Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15027 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15027 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOSCHI FRANCESCO N. IL 05/10/1981
avverso la sentenza n. 1321/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte c ile, l’Avv
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Data Udienza: 04/02/2014

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Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Boschi Francesco avverso la
sentenza emessa in data 21.11.2012 dalla Corte di Appello di Genova che confermava
quella in data 21.10.2009 del Tribunale di Genova con cui il predetto Boschi era stato
riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla
circolazione stradale (artt. 113, 589 commi 1, 2 e 3 c.p.) in danno di Cazzoli Roberto
e condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione.
2. Secondo l’imputazione, era contestato al Boschi e a Cieloscuro Giovanni (posizione

da colpa generica, consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, e da colpa
specifica, segnatamente -quanto al Cieloscuro- nella violazione delle prescrizioni di cui
all’art. 158 c.d.s. e -quanto al Boschi- nella violazione delle prescrizioni di cui all’art.
141 commi 1, 2, 3 e 4 c.d.s. cagiona 5 la morte (conseguente alle gravissime lesioni
riportate per effetto della collisione di cui appresso) di Cazzoli Roberto e lesioni
(giudicate guaribili in oltre quaranta giorni) a Lezzer Marco: in particolare, il Boschi,
conducendo a velocità inadeguata al sito (ciò a cagione delle caratteristiche della
strada: carreggiata stretta ad una corsia per senso di marcia, presenza di
attraversamento pedonale, fermate bus linea urbana, veicoli in sosta anche
affiancata, abitazioni e varchi carrabili laterali), al mezzo (trattandosi di un veicolo
pesante e di largo ingombro) e alle proprie reali capacità di guida (avendo già
precedentemente dato dimostrazione di imperizia e imprudenza nella conduzione di
simili mezzi pesanti) l’autoveicolo per uso speciale (ex autobus) FIAT 418 AC trg,
GE594304 lungo la Via Piacenza, direzione monti- mare, in prossimità del civico n. 8,
dopo essere aver urtato contro lo specchio retrovisore sinistro dell’autoveicolo Nissan
Vanette trg. ZA881HR, lasciato da Roncallo Ennio in sosta vietata ma non tale da
costituire ingombro al transito e dopo aver urtato contro l’autovettura FIAT Panda trg.
GED58130, lasciata da Cieloscuro Giovanni in sosta vietata (perché affiancata ad altri
veicoli) e tale da costituire consistente limitazione di agibilità della semicarreggiata
(sicché, per effetto dell’urto, quest’ultima vettura subiva un effetto rotatorio che la
mandava a collidere contro va t veicoli, autovetture e motocicli, in sosta regolare) e
quindi a causa della presenza di detta autovettura, dell’urto derivatone e
dell’incapacità soggettiva di governare il mezzo, andava ad invadere l’opposta corsia
di marcia lungo la quale transitava Cazzoli Roberto a bordo dello scooter (Piaggio X9
500 trg. BW87211) da lui condotto] collidendo contro di esso sì da provocare la
violentissima proiezione del corpo del motociclista contro la sede stradale e il di lui
decesso conseguente alle gravissime lesioni riportate (arresto cardio —
respiratorio secondario a politraumatismo confusivo da incidente
stradale con gravi lesioni fratturative a livello vertebro midollare,
toracico e pelvico) e lo schiacciamento del motociclo e infine, dopo
2

stralciata per morte del reo) di aver, con condotte indipendenti, entrambe connotate

essere salito fin sul tetto dell’autovettura FIAT Punto trg. CB764YR,
condotta da Lezzer Marco sulla medesima corsia di marcia percorsa dal
Cazzoli e averla trascinata per oltre diciassette metri, cagionava al
Lezzer lesioni (politraumatismi da incidente stradale) giudicate guaribili
in oltre quaranta giorni (in Genova il 7.3.2006).
3. Si adducono, quali motivi di ricorso, in sintesi:
– la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’applicazione degli artt.
589-42 c.p. e 192 c.p.p., rappresentando l’omissione parziale della motivazione in

soggettivo della colpa che aveva viziato la ricostruzione degli eventi;
– la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione di mera equivalenza
delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, in
considerazione del concorso di colpa di altro soggetto.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
5. La motivazione della sentenza impugnata è del tutto congrua ed esente da vizi di
sorta, né il materiale probatorio presenta lacune tali da impedire il compiuto esame
degli estremi della condotta colposa dell’imputato causalmente efficiente del sinistro
mortale: la Corte territoriale ha, infatti, pienamente ricostruito la dinamica del sinistro
e ritenuto che l’imputato conduceva l’ingombrante mezzo in modo incauto, come
riferito da un teste oculare particolarmente esperto di guida di autobus, e viaggiava
ad una velocità certamente superiore a quella consentita di 50 km/h e comunque
inadeguata ed imprudente rispetto a quanto la condizione dei luoghi avrebbe imposto.
Del resto, non ogni possibile incongruenza logica nell’apparato motivazione della
sentenza di merito, è deducibile come vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.,
comma 1, lett. e), e, conseguentemente, censurabile in sede di legittimità: deve
trattarsi di incongruenze logiche macroscopiche, assolutamente evidenti dalla lettura
del provvedimento gravato, che rendano la conclusione raggiunta, per come
giustificata, intrinsecamente contraddittoria e/o gravemente insufficiente, se non
addirittura apodittica e le Sezioni Unite hanno ribadito che l’illogicità assume rilievo
soltanto quando sia evidente, solo cioè se si configuri come una frattura nel discorso
giustificativo, di entità tale da risultare percepibile

ictu ()cui/ (Cass. Sez. Un.

30.4.1997, n. 6402).
Inoltre, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può
definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale
suggeritagli dal ricorso per cassazione che non deve ripetere l’esperienza conoscitiva
del giudice del merito, ma solo verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare
l’incompiutezza strutturale della motivazione del verdetto impugnato: evenienza,
questa, da escludere nettamente nella vicenda in esame.

3

ordine all’entità della pena e la grave insufficienza probatoria in ordine all’elemento

Ancora, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua
dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della
strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione
dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed
integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di
legittimità se sorretti, come nel caso di specie, da adeguata motivazione (ex pluribus,
Cass. pen., Sez. IV, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. IV, 1.7.2009, n. 37838,
rv. 245294).

dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la commisurazione della pena ed i
limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non
solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. sez. VI 22.9.2003 n. 36382 rv.
227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. pen. sez. VI
4.8.1998 n, 9120 rv. 211583), ma anche afferma che le statuizioni relative al giudizio
di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. sez. III, 16.6.2004 n. 26908 rv.
229298): nel caso di specie è da escludere che il mancato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche sull’aggravante sia frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico, in quanto lo specifico richiamo alla “estrema gravità della condotta” e
all’attribuzione della causazione del sinistro all’esclusiva responsabilità dell’imputato
viene posto come valutazione preclusiva alla richiesta difensiva.
7. Consegue il rigetto del ricorso e con esso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 4.2.2014

6. Infine, quanto all’ultima censura, si rammenta che in tema in tema di valutazione

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