Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15020 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15020 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUSHI EDUART N. IL 01/06/1980
avverso la sentenza n. 317/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
19/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

1).•£.0 fk,

A cuF,A,

Data Udienza: 29/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.u.p. del Tribunale di Bolzano condannava Bushi Eduart alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 per
aver detenuto grammi 99,748 di cocaina con un principio attivo pari al 21,9%, sostanza non
destinata ad uso personale, escludendo la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui al quinto

2. A seguito di rituale gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Trento riduceva la pena per
le attenuanti generiche, confermando nel resto la sentenza impugnata.

3. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, e questa Corte, Terza Sezione penale, annullava detta sentenza con rinvio alla stessa Corte distrettuale per nuovo esame in ordine al diniego
dell’attenuante della lieve entità del fatto, avendo ravvisato un difetto di motivazione in ordine
alle connotazioni di offensività della condotta, da valutare in relazione all’oggetto materiale del
reato, alle caratteristiche quantitative e qualitative della sostanza, ai mezzi utilizzati, ed alle
circostanze nelle quali la condotta dell’imputato era stata posta in essere: in particolare, la
Corte di Cassazione evidenziava la sostanziale apoditticità del giudizio, nonché la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione soprattutto con riferimento alle modalità della condotta
ed alla ritenuta non occasionalità dell’azione delittuosa.

4. La Corte d’Appello di Trento, decidendo in sede di rinvio, dopo aver ricordato ciò che la Suprema Corte aveva devoluto alla sua cognizione, ribadiva il diniego dell’attenuante invocata
dalla difesa.

5. Ricorre nuovamente per cassazione l’imputato, denunciando vizio di motivazione con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: la Corte territoriale in sede di rinvio avrebbe reiterato una motivazione apodittica, insufficiente e contraddittoria; il quantitativo di principio attivo
della cocaina sequestrata al Bushi corrispondeva a poco più di venti volte la soglia presuntiva
al di sotto della quale si riconosce l’uso personale; la relazione tecnica dei Carabinieri, evocata
in sentenza, non risulterebbe presente in atti, come desumibile anche dall’indice degli atti del
fascicolo del P.M. contenente il compendio probatorio utilizzabile essendo stato il giudizio celebrato con il rito abbreviato; il dato delle “146” dosi medie ricavabili dalla sostanza de qua, richiamato dalla Corte territoriale, risulterebbe poi contraddetto nella stessa sentenza laddove in
un successivo passaggio motivazionale si accenna ad un metodo di calcolo che avrebbe dovuto
portare invece ad un numero di 80 dosi; non sono stati rinvenuti nella disponibilità del Bushi i
tipici strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività di spaccio, quali bilancini di precisione,
sostanze da taglio, etc.; anche il sequestro della somma di euro 1.400,00 non rivestirebbe significativo valore probatorio posto che il Bushi all’epoca svolgeva attività lavorativa di “butta-

comma dello stesso articolo.

fuori” presso diversi locali di Bolzano; il Bushi era ed è incensurato; risulterebbe illogica la considerazione della Corte d’Appello secondo cui una sostanza già “tagliata” potesse essere suscettibile di ulteriori “tagli”.
5.1. Sono pervenute note di udienza redatte dal difensore del Bushi, con argomentazioni finalizzate a corroborare ulteriormente le censure dedotte con il ricorso, con particolare riferimento
al dato ponderale dello stupefacente.

1. Il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza delle censure dedotte.
1.1. Rileva preliminarmente il Collegio che nella concreta fattispecie, in conseguenza della sentenza di annullamento parziale della Cassazione, si è formato il giudicato sulla colpevolezza
dell’imputato e cioè sulla destinazione ad attività di spaccio della sostanza stupefacente sequestrata all’imputato stesso.
Ciò posto, giova ricordare quelli che sono i poteri del giudice nel giudizio rescissorio, in conseguenza di una sentenza di annullamento con rinvio. E’ stato affermato da questa Corte che
nell’ipotesi di annullamento con rinvio per vizio motivazionale il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell’annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (così, “ex plurimis”, Sez. III, 22 marzo 2000,
Boccardo, RV 216343).

