Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15016 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15016 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TIVOLI
nei confronti di:
FEDELI MANUELA N. IL 19/07/1980
avverso l’ordinanza n. 864/2013 TRIBUNALE di TIVOLI, del
20/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/se»tite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza pronunciata in data 20 maggio 2013, il giudice

monocratico di Tivoli non ha convalidato l’arresto di Fedeli Manuela eseguito
dalla P.G. in data 18 maggio 2013 per il reato di evasione dagli arresti
domiciliari.
In particolare, dopo avere premesso che l’imputata veniva tratta in arresto
per il reato di evasione (avendo la P.G. riscontrato che ella si era allontanata

non aveva risposto al campanello), il giudice ha evidenziato che – come eccepito
dal difensore – non sussisteva nella specie lo stato di flagranza, atteso che
l’imputata, all’atto dell’arresto, si trovava in casa.

2. Avverso la sentenza di seconde cure ha presentato ricorso il pubblico
ministero per i seguenti motivi:
2.1. Violazione e/o erronea applicazione della legge penale, in particolare
degli artt. 381 e 382 cod. proc. pen.
Evidenzia il ricorrente come il giudice, nel non convalidare l’arresto, non
abbia tenuto in considerazione il disposto dell’art. 3 D.L. n. 152/1991, convertito
con legge n. 203/1991, secondo cui è consentito l’arresto, anche al di fuori dei
casi di flagranza, della persona che abbia posto in essere una condotta punibile
ai sensi dell’art. 385 cod. pen., come appunto nel caso di specie.

3. Il Procuratore Generale ha insistito per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento di non convalida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
A norma del chiaro disposto dell’art. 3 del D.L. n. 152 del 1991, convertito
con legge n. 203 del 1991, in caso di evasione, l’arresto è consentito anche fuori
dai casi di flagranza.
In questo senso è, del resto, il costante insegnamento di questa Corte, alla
stregua del quale l’art. 3 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. con modificazioni
nella legge 12 luglio 1991 n. 203) consente l’arresto anche fuori dei casi di
flagranza per chiunque abbia posto in essere una condotta punibile ai sensi
dell’art. 385 cod. pen., senza alcuna distinzione tra le diverse ipotesi previste dal

2

dall’abitazione il giorno precedente e due ore prima dello stesso giorno, allorchè

citato articolo (Cass. Sez. 6, n. 3662 del 12/11/1991, P.M. in proc. Gassi, Rv.
188867; Sez. 6, n. 6097 del 17/12/2004, Valente, Rv. 230992).
Il giudice a quo ha dunque errato allorchè, dopo avere dato atto della
riscontrata assenza dell’arrestata dal domicilio e quindi della integrazione del
reato di evasione, ha negato la sussistenza delle condizioni per la convalida
dell’arresto sul presupposto che facesse difetto lo stato di flagranza. Ne discende
che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non essendovi
spazio perché la convalida dell’arresto possa intervenire entro il termine avente

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché sussistevano le condizioni per
la convalida dell’arresto.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2014

Il consigliere estensore

nte

natura perentoria.

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