Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15036 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15036 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 11/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONETTI RAFFAELLA N. IL 10/11/1989
avverso la sentenza n. 2011/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1″tein, LIA- ■1 g’a
che ha concluso per

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Ritenuto in fatto
1.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza in data 4.04.2012, assolveva

Leonetti Raffaella dal reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada,
ascritto alla prevenuta, perché il fatto non sussiste. La decisione assolutoria
discendeva dalla ritenuta inaffidabilità degli esiti del test alcolimetrico, effettuato
alle ore 3.00 del 7.12.2008, atteso che la difesa aveva prodotto documentazione
sanitaria relativa ai risultati delle analisi del sangue, a cui la Leonetti si era
sottoposta nella tarda mattinata del medesimo giorno 7.12.2008. Detti risultati

evidenziavano l’assenza di alcolemia e valori enzimatici nella norma ed il consulente
nominato dalla difesa aveva evidenziato la incompatibilità tra i valori alcolemici
rilevati nelle due prove effettuate dagli agenti della Polstrada e quelli negativi,
emergenti da analisi effettuate a distanza di otto o nove ore.
2. La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza assolutoria
resa dal Tribunale di Cosenza, con sentenza in data 8.10.2013, dichiarava
l’imputata colpevole del reato in addebito, condannandola alle pene ritenute di
giustizia.
La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, dopo aver richiamato il
contenuto dell’appello proposto dal Procuratore Generale, osservava di avere
disposto il rinnovo della istruttoria dibattimentale, espletando accertamento peritale
volto ad accertare se le risultanze delle prove alcolemiche eseguite dalla Polstrada
sulla Leonetti fossero compatibili con i risultati delle analisi del sangue eseguite
dalla stessa Leonetti in orario successivo alle 12.05 del 7.12.2008, presso
l’Ospedale Civile di Cosenza.
La Corte distrettuale rilevava l’infondatezza dell’eccezione processuale
sollevata dalla difesa, la quale si era doluta del mancato avviso alle parti della data
e dell’ora di inizio delle operazioni peritali. Al riguardo, il Collegio considerava che
l’eccezione, sollevata in sede di nuove conclusioni dopo le repliche del PG, risultava
tardiva; e rilevava che al perito era stato chiesto di esprimere un parere tecnico,
per la valutazione degli esiti degli accertamenti già acquisiti nel corso del
procedimento, di talché non era stata eseguita alcuna operazione alla quale le parti
avrebbero avuto diritto di assistere. La Corte distrettuale escludeva quindi la
sussistenza di alcuna violazione delle prerogative difensive, garantite dall’esame del
perito in dibattimento.
In riferimento al merito dell’accertamento, la Corte di Appello riferiva che il
perito aveva chiarito che l’etanolemia era stata eseguita con finalità medico-legali,
in occasione del secondo accesso della Leonetti presso il Pronto Soccorso, avvenuto
nella tarda mattinata del 7.12.2008, non risultando dai verbali del Pronto Soccorso
alcuna indicazione clinica rispetto alla esecuzione di tale esame e dovendosi
escludere uno stato di manifesta ubriachezza della paziente. Il Collegio osservava
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poi che il perito aveva sottolineto che non risultava accertato l’orario in cui era stato
effettuato il prelievo ematico, né quello in cui si era proceduto alle analisi; e che il
risultato dell’esame “assente” per la ricerca ematica dell’etanolo era fuorviante,
poiché la sensibilità di tale metodica non consente di rilevare le concentrazioni di
etanolo uguali o inferiori a 0,1 g/I. La Corte di Appello considerava che, in sede di
esame dibattimentale, il perito aveva precisato che esistono farmaci che accelerano
il metabolismo dell’alcol.

