Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15034 del 24/10/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15034 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
nei confronti di:
1) CARBONI SANDRO N. IL 19/04/1951 * C/
avverso la sentenza n. 3074/2009 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CAGLIARI, del 10/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere DO,
/s
e le conclusioni d liPG Dott.
tatJUUR,1

/édit i difensor Avv.;

ISABE

M
ese le L)

Data Udienza: 24/10/2012

Ritenuto che con sentenza in data 17 gennaio 2011, il GIP del tribunale di
Cagliari, richiesto dell’emissione del decreto penale di condanna nei confronti di
Carboni Sandro, per il reato di cui all’art. 81 cpv cod. pen. e L. n. 683 del 1883,
art. 2, commi 1 e 1 bis, in relazione all’omesso versamento all’INPS delle
ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni pagate ai
lavoratori dipendenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato,
ritenendo possibile che l’omesso versamento potesse essere attribuito a disguido

riferivano e le modalità di pagamento;
che il procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Cagliari ha
proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza,
lamentando vizio di motivazione, atteso che l’incipit del provvedimento
impugnato indica la seguente

ratio decidendi,

incompatibile con il

proscioglimento ex art. 129 c.p.p.: “la prova dell’elemento psicologico è
apparsa…contraddittoria e, comunque incerta..”; inoltre il P.G. ha ritenuto la
motivazione carente ed incongrua anche sotto il profilo logico, laddove ha
condiviso la prospettazione difensiva circa la possibilità di disguido riconducibile
alle modalità con cui avviene nella prassi la predisposizione del Mod. DM 10 ed il
non elevato valore della somma;

Considerato che il ricorso è fondato;
che infatti la fondamentale doglianza avanzata dal Procuratore Generale è
fondata sul fatto che la sentenza di proscioglimento è stata emessa per
incertezza e/o contraddittorietà della prova e, dunque, sostanzialmente, ai sensi
dell’art. 530 c.p.p., comma 2;
che va qui confermato e condiviso l’orientamento delle Sezioni Unite di questa
Corte e delle singole Sezioni, ormai costante, che ritiene che il giudice per le
indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui
confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di
condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., e
non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi
dell’art. 530 c.p.p., comma 2; infatti a tali categorie, prima del dibattimento e
quindi dell’assunzione della prova, l’art. 129 c.p.p. non consente si attribuisca
valore processuale, potendo le stesse acquisire rilievo soltanto quando le parti,
ivi compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente,
nella sede a ciò destinata, il loro diritto alla prova (cfr., per tutte, Sez. U, n. 18
del 9/6/1995, dep. 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375);
che anche la giurisprudenza costituzionale (ordinanze nn. 300 e 362 del 1991)
ha affermato il principio che la mancanza della prova possa avere rilevanza, solo

considerata la modestia dell’importo, il periodo breve cui le inadempienze si

”ad istruttoria ultimata” e, dunque, a dibattimento concluso e non prima dello
stesso;
che, pertanto, la sentenza impugnata con la quale il giudice per le indagini
preliminari ha assolto semplicemente per carenza di prova e per “prova non
certa”, deve essere annullata e gli atti devono essere rimessi al tribunale di
Cagliari

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.

PQM

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