designarne uno d’ufficio, nè l’obbligo di dare avviso il difensore
eventualmente designato. Il giudice, si assume, non avrebbe potuto rilevare la
nullità derivante dalla violazione dell’art. 114 disp.att. cod.proc.pen. in quanto
trattasi, come affermato nello stesso provvedimento, di nullità a regime
intermedio, soggetta in quanto tale alle condizioni di deducibilità previste
dall’art.182 cod.proc.pen., che impone alla parte che assiste all’atto che si
assume viziato di eccepire l’eventuale nullità prima che il predetto atto sia
compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo, mentre nel
caso in esame nessuna eccezione di nullità è stata sollevata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico muova dalla ritenuta
emersione di una notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria
urgente ed indifferibile, da ricondursi alla tipologia richiamata dall’art.354,
comma 3, cod.proc.pen.; di conseguenza, in ragione del disposto dell’art.114
disp.att. cod.proc.pen., la polizia giudiziaria, nel compimento dell’atto, avverte la
persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di
fiducia, senza che sia necessario procedere alla nomina di un difensore d’ufficio,
qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato, non sia comparso,
per procedere all’accertamento. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel
senso che la violazione del disposto dell’art.114 disp.att. cod.proc.pen. dia luogo
ad una nullità di ordine generale ma non assoluta e richiama l’art.182, comma 2,
cod.proc.pen. per affermare che tale nullità deve essere eccepita prima del
compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo,
senza attendere il compimento del primo atto successivo. La nullità in parola può
essere anche rilevata d’ufficio, secondo quanto previsto dall’art.182
cod.proc.pen., ma ciò non è possibile quando la parte sia decaduta dalla
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la nullità dell’esame alcolemico, effettuato senza che fosse stato dato all’indagato

possibilità di proporre la relativa eccezione e comunque quando la nullità si sia
sanata.
2. Il ricorrente sostiene che, nel caso in esame, trattandosi di accertamento
eseguito il 3/04/2010, il lasso di tempo trascorso tra tale data e la data della
pronuncia di proscioglimento, durante il quale il difensore o la stessa parte
avrebbero potuto formulare l’eccezione di nullità mediante memorie o richieste ai
sensi dell’art. 121 cod.proc.pen., non consentiva al giudice di rilevare d’ufficio
tale nullità.

quale la parte assiste deve essere eccepita, a norma dell’art. 182, comma 2,
cod.proc.pen., al più tardi immediatamente dopo il compimento dell’atto,
indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un successivo atto del
procedimento al quale intervengano la stessa parte o il difensore, potendo
formularsi l’eccezione anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti
mediante lo strumento delle memorie o richieste che, ai sensi dell’art. 121
cod.proc.pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento
(Sez.4, n. 44840 del 11/10/2012, P.G. in proc. Tedeschi, Rv. 254959; Sez.1,
n.24733 del 21/05/2004, Defina, RV. 228509). In alcune pronunce, la norma è
stata interpretata nel senso che la nullità deve essere eccepita dal difensore
subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366
cod.proc.pen. gli concede per l’esame degli atti (Sez. 3, n. 14873 del
28/03/2012, Rispo, Rv.252397; Sez. 2, n. 13392 del 23/03/2011, Mbaye, Rv.
250046; Sez. 4, n.15739 del 14/03/2008, Alberti, Rv.239737); in altre si è,
comunque, affermato che deve considerarsi tardiva l’eccezione dedotta a
distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del
procedimento (Sez. 4, n. 45622 del 4/11/2009, Marci, Rv.245797; Sez.4,
n.45621 del 4/11/2009, Moretti, Rv. 245462).
2.2. Più recentemente, in una pronuncia di questa Sezione si è chiarito come
non sia necessario, con specifico riferimento all’esecuzione di

alcoltest, a

differenza di quanto opinabile in caso di atti del procedimento quali perquisizione
o sequestri, che il termine entro il quale la nullità intermedia eventualmente
verificatasi debba essere eccepita sia tale da garantire il previo instaurarsi del
rapporto difensivo, trattandosi di eccezione che può essere avanzata
direttamente dall’interessato in quanto non ricorrono facoltà processuali che
comportino la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche
competenze professionali del difensore (Sez.4, n.36009 del 4/06/2013, P.G. e
altro, Rv. 255989).

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2.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la nullità di un atto al

3. Nel caso in esame non risulta che l’imputato abbia formulato alcuna
eccezione dalla data in cui è stato effettuato l’esame alcolemico sino alla data in
cui è stata pronunciata la sentenza di proscioglimento, per cui la nullità doveva
ritenersi sanata, con l’ulteriore effetto dell’impossibilità per il Giudice per le
indagini preliminari di rilevarla d’ufficio.

4. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 7/03/2014

P.Q.M.

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