Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15014 del 26/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 15014 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
CARRASSI MARCO N. IL 04/12/1991
avverso l’ordinanza n. 3696/2013 TRIBUNALE di BARI, del
13/10/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. TA”
CA4
GR-)

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/03/2014

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari propone ricorso per
cassazione avvero la ordinanza con la quale il Tribunale della stessa città in
composizione monocratica non ha convalidato l’arresto in flagranza , per il reato di
evasione dagli arresti domiciliari , di Carrassi Marco sul presupposto in forza al quale la
situazione riscontrata all’atto dell’arresto- l’imputato è stato rinvenuto mentre si
trovava sul balcone dell’abitazione adiacente alla propria – dava corpo alla violazione di
2. Segnala per contro l’ufficio ricorrente che la mera contiguità spaziale tra le due
abitazioni non rileva al fine della evasione perché l’allontanamento dal luogo di
detenzione domiciliare, quale che sia la distanza tra i due luoghi, da immediatamente
corpo al reato contestato.
3. La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente
annullamento senza rinvio.
4. Il ricorso è fondato.
5. Per quanto sostenuto costantemente da questa Corte ( si veda tra le tante da ultimo
per un precedente di questa sezione la sentenza nr 11679 del 21/03/2012,
Rv. 252192) integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti
domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la
distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la
vigilanza sullo stato custodiale .
Da qui la infondatezza in diritto della valutazione sottesa alla mancata convalida.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché sussistevano i presupposti per la
convalida.
Così deciso il 26 marzo 2014
IL Consigliere relatore

il P

una delle prescrizioni sottese alla misura in atti e non all’ipotizzata evasione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA