Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15023 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15023 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA CARMINE N. IL 15/09/1988
avverso la sentenza n. 72/2011 TRIBUNALE di CROTONE, del
27/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A-21.4
che ha concluso per
361 £1, it 0,01 L’e-0 1110 .

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Crotone ha dichiarato la penale responsabilità di Bevilacqua Carmine in ordine
al reato di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, condannando l’imputato alla pena di euro
1.650,00 di ammenda.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bevilacqua deducendo

fermazione di colpevolezza ai seguenti elementi: il Bevilacqua era stato sorpreso alla guida di
un’auto, ed era risultato sprovvisto della patente di guida; dai controlli eseguiti dai Carabinieri
presso la Banca Dati Interforze era emerso che il Bevilacqua non aveva di fatto mai conseguito
la patente. Muovendo da tali premesse fattuali il ricorrente assume che, nel presente procedimento, sussisterebbe una carenza probatoria, posto che: 1) era mancato qualsiasi accertamento circa l’eventuale conseguimento da parte dell’imputato, all’epoca del fatto ventenne, del
cd. “foglio rosa”; 2) il verbalizzante escusso aveva dichiarato di non ricordare se accanto al
Bevilacqua vi fosse altra persona al momento del controllo: di tal che, il Tribunale avrebbe errato laddove ha affermato in sentenza che il teste escusso aveva chiarito “che accanto al conducente non vi era alcun passeggero”; 3) il Tribunale avrebbe completamente trascurato la circostanza che il Bevilacqua è persona sordomuta, ed in quanto tale non in grado di comprendere le domande che i verbalizzanti gli rivolgevano, e la persona che – secondo l’assunto difensivo – prendeva posto accanto al Bevilacqua non era in grado di spiegare a quest’ultimo quanto
stava accadendo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
1.1. Il Tribunale di Crotone ha evidenziato che risultava accertato, all’esito dell’effettuato controllo, che Bevilacqua Carmine si era posto alla guida della autovettura Fiat “Uno” indicata nel
capo di imputazione, senza essere provvisto del prescritto permesso di guida; e, sulla scorta di
tale evenienza, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato allo stesso
ascritto. Deve pure rilevarsi che il processo si è svolto nella (legittima) contumacia dell’imputato, e che la difesa non ha allegato alcuna documentazione attestante il conseguimento, da parte del prevenuto, di patente di guida (che, per di più, sarebbe stata rilasciata a soggetto sordomuto per come asserito nello stesso ricorso), o del cd. “foglio rosa”, così rendendo del tutto
superfluo, a tale ultimo riguardo, qualsiasi accertamento circa la presenza o meno di altra persona (peraltro nemmeno nominativamente indicata dalla difesa) munita di patente e seduta
accanto al Bevilacqua.
1.2. Tanto chiarito, giova considerare che – a fronte dell’esito di controlli effettuati dai verbalizzanti nelle forme di rito – si profila un evidente onere di allegazione documentale, in capo al

i

(,(2..)-

1

violazione di legge e vizio motivazionale. L’esponente rileva che il giudicante ha ancorato l’af-

soggetto chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 116 C.d.S., per contrastare efficacemente l’esito di quell’accertamento. In mancanza di tale produzione documentale da parte della difesa, nella concreta fattispecie del tutto legittimamente il giudicante ha dunque proceduto
a delibare il merito dell’ipotesi d’accusa sulla scorta degli elementi di prova sopra richiamati,
indicativi della sussistenza, e della riferibilità al prevenuto, del fatto per il quale si procede.
Giova ribadire, infine, che rispetto a tale quadro istruttorio, risulta priva di qualsiasi rilevanza

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi cause di esonero – della somma di Euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.

la presenza o meno di altro soggetto in auto, accanto al Bevilacqua, al momento del controllo.

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