state dedotte dal PG appellante avverso la sentenza assolutoria. Evidenziava che il
positivo esito del test alcolimetrico risultava attendibile e pure coerente con i
sintomi presentati dalla donna al momento del controllo, riferiti dai verbalizzanti.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ha
proposto ricorso per cassazione Leonetti Raffaella, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, in
riferimento all’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello
di Catanzaro disposto la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza con le
modalità previste dalla predetta disposizione, malgrado la sussistenza di una causa
ostativa all’applicazione di detta norma.
L’esponente osserva che la notifica del decreto di citazione a giudizio di
secondo grado dell’imputata era stata effettuata presso lo studio del difensore avv.
Franz Caruso ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. e che in pari data
il medesimo difensore aveva comunicato alla Corte territoriale di non accettare la
notifica, rappresentando che la stessa era inidonea a consentire la corretta
instaurazione del contraddittorio e che aveva opposto il rifiuto ad ulteriori
successive notifiche effettuate con le riferite modalità.
Ciò posto, la parte osserva che la Corte di Appello non ha rinnovato alcuna
notifica ed ha altresì effettuato la successiva notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza impugnata ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod., proc. pen., presso lo
studio dell’avv. Caruso, nonostante la tempestiva dichiarazione del difensore di non
accettare la notificazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, in
riferimento agli artt. 229 e 178 cod. proc. pen., osservando che il perito designato
dalla Corte di Appello, in sede di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, non ha dato
avviso alle parti del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali.
L’esponente osserva che la decisione della Corte di Appello, di riformare la
sentenza assolutoria che era stata resa dal primo giudice, si fonda sulle risultanze
della perizia che è stata espletata in sede di rinnovo della istruttoria dibattimentale.
La parte rileva che nel corso della discussione in appello la difesa aveva eccepito
l’intervenuta violazione del disposto di cui all’art. 229 cod. proc. pen.; e che la
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Sulla scorta di tali rilievi il Collegio riteneva fondate le censure che erano

Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’eccezione e comunque infondata, stante la
natura dell’incarico conferito al perito. Al riguardo, il ricorrente osserva che
l’omesso avviso alle parti dell’inizio delle operazioni peritali integra una nullità di
ordine generale che deve essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza che
definisce il grado di giudizio in cui la perizia è stata disposta. Oltre a ciò, considera
che l’art. 229, cod. proc. pen. non prevede esclusioni, negli adempimenti relativi
alle comunicazioni alle parti, dipendenti dalla natura dell’accertamento peritale; e

mancanza di avvisi risultava non rilevante, atteso che al perito era stato chiesto di
esprimere un parere qualificato su risultanze già acquisite.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio
motivazionale.
La parte osserva che i giudici di merito, di primo ed anche di secondo grado,
pure a fronte di espressa sollecitazione con memoria depositata in data 14.03.2013,
hanno omesso di verificare se l’odierna imputata si trovasse alla guida del veicolo
sul quale viaggiava, coinvolto in un sinistro stradale. Al riguardo, l’esponente rileva
che la Corte territoriale si è soffermata unicamente sull’accertamento della stato di
ebbrezza della Leonetti, non dedicando alcun accenno alla decisiva circostanza,
relativa al fatto che la donna si trovasse alla guida del veicolo.
La ricorrente sottolinea che, al momento dell’arrivo dei verbalizzanti sul
luogo del sinistro, gli occupanti avevano già lasciato le rispettive auto; e considera
che la Corte d Appello si è limitata a riferire che la donna era stata identificata come
conducente di una delle due vetture, senza analizzare le modalità con le quali si era
proceduto a tale accertamento. La parte richiama quindi la deposizione resa
dall’agente della Polstrada Molinaro, acquisita agli atti, osservando che il dichiarante
aveva riferito di non poter escludere che su ambedue le vetture si trovassero anche
altri soggetti oltre a quelli identificati. E rileva che, ai sensi dell’art. 62 cod. pen.,
l’agente di polizia intervenuto sul posto non può comunque riferire sul contenuto
delle dichiarazioni rese dalle persone sottoposte a controllo.
Conclusivamente sul punto, la parte rileva che la Corte territoriale ha
omesso di esaminare il tema relativo alla prova che la Leonetti fosse la conducente
di uno dei veicoli incidentati.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato
contravvenzionale per il quale si procede, commesso in data 7.12.2008, essendo
spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque. Deve
rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la
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ritiene che la Corte di Appello, erroneamente, ha affermato che nel caso di specie la

manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non
deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare
l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla
intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 8.10.2013, mentre il

complessivi giorni 60, risulta spirato il 7.02.2014). E’ poi appena il caso di rilevare
che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in
considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dunque dalla
fondatezza o meno dell’assunto del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che,
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già
risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità
(addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto
l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata
applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del
28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dai giudici del gravame, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputata. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputata, ma sono contenute, anzi,
valutazioni di segno opposto.
5. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché è estinto per prescrizione il
reato addebitato (fatto del 7.12.2008).
Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2014.

termine di prescrizione, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni per

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