Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15031 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15031 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DONDOLI FEDERICA N. IL 16/05/1978
avverso la sentenza n. 92/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
31/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Udito, per l arte civile, l’Avv
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Data Udienza: 11/02/2014

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino, con sentenza in
data 19.10.2010, dichiarava Dondoli Federica colpevole dei seguenti reati: furto del
portafogli in danno di Sabrina Vanni, avvenuto all’interno dei locali della scuola
materna “San Francesco” (capo a), indebito utilizzo della carta di credito
appartenente alla Vanni (capo c), sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen.
(capo d), fatti commessi il 16.02.2007; nonché del delitto di furto della borsa in
danno di Arena Alessia (capo e), fatto commesso il 20.04.2007. Alla prevenuta si

contesta di avere perpetrato tutti i reati sopra richiamati in concorso con Francesca
Cinquina, la quale ha definito la propria posizione con richiesta di applicazione della
pena ex art. 444 cod. proc. pen. Il Tribunale mandava assolta l’imputata
dall’indebito utilizzo della carta bancomat sottratta a Sabrina Vanni, ipotesi oggetto
del capo b) della rubrica.
2.

La Corte di Appello Firenze, con sentenza in data 31.01.2012,

confermava la sentenza di condanna del Tribunale.
La Corte territoriale rilevava che la teste Vanni aveva riferito che le uniche
persone, diverse dagli alunni, che avevano fatto accesso presso l’aula ove si
trovava la borsa con all’interno il portafogli, erano state Dondoli Federica e Cinquina
Francesca.
In riferimento al furto di cui al capo e), la Corte di Appello considerava poi
che la parte offesa, Arena Alessia, aveva chiarito che la borsa, che si trovava
appoggiata sul sedile della autovettura, le era stata sottratta in data 20.04.2007,
nel momento in cui aveva dovuto allontanarsi dalla macchina, per rientrare nel
vicino ufficio ove lavorava; che poco dopo era stata informata del fatto che la borsa
era stata ritrovata all’interno di un bar; e che dalla borsa mancava la somma di €
400,00, in contanti.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso
per cassazione Dondoli Federica, per mezzo del difensore.
L’esponente denuncia il vizio motivazionale e la violazione dell’art. 533,
comma 1, cod. proc. pen., laddove è stabilito che il giudice pronunci sentenza di
condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.
La parte sottolinea che la coimputata Cinquina ha definito la propria
posizione con sentenza di applicazione della pena su richiesta; ciò posto, considera
che la Corte di Appello, in riferimento alla affermazione di penale responsabilità
della Dondoli rispetto al furto di cui al capo a), ha illogicamente valorizzato il fatto
che le due imputate, poco dopo il furto del portafogli, avvenuto all’interno della
Scuola, avevano utilizzato la carta di credito che si trovava all’interno del predetto
portafogli, presso il vicino negozio di telefonia. La parte afferma che il furto venne
perpetrato dalla sola Cinquina, che si introdusse nell’aula, mentre la Dondoli stava
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parlando con l’insegnante nel giardino; ed assume che la Cinquina, nel frangente,
non venne notata né dalla maestra, né dalla Dondoli. Sulla scorta di tali rilievi,
ritiene che il comportamento della Dondoli non può integrare l’ipotesi di concorso
nel reato. La ricorrente osserva che i giudici di merito hanno espresso il
convincimento che le due donne si fossero accordate per la realizzazione del furto,
in via meramente ipotetica, giacché i raccolti elementi di fatto non consentono una
ricostruzione dell’ipotesi accusatoria in termini di certezza. Sotto altro aspetto, la
parte sottolinea che il fatto che anche la Dondoli abbia chiesto informazioni per

l’acquisto del telefono cellulare, all’interno del negozio, non costituisce elemento di
prova a carico, essendo del tutto normale chiedere informazioni sugli oggetti in
vendita in un esercizio commerciale.
Anche con riguardo alla imputazione di cui al capo e), la parte assume che
non vi siano elementi per affermare con certezza la responsabilità penale della
Dondoli. Osserva che l’intervallo di tempo che separa il momento in cui avvenne il
furto della borsa all’interno dell’auto, dal ritrovamento della medesima borsa nella
toilette del bar, ben può aver consentito a terzi soggetti rimati ignoti di usufruire
del servizio igienico e di lascare all’interno del locale la borsa appartenente ad
Arena Alessia. E rileva che, secondo la accertata dinamica del fatto, può essere
stata anche la stessa Cinquina a lasciare la borsa all’interno del bagno, all’insaputa
della Dondoli.
Considerato in diritto
4. Il presente ricorso, con cui viene dedotto il vizio motivazionale, si pone ai
limiti della inammissibilità.
4.1 Il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte distrettuale risulta
coerente ed esaustivo, rispetto alle circostanze che risultano accertate in corso di
procedimento e che il Collegio ha preso in esame. E le considerazioni svolte dalla
ricorrente si risolvono, in realtà, nella pretesa che la Corte regolatrice sostituisca
una propria valutazione del compendio probatorio a quella effettuata dai giudici di
merito. Come noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
In sede di legittimità, cioè, non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass.
23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza n. 22445 in data
8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Deve peraltro considerasi che

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l’apprezzamento effettuato dai giudici di merito non presenta aporie di ordine
logico, che inficino la struttura argomentativa della decisione.
4.2 L’ordine di considerazioni che precede induce allora a rilevare
l’insussistenza del denunciato vizio motivazionale. Ed invero, con riguardo ai reati
commessi in danno di Sabrina Vanni, la Corte di Appello ha evidenziato che la
Dondoli era stata vista all’interno di un negozio di telefonia, distante solo 200 metri
dalla scuola San Francesco, circa mezz’ora dopo la perpetrazione del furto; che le

riferito che la Dondoli, in compagnia di altra donna, aveva chiesto informazioni per
l’acquisto di un telefono cellulare; e che il pagamento era stato effettuato con carta
di credito estratta dalla borsa della donna che era in compagnia della Dondoli. La
Corte distrettuale ha quindi del tutto conferentemente considerato che il fatto che il
telefono cellulare, acquistato con le riferite modalità, fosse stato di poi rinvenuto
dagli inquirenti presso la abitazione della Cinquina, non escludeva che la Dondoli
avesse rafforzato l’altrui proposito criminale.
Per quanto concerne il furto di cui al capo e), la Corte distrettuale ha
sottolineato, sviluppando un coerente percorso logico argomentativo, che la mattina
del 20.04.2007 Dondoli Federica, unitamente ad una amica, aveva fatto ingresso
nel bar ora richiamato, recandosi in bagno; che dopo poco anche l’altra donna si
era portata nel bagno; e che, una volta che le due donne si erano allontanate, il
gestore dell’esercizio aveva rinvenuto nella stanza che fungeva da antibagno, una
borsa da donna ed aveva chiamato la Polizia. Il Collegio ha precisato che la Dondoli
e la Cinquina erano state quindi raggiunte dalla Polizia presso il portone di ingresso
della abitazione della madre della Dondoli, che dista 500 metri dal bar all’interno
del quale era stata trovata la borsa rubata; e che la Dondoli, sottoposta a
perquisizione, era stata trovata in possesso della somma di C 200,00, in contanti,
composta da banconote di taglio compatibile con quelle sottratte alla parte offesa
Arena Alessia.
5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 11 febbraio ~2014.

commesse in servizio nel negozio di telefonia la mattina del 16.02.2007 avevano

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