2. Passando all’esame della tesi difensiva prospettata con il ricorso, rileva il Collegio che la
Corte distrettuale, nel ritenere insussistenti i presupposti per la configurabilità dell’ipotesi lieve di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90, ha evidenziato i seguenti elementi
fattuali: il dato ponderale e qualitativo (circa 100 grammi di cocaina, con principio attivo pari
al 21%); le modalità della condotta, e cioè il ritorno del Bushi sul luogo dove, per sottrarsi al
controllo, aveva gettato dal finestrino dell’auto l’involucro contenente lo stupefacente, e ciò al
fine di recuperalo, evidentemente anche in considerazione del suo valore economico: tentativo reso vano dai verbalizzanti che, avendo seguito le mosse del Bushi, avevano raccolto il
pacchetto restando poi in attesa convinti che il Bushi stesso sarebbe ritornato sul posto, come
in effetti avvenuto; l’assenza di tracce di droga nelle urine dell’imputato, prova della mancanza di una recente assunzione di sostanza stupefacente.
2.1. La Corte di merito ha dunque dimostrato di aver proceduto ad una globale valutazione di
tutte le componenti del fatto alla luce dei parametri normativi stabiliti dalla legge, vale a dire
“per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze” (parametri, giova sottolinearlo, rimasti immutati anche a seguito del Decreto Legge
n. 23 dicembre 2013, n. 146 con il quale, tra l’altro, è stata introdotta la figura dello “spaccio

CONSIDERATO IN DIRITTO

di lieve entità” quale ipotesi autonoma di reato e non più circostanza attenuante); e, all’esito
di tale vaglio, ha concluso nel senso che le evidenziate circostanze fattuali inducevano ad escludere la sussistenza di una ipotesi di minima offensività penale della condotta ed apparivano anzi rivelatrici “di potenziale significativa offensività” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Orbene si tratta di un apprezzamento che si colloca nell’alveo tracciato dalla giurisprudenza di
legittimità. Mette conto evidenziare infatti che le Sezioni Unite di questa Corte, confermando
un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, e già enunciato dalle

ancora una volta ribadito che l’ipotesi lieve di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n.
309/90 può essere riconosciuta solo in casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che ove uno degli indici
previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di
incidenza sul giudizio (Sez. Unite, n.35737/10, imp. Rico).
Né, in conseguenza delle modifiche introdotte con il citato Decreto Legge n. 146/2013, può
ritenersi mutato il metodo da seguire per la corretta valutazione della fattispecie, quanto ai
criteri stabiliti dalla legge, posto che la citata novella, come innanzi ricordato, ha lasciato invariati i criteri previgenti.
Il dato ponderale accertato, avuto riguardo alla natura dello stupefacente sequestrato al
Bushi – circa 100 grammi di cocaina, con principio attivo pari al 21% circa, destinata ad attività di spaccio (sul punto si è formato il giudicato), e pur volendo ipotizzare il minor numero
di dosi ricavabili, e cioè 80 invece che 146, come prospettato dal ricorrente – è un elemento
oggettivo che ex se appare all’evidenza non inquadrabile nell’ambito della previsione dell’art.
2 del Decreto Legge n. 146 del 2013 con il quale è stata introdotta la figura (autonoma) del
“delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità”.
2.2. Le pur articolate deduzioni del ricorrente non valgono dunque a scalfire il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale quale sopra descritto: le stesse concernono, invero,
valutazioni in ordine alle quali la Corte d’Appello ha reso adeguata e logica motivazione, analizzando tutti gli aspetti della vicenda e spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente l’ipotesi attenuata in oggetto. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta sul punto formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali
forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta al quesito posto dalla difesa dell’imputato.
• La Corte territoriale ha infatti ancorato il proprio convincimento a circostanze fattuali ritenute
pacificamente acclarate anche sulla base di specifiche acquisizioni processuali.
2.3. Deve infine sottolinearsi, “ad abundantiam”, che, ad avviso del Collegio, ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità, deve essere riconosciuto al parametro quantitativo tutto il
suo disvalore ogni qualvolta la droga detenuta superi in maniera significativa la cd. “soglia limite” (al di sotto della quale si presume l’uso personale): quantità, nel caso in esame, supe-

stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 17/2000 (imp. Primavera ed altri, RV. 216668), hanno

riore alla “soglia limite” più di venti volte (volendo tener conto della stessa impostazione difensiva), ed utile al confezionamento di 80 dosi; ne deriva che, ove manchi la prova dell’uso
personale o – come nel caso in esame – risulti addirittura accertata la finalità di spaccio, la
“condotta di lieve entità” deve essere ancorata a criteri ancor più rigorosi di valutazione globale delle circostanze del fatto.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricor-

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 29 gennaio 2014
Il Consigf ere estensore
(Vin enzo Romis)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Il Presidente
(Gaetanino Zecca)

rente al pagamento delle spese processuali, come per legge.

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